Disorientamenti in materia di esecuzione delle misure coercitive indirette ex art. 614 bis c.p.c.: al creditore non basta il titolo esecutivo e l’autoliquidazione nel precetto delle somme dovute ma deve previamente introdurre un giudizio di cognizione per la relativa quantificazione.

Non può disporsi la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo rappresentato da un’ordinanza cautelare comminatoria di astreintes in sede di opposizione a precetto, là dove venga in considerazione non la validità del titolo ma la nullità del precetto per carenza del requisito della liquidità, in quanto non preceduto da un giudizio di accertamento delle violazioni allegate e del quantum conseguentemente dovuto.

Di Ulisse Corea -
T. Roma 2 febbraio 2017 Ottenuto un provvedimento cautelare con il quale veniva comminata una astreinte, il creditore procede ad autoliquidarsi, nell’atto di precetto notificato al debitore, la somma dovuta in conseguenza delle allegate violazioni. Proposta opposizione al precetto da parte del debitore, il Giudice respinge l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, non ravvisando alcuna causa di invalidità o inefficacia, ma sorprendentemente dichiara la nullità del precetto per non essere stato preceduto da un giudizio di accertamento e liquidazione dell’importo dovuto a seguito delle asserite violazioni. In tal modo, il Giudice dimostra di non aver compreso il m. . .