Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679)
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Tra la sezione specializzata in materia d’impresa e la sezione ordinaria di uno stesso tribunale non si pongono problemi di competenza in senso tecnico.
Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nel caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell’ufficio giudiziario, da cui l’inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d’ufficio ex art. 45 c.p.c.; deve di contro ritenersi che rientri nell’ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l’ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima sia istituita.
Con il provvedimento in nota le Sezioni Unite, nel risolvere la questione loro rimessa dalla prima sezione con ordinanza del 30 gennaio 2019, n. 2723, hanno escluso la possibilità di sollevare d’ufficio il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c. per conflitto negativo in un’ipotesi in cui la sezione ordinaria aveva declinato la propria potestà giurisdizionale in favore della sezione specializzata in materia d’impresa dello stesso tribunale e anche quest’ultimo giudice si era ritenuto sfornito del potere di decidere la controversia [l’ordinanza di rimessione è stata annotata da D’Addazio, La tormentata qualificazione del riparto delle funzioni tra sezioni specializzate in materia di impresa e sezioni ordinarie: (finalmente) la parola alle sezioni unite, in Judicium, 1, 2019, 163 ss. e Desantis, Quasi alle Sezioni Unite la qualificazione del rapporto tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate in materia di impresa, in www.judicium.it, 19 aprile 2019].
Così, ponendo (forse) fine a un vivace contrasto insorto tra le sezioni semplici come pure nella giurisprudenza di merito, la Cassazione ha configurato i rapporti tra sezione ordinaria e sezione specializzata per l’impresa di un medesimo tribunale non come competenza in senso tecnico, ma in termini di mero riparto interno degli affari affidati a quell’ufficio giudiziario.
Come noto, la sezione specializzata in materia d’impresa – il c.d. «Tribunale delle imprese» (espressione usata solo nella rubrica dell’art. 2 d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, conv. con modificazioni in l. 24 marzo 2012 n. 27) – è stata introdotta dal d.l. 1/2012 che ha modificato il nome e in parte la disciplina delle (vecchie) sezioni in materia di proprietà industriale ed intellettuale istituite con il d.lgs. 23 giugno 2003 n. 168. L’art. 3 d.lgs. 168/2003 disegna la competenza per materia della sezione specializzata prevedendo, ai commi 1 e 2, un corposo elenco di attribuzioni e, al comma 3, una clausola elastica secondo la quale «[l]e sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2». L’art. 4 d.lgs. 168/2003 disciplina la competenza territoriale delle attuali ventidue sezioni specializzate. La disciplina positiva è stata negli anni innovata varie volte in punto di competenza territoriale e per materia della sezione. Tra gli interventi normativi si ricordano: i) il d.l. 23 dicembre 2013 n. 145, conv. con modificazioni in l. 21 febbraio 2014 n. 9, che all’art. 10 ha introdotto i criteri per radicare la competenza territoriale della sezione specializzata quando è parte una società con sede all’estero [v. per tutti M. Farina, Brevi note sul Tribunale delle società con sede all’estero (art. 10 D.l. 145/2013), in www.judicium.it, 20 febbraio 2014]; ii) il d.lgs. 19 gennaio 2017 n. 3, di attuazione della direttiva 2014/104/UE in materia di violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea, che all’art. 18 ha modificato la geografia giudiziaria delle sezioni [sul punto, si veda Licci, La competenza delle Sezioni Specializzate (art. 18), in Il private enforcement antitrust dopo il d.lgs. 19 gennaio 2017 n. 3 (a cura di Sassani), Quaderni di Judicium, Pisa, 2017, 77 ss.]; iii) il d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (il c.d. Codice della crisi e dell’insolvenza) il cui art. 20 (non ancora in vigore) prevede che il debitore che abbia presentato istanza per la soluzione concordata della crisi può chiedere alla sezione specializzata per l’impresa le misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso. L’art. 27, comma 1, attribuisce ai tribunali sede della sezione specializzata per l’impresa (non alla sezione specializzata per l’impresa) «i procedimenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione». In queste ipotesi, il tribunale competente, ferma la geografia giudiziaria prevista dall’art. 4 d.lgs. n. 168/2003, è individuato in via orizzontale «avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali» [tra i primi commenti v. Ceccarelli-Valerini e Di Bernardo in Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Commento al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, (a cura di Giorgetti), Pisa, 2019, rispettivamente 29 e 41-42]; iv) la l. 12 aprile 2019 n. 31, non ancora in vigore, che ha introdotto il Titolo VIII-bis nel libro quarto codice di rito le disposizioni in materia di azione di classe e ha previsto che le sezioni per l’impresa abbiano competenza per le azioni collettive [per un primo commento v. Commento sistematico alla legge 12 aprile 2019, n. 31 (a cura di Sassani), Quaderni di Judicium, Pisa, 2019].
