La legittimazione delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti a sollevare questioni di costituzionalità in materia di equilibri finanziari: sul corretto uso del processo costituzionale

Sommario: 1. Il caso. – 2. I presupposti: “incidentalità” e “pregiudizialità” nell’accesso in via incidentale. – 3. I presupposti formali: la nozione di «giudizio» e la natura giurisdizionale del procedimento ai sensi dell’art. 243-quater, d.lgs. n. 267 del 2000. – 4. I presupposti sostanziali: la necessità di ammettere al sindacato costituzionale leggi che altrimenti sfuggirebbero dalla rete dei controlli. – 5. Prime conclusioni: la possibilità di una dichiarazione di ammissibilità “a limitati fini”.

Di Ignazio Lagrotta -
1.Il caso   La decisione alla quale si riferiscono le seguenti riflessioni è rappresentata dalla rimessione proposta davanti alla Corte costituzionale dalla Sezione di controllo della Corte dei conti campana in occasione della verifica del piano di riequilibrio di un comune a norma dell’art. 243-quater, comma 7, d.lgs. n. 267 del 2000. L’Ente locale aveva fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP) prevista dall’art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), per gli enti in cosiddetto predissesto, adottando un piano decennale per il recupero del disavanzo. Tale piano era stato. . .