Il dibattito giurisprudenziale sui profili processuali del D.lgs. 28/2010: le incertezze interpretative e i dubbi applicativi.

Sommario. Finalità e metodo dell’indagine. I) Alcune osservazioni sulle logiche sottese al D.lgs. 28/2010. II) I requisiti dell’istanza; gli effetti sull’interruzione della prescrizione e decadenza dei diritti in contestazione; la rilevanza per la mediazione dell’eventuale ampliamento del petitum e causa petendi della domanda giudiziale; l’eventuale necessità della rinnovazione del procedimento a seguito dell’ampliamento oggettivo e soggettivo della domanda giudiziale. III) La mediazione delegata e le sanzioni per la mancata (o tardiva) attivazione del tentativo; IV) Le attività necessarie per ritenere espletato il tentativo di mediazione obbligatoria (o delegata) e proponibile la domanda giudiziale; il regime sanzionatorio. V) La sentenza della Cassazione n. 8437, Sez. III, 27.3.2019 e le successive decisioni dei giudici di merito. VI) La mediazione e il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; l’individuazione del soggetto preposto all’attivazione della mediazione nelle controversie aventi ad oggetto rapporti sostanziali per i quali il D. Lgs. 28/2010 richiede il tentativo quale condizione di procedibilità o il giudice abbia disposto la mediazione delegata; la mediazione e il procedimento di convalida di sfratto, il giudizio possessorio e di merito successivo alla concessione di un provvedimento cautelare ante-causam; l’individuazione del soggetto preposto all’attivazione della mediazione delegata nel giudizio di appello e le sanzioni applicabili. VII) Alcune considerazioni conclusive.

Di Natale Giallongo -
Finalità e metodo dell’indagine L’intervento intende contribuire ad una riflessione sui principali problemi interpretativi che conseguono dall’applicazione del D. Lgs. 28/2010; i dubbi hanno avuto conferma nelle decisioni della Cassazione (Sez. III, 27 marzo 2019, n. 8473) e di alcuni giudici di merito (Tribunali di Firenze e Roma) sull’obbligo della partecipazione personale delle parti al procedimento di mediazione, modalità del conferimento della delega ed attività che devono essere svolte per ritenere espletata la condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Il costante riferimento alla giurisprudenza[1] è finalizzato a consentire una valutazione, dopo oltre otto ann. . .