L’opposizione all’esecuzione nel procedimento di riscossione coattiva: l’art. 57 d.p.r. 602/73 è incostituzionale

È costituzionalmente illegittimo l’art. 57, comma 1, lett. a), d.p.r. 602/73 nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all’avviso di cui all’art. 50 del medesimo decreto, sono ammesse le opposizioni regolate dall’art. 615 c.p.c.

Di Alessio Bonafine -
Corte cost. 31 maggio, 2018, n. 114 Con la sentenza segnalata la Corte costituzionale ridefinisce, almeno in parte, il sistema rimediale tratteggiato dall’art. 57 d.p.r. 602/73 in materia di opposizioni avverso la riscossione coattiva. Il dictum all’evidenza postula la disciplina del contenzioso tributario (dettata dal d.lgs. 546/92) e quella della riscossione mediante ruolo (d.lgs. 46/99), estesa a tutte le entrate dello Stato, anche diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici. In particolare, a rilevare anche ai fini della pronuncia è infatti, quanto alla riscossione coattiva, lo specifico criterio di riparto della giurisdizione tra giudice tributario e gi. . .