Contro la ritenuta natura giurisdizionale dei provvedimenti di ammissione e di revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e contro l’ipotizzata bifasicità eventuale del procedimento di revoca.

In tema di patrocinio a spese dello Stato in materia civile, il riconoscimento della natura giurisdizionale del decreto di revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato comporta che il procedimento di revoca è di primo (e unico) grado è a struttura bifasica eventuale e a contraddittorio differito. L’opposizione al decreto, ex art. 170 d.P.R. 115/2002, non introduce un giudizio di impugnazione in un grado superiore, non essendo ammissibile un primo grado di giudizio senza contraddittorio, ma apre a una fase in prosecuzione nell’unico grado con la costituzione del contraddittorio tra l’opponente, che contesta la legittimità della revoca del patrocinio, e l’opposto (amministrazione della giustizia).

Di Antonio Mondini -
Sommario: 1. Ammissione al patrocinio, revoca del provvedimento di ammissione e opposizione alla revoca (ex art. 170 d.P.R. 115/2002): le tesi della Corte Costituzionale e quelle della Corte di Cassazione e della dottrina. 2. Critica. Ammissione (diniego di ammissione) e revoca come atti amministrativi. 3. L’opposizione come primo momento giurisdizionale. 4 Due precisazioni. 1.La Corte Costituzionale, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato inammissibili, in quanto involgenti scelte discrezionali riservate al legislatore, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d’appello di Torino, con ordinanza 22 giugno 2001, n.92, in riferimento agli artt.3 e 97 della. . .