Brevi note su recenti riletture giurisprudenziali dell’art. 2051 c.c.

Di Beatrice De Santis -
1.L’art. 2051 c. c. rappresenta una delle ipotesi – in verità tra le poche rimaste – di c.d. responsabilità oggettiva;[1] come è noto la norma si riferisce alla c.d. responsabilità da cose in custodia, per la quale il soggetto custode della res è tenuto al risarcimento nell’eventualità in cui la cosa arrechi un danno ad un soggetto, anche qualora in capo allo stesso custode non sia ravvisabile una condotta imputabile a titolo di colpa (o di dolo). La peculiarità di tale fattispecie risiede nel fatto per cui l’evento dannoso è condizione necessaria e sufficiente a fondare la responsabilità, non richiedendosi né la pericolosità della cosa in sé, né la colpa gravante sul . . .