Premessa questa non esaustiva indicazione delle materie affidate dal legislatore (a più riprese) alle sezioni specializzate in materia di impresa, come noto, sin dalla introduzione nel 2003 delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale, ed in assenza di univoche previsioni normative, in giurisprudenza ed in dottrina ci si è interrogati sul regime del vizio di errata “attribuzione” della causa alla sezione ordinaria piuttosto che a quella per l’impresa del medesimo tribunale (e viceversa), con particolare riguardo alla possibilità di applicare a tale vizio il regime della incompetenza per materia.
L’impostazione da ultimo indicata, i.e. l’assimilazione dell’errata attribuzione tra sezione ordinaria e sezione specializzata alla incompetenza per materia, è stata sostenuta soprattutto sulla base dei seguenti argomenti: i) la dislocazione territoriale delle sezioni per l’impresa, in ragione della quale alla sezione per l’impresa è affidata una competenza territoriale più ampia rispetto a quella del tribunale in cui ha sede (c.d. ultradistrettuale); ii) la ratio dell’intervento di riforma, il quale ha voluto assegnare ad un giudice fortemente specializzato per determinate materie e ha pertanto voluto garantire che tale competenza non fosse esautorata; iii) gli indici testuali, tra i quali soprattutto la rubrica del citato art. 2 d.l. 1/2012 che parla di «Tribunale per l’impresa» ed il riferimento alla «competenza» nell’art. 3 d.lgs. 168/2003; iv) il raffronto con la disciplina della distribuzione di competenze tra sezione ordinaria ed altre sezioni specializzate, tra le quali soprattutto quella agraria [in giurisprudenza, senza pretese di completezza, Cass. 28 febbraio 2018 n. 4706; Cass. 24 luglio 2015 n. 15619; Cass. 23 settembre 2013 n. 21762; Cass. 14 giugno 2010 n. 14251; Cass. 18 maggio 2010 n. 12153; Cass. 25 settembre 2009 n. 20690. In dottrina, Balena, L’istituzione del Tribunale delle imprese, in Giusto proc. civ., 2012, 2, 335 ss., secondo il quale si applica la disciplina dell’art. 38 c.p.c., in deroga al principio per cui le questioni inerenti ai rapporti interni ad un medesimo ufficio non dovrebbero essere qualificate come di competenza; Graziosi, Dall’arbitrato societario al tribunale delle imprese: a dieci anni dalla riforma del diritto societario, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2014, 103 ss., spec. 107, pur riconoscendo che la soluzione potrebbe portare con sé conseguenze pratiche non felici, poiché il tribunale deve spogliarsi della competenza per dichiarare, tuttavia, competente lo stesso ufficio; Baccaglini, Sezioni specializzate per l’impresa e competenza per materia, in Riv. dir. proc., 2016, 3, 857-866]. Secondo tale opzione interpretativa, la questione dell’errata assegnazione va trattata, quindi, come una incompetenza per materia, con applicazione di tutti gli strumenti previsti dal codice di rito atti a far valere l’incompetenza del giudice adìto.
L’altra impostazione, diffusasi nella giurisprudenza di legittimità a partire dal 2011, inquadra invece il vizio come una violazione delle regole di distribuzione interna degli affari di quell’ufficio giudiziario, escludendo l’applicazione dell’art. 38 c.p.c. e degli artt. 42 ss. e, quindi, sia la proponibilità del regolamento (facoltativo o necessario) di competenza, sia il regolamento d’ufficio [in giurisprudenza, senza pretese di completezza: Cass. 29 marzo 2018 n. 7882; Cass. 23 marzo 2017 n. 7228; Cass. 7 marzo 2017 n. 5656; Cass. 27 ottobre 2016 n. 21774; Cass. 15 giugno 2015 n. 12326; Cass. 23 maggio 2014 n. 11448; Cass. 20 settembre 2013 n. 21668; indirizzo inaugurato da Cass. 22 novembre 2011 n. 24656. In dottrina, F. Santagada, La competenza per connessione delle sezioni specializzate per l’impresa, in Riv. dir. proc., 2014, 6, 1361 ss., spec. 1376-1378]. Gli argomenti che conforterebbero tale interpretazione sono: i) la mancanza di autonomia organizzativa della sezione specializzata in materia di impresa, sottoposta al pari delle sezioni ordinarie alla disciplina tabellare della ripartizione e dell’assegnazione anche di altri affari civili ai sensi del R.d. 30 gennaio 1941 n. 12 (il testo unico sull’ordinamento giudiziario); ii) l’assenza dei c.d. esperti (soggetti estranei alla magistratura togata che integrano la sezione in ragione delle loro capacità e conoscenze), che non impone criteri di reclutamento diversi da quelli dei magistrati della sezione ordinaria ed impedisce l’applicazione di criteri verticali di competenza; iii) la non univocità degli indici testuali presenti nel d.lgs. 168/2003, che utilizza in maniera promiscua ed aspecifica i termini «competenza», «assegnazione» e «trattazione»; iv) la circostanza che la parte non resta comunque priva di tutela sia nei confronti dell’errata assegnazione, da risolvere con i gli strumenti tabellari, sia nei confronti del provvedimento emesso dal giudice “incompetente”.
Passati in rassegna gli argomenti sopra visti, le Sezioni Unite hanno dichiarato di preferire l’opzione interpretativa da ultimo ricordata sulla base delle ragioni che possono essere così sintetizzate: i) l’istituzione della sezione specializzata per l’impesa risponde «all’esigenza di una migliore organizzazione e qualità della risposta di giustizia, che non è connaturata al profilo della competenza»; ii) non è decisivo il riferimento alla «competenza» di cui all’art. 3 d.lgs. 168/2003, poiché tale disposizione serve esclusivamente «ad individuare la tipologia di controversie che devono essere trattate dalla sezione specializzata», e il raffronto con altre disposizioni (ad es., l’art. 5) del d.lgs. 168/2003 dimostra che il termine «competenza» è usato in senso atecnico; è, invece, decisivo l’art. 2, comma 2, d.lgs. 168/2003 nella parte in cui prevede che l’assegnazione al giudice della sezione specializzata di altre materie; iii) l’opzione a favore della configurazione dei rapporti tra sezione ordinaria e sezione per l’impresa come di competenza in senso tecnico contrasta con le più recenti scelte di politica legislativa, orientate nel senso di una drastica riduzione delle questioni di competenza; iv) la diversità dei mezzi spendibili avverso “l’errata assegnazione” della controversia, a seconda della sezione specializzata concretamente adìta, si giustifica sulla base delle «diversità delle situazioni, non comparabili, da cui l’insussistenza di ogni lesione ai [detti] principi costituzionali» ex artt. 2, 3 e 24 Cost.; v) l’adesione alla tesi della competenza potrebbe portare a conseguenze pratiche irragionevoli «dato che, ove pendenti cause connesse dinanzi al medesimo giudice, questi potrebbe dover dichiarare la litispendenza, qualificandosi per l’una, quale giudice della sezione specializzata, e per l’altra, quale componente della sezione ordinaria; vi) il timore di aumentare i casi in cui le parti possano utilizzate in maniera strumentale e dilatoria il regolamento di competenza (tutte considerazioni svolte sub. § 5 della motivazione).
Esclusa, così, la riconduzione alla disciplina della competenza, la Corte ha precisato che in caso di investitura della sezione sbagliata dovranno essere attivati i normali strumenti previsti nel caso di errata assegnazione tabellare: «il giudice assegnatario rimette il fascicolo al presidente del tribunale che lo ritrasmette al giudice a quo, se ritiene errato il rilievo tabellare del primo oppure provvede alla riassegnazione alla sezione esatta, e se il giudice ad quem nega la propria competenza interna, il conflitto sarà deciso dal Presidente del Tribunale» (cfr. sub. § 5 della motivazione).
Discostandosi, poi, dall’orientamento giurisprudenziale che aveva ritenuto invocabile impugnabile il provvedimento emesso dalla sezione sbagliata per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c. (ed escludendo che «ai fini del rispetto del principio di precostituzione del giudice naturale ex art. 25 Cost. rilevino le persone fisiche che compongono dette sezioni», cfr. § 5), le Sezioni Unite hanno affermato che la parte potrà far valere il vizio di nullità del provvedimento emesso dal giudice non specializzato sub violazione dell’art. 50-quater c.p.c. che richiama l’art. 161, primo comma, c.p.c., nell’ipotesi in cui si sia pronunciato il giudice monocratico su materia riservata al collegio della sezione per l’impresa [Cass., sez. un., 25 novembre 2008, n. 28040; conf. Cass. 18 giugno 2014, n. 13907 e Cass. 20 giugno 2018, n.16186].
Due brevi precisazioni. La prima: la Corte ribadisce, condivisibilmente, che una questione di incompetenza vera e propria sorge quando la materia riservata alla sezione specializzata per l’impresa è affidata ad un ufficio giudiziario privo di sezione specializzata. In questi casi, infatti alla questione interna dell’errata assegnazione si «sovrappone la questione della competenza, risultando adito l’ufficio giudiziario territorialmente incompetente» [così, sub §§ 1 e 5; conf. Cass. 3 dicembre 2018 n. 31134; Cass. 20 marzo 2018 n. 6882; Cass. 23 ottobre 2017 n. 25059; Cass. 27 ottobre 2016 n. 21774].
