Chiusura uffici giudiziari e sospensione dei termini nel processo civile. Primo commento sulla disposizione che riguarda i termini “a ritroso”.

Di Dario Gramaglia -
Il legislatore è intervenuto a regolamentare gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare in conseguenza delle misure urgenti adottate per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, dapprima con gli art. 1 e 2 del D.L. 8 marzo 2020 n. 11[1] e , successivamente,  con l’art. 83 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18.  In particolare con l’art. 83, primo comma, ha sospeso tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari disponendone il rinvio a data successiva al 15 aprile 2020 e, al secondo comma, ha sospeso, per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi . . .