Il diritto processuale civile e la emergenza covid-19 (le garanzie individuali nello stato di eccezione)

 1.L’art. 83 l. 24 aprile 2020, n. 27. Le due fasi. 2. – Presupposti della indagine. 3. – I procedimenti urgenti dell’art. 83 co. 3. 4. – Rinvio delle udienze e sospensione dei termini. La prima fase. 5. – Il computo dei termini. 6. – L’art. 83 co. 8. 7. – Le misure dell’art. 83 co. 7 circa lo svolgimento delle udienze (lettere E, F, G e H). 8. – I presupposti della c.d. trattazione cartolare (art. 83 co. 7 lettera H). 9. – La trattazione cartolare e gli artt. 309 e 181 co. 1 c.p.c. 10. – Casi di inutilizzabilità della trattazione cartolare. – 11. Ancora sulla inutilizzabilità della trattazione cartolare in rapporto alla concentrazione processuale. 12. – Conseguenze dell’erroneo utilizzo della trattazione cartolare.

Di Andrea Panzarola e Marco Farina -
1.La disciplina emergenziale per il processo civile (racchiusa nell’art. 83 l. 24 aprile 2020, n. 27[1]) è articolata in due fasi: una prima fase dal 9 marzo all’11 maggio 2020, una seconda dal 12 maggio al 31 luglio[2], l’una e l’altra oggetto di misure ad hoc dirette a contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria. Per la prima fase (dal 9 marzo all’11 maggio) il legislatore ha previsto il rinvio ex lege delle udienze e la sospensione dei termini. Ne sono esclusi taluni procedimenti civili in vario modo contraddistinti dal requisito della urgenza (per scelta normativa o per provvedimento disc. . .