Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo: l’atteso intervento delle Sezioni Unite

Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo.

Di Marta Magliulo -
Con la sentenza in epigrafe, le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto — denunciato da Cass., ord. 12 luglio 2019, n. 18741 — sorto in ordine all’individuazione della parte onerata di promuovere il tentativo obbligatorio di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. La questione ruota attorno all’interpretazione dell’art. 5, d.lgs. n. 28/2010: i commi 1-bis e 2 della norma pongono a carico di “chi intende esercitare in giudizio un’azione” l’onere di attivare il procedimento di mediazione, a pena di improcedibilità della domanda; mentre il quarto comma del medesimo articolo stabilisce che i commi 1-bis e 2 non si applicano nei procedimenti per ingiunzion. . .