L’estinzione ex art. 393 c.p.c. del giudizio per la dichiarazione di fallimento.

Di Alessia D'Addazio -
Con la pronuncia in commento la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: «in tema di effetti del giudizio di rinvio sul giudizio per dichiarazione di fallimento, ove la sentenza di rigetto del reclamo contro la sentenza dichiarativa, di cui alla L. Fall., art. 18, sia stata cassata con rinvio, e il processo non sia stato riassunto nel termine prescritto, trova piena applicazione la regola generale di cui all’art. 393 c.p.c., alla stregua della quale alla mancata riassunzione consegue l’estinzione dell’intero processo e, quindi, anche l’inefficacia della sentenza di fallimento». La pronuncia si colloca a valle di una articolata dinamica processuale, c. . .