MORATORIA E PAR CONDICIO CREDITORUM NELLE PROCEDURE DI SOVRAINDEBITAMENTO

Di Eva Di Venuta -
T. Milano 20 gennaio 2017 Il Tribunale di Benevento, con il provvedimento qui considerato , ha dichiarato l’inammissibilità del piano del consumatore, ex art 12-bis, legge n. 3/2012 che prevede il “pagamento (rateale) del creditore ipotecario, ma con una modifica del piano di ammortamento a trent’anni e con un tasso di interesse del 3,04% (ultimo tegm rilevato); il contestuale pagamento dei debiti nei confronti dei creditori chirografari in 24/60 rate mensili nella misura del 15-50%”. Il ragionamento seguito dal Tribunale si fonda su una (presunta) violazione del principio della par condicio creditorum dell’art. 2741 cod. civ. Secondo il Giudice “il piano non può essere omologa. . .