La Cassazione ribadisce l’equivalenza tra notificazione della sentenza e notificazione dell’istanza di revocazione per la decorrenza del termine breve.

Ai sensi dell'art. 325, comma 2 c.p.c., è inammissibile, poiché non tempestivo, il ricorso per cassazione proposto essendo decorsi più di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione di una sentenza di appello, a meno che il giudice della revocazione abbia disposto la sospensione del termine per il ricorso per cassazione ex art. 398, comma 4 c.p.c.: la notificazione dell’atto di impugnazione equivale infatti, ai fini del decorso dei termini, sia per la parte notificante che per la parte destinataria, alla notificazione della sentenza stessa.

Di Giulia Mazzaferro -
Con la sentenza in commento la Terza Sezione della Corte di cassazione ha dichiarato l’inammissibilità di un ricorso poiché depositato in violazione del termine breve di cui all’art. 325, comma 2, c.p.c. La sentenza emessa dalla Corte territoriale, oggetto del ricorso per cassazione che ha dato origine alla pronuncia segnalata, era stata infatti precedentemente impugnata per revocazione ad opera del medesimo ricorrente. La parte resistente, nonché ricorrente incidentale, ha eccepito nel proprio controricorso la questione della mancata osservanza da parte del ricorrente del termine di sessanta giorni tra la data della notificazione dell’atto di citazione per la revocazione della sent. . .