CASS. 8 MARZO 2017, n. 5843. IL PROCEDIMENTO SOMMARIO EX ARTT. 3 E 14 D.LGS. N. 150/2011 E LE CONTROVERSIE PER LA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO DELL’AVVOCATO IN CASO DI CONTESTAZIONE RELATIVA ALL’AN DELLA PRETESA CREDITORIA

Le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell’avvocato nei confronti del proprio cliente previste dall’articolo 28 L. n. 794/1942, adesso regolate dagli artt. 3 e 14 D. Lgs. n. 150/2011, devono essere trattate con il rito sommario di cognizione anche ove la domanda riguardi l’an della pretesa creditoria, senza possibilità per il giudice di trasformare il rito sommario in ordinario, ovvero di dichiarare l’inammissibilità della domanda.

Di Giuseppina Fanelli -

Cass. 8 marzo 2017, n. 5843

Con la sentenza in nota, la Corte di Cassazione ha riaffermato il principio secondo il quale le controversie per la liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti dell’avvocato nei confronti del proprio cliente – disciplinate dalla L. n. 794/1942, art. 28, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 34 D. Lgs. n. 150/2011 – sono regolate dagli artt. 3 e 14 del suddetto D. Lgs. anche nell’ipotesi in cui la domanda riguardi l’an della pretesa, senza possibilità per il giudice adito di trasformare il rito sommario in rito ordinario o di dichiarare l’inammissibilità della domanda.

Come chiarito dalla Suprema Corte (Cass. n. 4002/2016), tale impostazione comporta che, nel caso in cui il giudizio venga introdotto con rito ordinario e, dunque, con atto di citazione (o con atto di citazione in opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall’avvocato), il Presidente del Tribunale o della Sezione competente debba disporre il mutamento del rito da ordinario in sommario, nominare il Giudice relatore e fissare l’udienza di comparizione delle parti avanti al Collegio per la trattazione.

La ratio decidendi si rinviene soprattutto nella considerazione che, per i procedimenti sommari “obbligatori” disciplinati dal D. Lgs. n. 150/2011, il controllo di concreta compatibilità della singola lite con le forme del rito sommario “facoltativo” di cui agli artt. 702 bis ss. c.p.c. rimesso alla valutazione discrezionale del giudice, è sostituito da una verifica, astratta ed insindacabile, compiuta dal legislatore sulla base delle peculiarità delle specifiche materie e delle relative controversie. Peraltro, sempre a detta della Corte, la soluzione prescelta avrebbe evidenti vantaggi di economia processuale e sarebbe conforme al principio di c.d. conservazione degli atti processuali, impedendo la declaratoria d’inammissibilità del procedimento in linea con quanto previsto dall’art. 3, comma 1, D. Lgs. n. 150/2011 che esclude l’applicabilità dell’art. 702 ter, comma II, c.p.c. ai riti sommari “obbligatori”.

Va ricordato che, secondo l’orientamento della Cassazione formatosi prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 150/2011, lo speciale procedimento previsto dall’art. 28 L. n. 794/1942 era limitato alla determinazione del quantum dovuto al professionista e non poteva avere ad oggetto, se contestati, l’esistenza del rapporto obbligatorio, i limiti del mandato, l’effettiva esecuzione della prestazione, la sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa (cfr. Cass. n. 876/2012 in Guida al diritto 2012, 20, 59; Cass. n. 13640/2010 in Giust. civ. Mass. 2010, 6, 869; Cass. n. 6225/2010 in Giust. civ. Mass. 2010, 3, 370; Cass. n. 11882/2002 in Giur. it. 2003, 2271; Cass. n. 4419/2001 in Giust. civ. Mass., 2001, 596).

La giurisprudenza di merito si era, peraltro, pronunciata a favore dell’estensione del precedente orientamento della Corte di Cassazione al procedimento sommario di cui agli artt. 3 e 14 D. Lgs n. 150/2011, ritenendo che il Giudice dovesse dichiarare l’inammissibilità del giudizio di cognizione sommaria introdotto dall’avvocato per la liquidazione dei compensi dell’avvocato in caso di contestazioni relative all’an della pretesa creditoria (Trib. Torino, Sez. III, 21 gennaio 2015).