La seconda precisazione. I supremi giudici si sono già preoccupati dell’estensibilità del principio di diritto formulato, ritenendolo applicabile ai rapporti tra sezione lavoro e sezione ordinaria, e tra sezione fallimentare e sezione ordinaria di un medesimo tribunale. Hanno, invece, affermato che devono essere letti in chiave di competenza i rapporti tra sezioni ordinarie e, rispettivamente, sezioni agrarie, tribunale regionale per le acque pubbliche e tribunale per i minorenni, anche quando facenti parte del medesimo ufficio giudiziario. Risultato indiretto di una siffatta differenziazione è che il variegato panorama delle sezioni specializzate resta ben lontano dall’essere ricondotto ad unità. L’«asimmetria del sistema» così avvallata – temuta, invece, da Cass. 24 luglio 2015 n. 15619 e Cass. 28 febbraio 2018 n. 4706, sotto il particolare profilo della diversità dei rimedi esperibili a seconda della sezione specializzata investita – ha, infatti, confermato l’esistenza di diversi tipi di «sezioni specializzate» destinati (forse) ad avere in comune tra loro solo la circostanza di essere legittimate dall’art. 102, secondo comma, Cost. [v. in generale sui profili costituzionali, Azzariti, Giurisdizioni speciali e sezioni specializzate, in Problemi attuali di diritto costituzionale, Milano, 1951; Andrioli, Rilevanza costituzionale della nozione di sezione specializzata, in Giur. cost., 1961, 1539.; Id., Requisiti di costituzionalità delle sezioni specializzate, in Riv. dir. proc., 1963, 295 ss.; Villecco, voce «Giudice (ordinamento del)», in Dig. it., I agg., 2000; Giussani, Le sezioni specializzate per la proprietà industriale e intellettuale e l’art. 25 Cost., in Diritto processuale civile e corte costituzionale (a cura di Fazzalari), 2006, Napoli; Capponi-Tiscini, Introduzione al diritto processuale civile, 2°ed., Torino, 2018, 71 ss.].
Minime indicazioni bibliografiche (oltre agli studi già citati nel testo): Ciccone, La competenza/distribuzione interna delle sezioni specializzate. La “querelle” quanto andrà ancora avanti?, in Il Diritto industriale, 2017, 4, 384-392; Id., Sezioni specializzate e sezioni ordinarie: questione di competenza o di ripartizione interna?, in Il Diritto industriale, 2011, 3, 233-247; Ferretti, Zito, Ancora contrasti in giurisprudenza sulla ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate in materia di impresa e le sezioni ordinarie, in Il Diritto industriale, 2017, 5, 489-496; Marvasi, Il problema delle sezioni specializzate: è vera competenza?, in Il Diritto industriale, 2017, 5, 479-488; Pinto, La Cassazione torna a pronunciarsi sui rapporti tra sezioni specializzate per le imprese e sezioni ordinarie del tribunale, in Foro it., 2017, 10, 1, 3133-3136; Ead., Sezioni specializzate per le imprese e sezioni ordinarie del Tribunale: la Cassazione (torna ad) afferma(re) l’ammissibilità del regolamento di competenza, in Il Foro napoletano, 2016, 3, 874-882; Romano G., Ancora in tema di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa. In attesa delle Sezioni Unite, in giustiziacivile.com, 2017, 7, 1-10; Casaburi, Storia prima felice, poi dolentissima e funesta, delle sezioni specializzate, in Il Diritto industriale, 2014, 2, 172-182; Id., In tema di competenza per materia della sezione specializzata per la proprietà industriale sulla domanda “ante causam” di inibitoria, in Foro it., 2012, 11, 1, 3227-3228; Id., Sezioni specializzate, sezioni ordinarie e devoluzione delle controversie industrialistiche, in Il Diritto industriale, 2010, 1, 50-60; Cavani, Sezioni specializzate: di male in peggio, in Il Diritto industriale, 2014, 2, 182-184; Verde, Il giudice tra specializzazione e diritto tabellare, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2013, 133 ss.; Pilloni, Dalle “vecchie” sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale al “nuovo” tribunale delle imprese per la competitività del processo civile, in Studium iuris, 2012, 11, 1229-1241; F. Santagada, Sezioni specializzate per l’impresa, accelerazione dei processi e competitività delle imprese, in Riv. dir. proc., 2012, 5, 1269-1283.