La mancata comparizione (incolpevole) del ricorrente all’udienza nel procedimento cautelare. Conseguenze e rimedi.

SOMMARIO:1.Premessa 1: inquadramento del fenomeno e posizioni della giurisprudenza e della dottrina. 1.2. Premessa 2: cenni sulla natura del procedimento cautelare e suo inquadramento nell’ambito del sistema ordinamentale e in rapporto al giusto processo ex art. 111 Cost. 2. Breve indagine sul significato giuridico del fenomeno (dell’assenza del ricorrente all’udienza cautelare) nell’ambito del sistema normativo. 3. Le ragioni che negano l’applicazione analogica degli artt. 181 e 309 c.p.c. e il valore significativo dell’assenza del ricorrente all’udienza (cautelare) rispetto ai suoi possibili effetti. 4. Le sorti del giudizio cautelare a seguito dell’assenza del ricorrente all’udienza in relazione alla tipologia dei provvedimenti cautelari. 5. Rimedi avverso i provvedimenti di chiusura della fase di prime cure: la rimessione in termini e rapporti con il reclamo e la riproposizione del ricorso. 6. I provvedimenti di chiusura del procedimento diversi dal rigetto. 7. Considerazioni conclusive.

Di Pietro Proto -
   Ad impossibilia nemo tenetur A Maria Rosaria Una toga prematuramente venuta a mancare 1.Premessa 1: inquadramento del fenomeno e posizioni della giurisprudenza e della dottrina. L’assenza del ricorrente all’udienza cautelare – attesa la inesistenza di una apposita disciplina nell’ambito del complesso normativo sul procedimento cautelare uniforme di cui all’art. 669-bis e ss. c.p.c. – comporta, a seconda delle soluzioni adottate, una serie di implicazioni teoriche e pratiche che meritano alcune riflessioni espresse in queste poche righe[1]. Resta escluso dall’economia del presente lavoro il procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c, mentre non mancheranno ce. . .