Lesione dell’affidamento del privato ad opera della P.A. e conseguenze sul riparto di giurisdizione.

Spetta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria la controversia relativa ad una pretesa risarcitoria fondata sulla lesione dell'affidamento del privato nell'emanazione di un provvedimento amministrativo a causa di una condotta della pubblica amministrazione che si assume difforme dai canoni di correttezza e buona fede, atteso che la responsabilità della P.A. per il danno prodotto al privato quale conseguenza della violazione dell'affidamento dal medesimo riposto nella correttezza dell'azione amministrativa sorge da un rapporto tra soggetti (la pubblica amministrazione ed il privato che con questa sia entrato in relazione) inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale, secondo lo schema della responsabilità relazionale o da "contatto sociale qualificato", inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art. 1173 c.c., e ciò non solo nel caso in cui tale danno derivi dalla emanazione e dal successivo annullamento di un atto ampliativo illegittimo, ma anche nel caso in cui nessun provvedimento amministrativo sia stato emanato, cosicché il privato abbia riposto il proprio affidamento in un mero comportamento dell'amministrazione.  

Di Francesca Ferretti -
  SOMMARIO – 1. La vicenda. 2. L’inadeguatezza delle ipotesi ricostruttive adottate dal Comune. 3. La lesione del legittimo affidamento: l’evoluzione giurisprudenziale. 4. Il riparto di giurisdizione sui comportamenti della Pubblica Amministrazione. 5. L’oggetto di tutela: l’affidamento procedimentale. 6. La responsabilità da contatto sociale qualificato. 7. Conclusioni.  1.La vicenda su cui si è pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite trae origine dalla proposizione di un regolamento di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. da parte del Comune di Lignano Sabbiadoro, convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Udine dalla società De Candido Costruzio. . .