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Repubblica italiana

In nome del popolo italiano

la Corte d’appello di Firenze,

prima sezione civile,

composta dai Signori

Giovacchino Massetani,  Presidente,

Bruno Rados,            Consigliere,

Alessandro Turco,       Consigliere, rel., est.,

pronuncia la presente

s e n t e n z a

nella causa iscritta al n. 325 del ruolo generale dell’anno 2003, promossa, in grado d’appello,

da

G.T., R.R. e Rs.R., elettivamente domiciliati presso la persona e lo studio dell'Avvocato Aldo Fonti, di Firenze; rappresentati e difesi, per procura estesa in calce all’atto di citazione in appello, dall’Avv. Pietro Zanchi di Siena,

appellanti,

contro

V.e G. B., elettivamente domiciliati presso le persone e lo studio degli Avvocati Enrico e Sebastiano Sebastiani, di Firenze, che li rappresentano e difendono per procura estesa in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado d'appello,

convenuti in appello

causa avente ad

oggetto:

opposizione all’esecuzione.

Conclusioni delle parti

Per gli appellanti:

«Voglia, l’Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis rejectis, in totale riforma della sentenza 17.10.2002, n. 437, del Tribunale di Siena, (est.: Giuseppe Cavoto), dichiarare valido l’atto di precetto opposto, con ogni consequenziale provvedimento”.

Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di ambo i gradi del giudizio».

Per i convenuti in appello:

«Voglia, la Corte d'Appello adita, respingere l’appello proposto ex adverso.

Con vittoria delle spese, diritti ed onorari di giudizio e con condanna degli appellanti ex art. 96 cpc».

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

La Corte,

rilevato che:

◊     con atto di citazione notificato il 6/3/2000 V.e G. B. convennero in giudizio, avanti al Tribunale di Siena, G.T., R.R. e Rs.R. proponendo, contro gli stessi, opposizione a precetto; gli opponenti affermarono, in particolare, che il Tribunale di Siena, con sentenza 22/1/1996, n. 3 (giunta dopo una controversia che già aveva visto l’emanazione di una sentenza della Corte di Appello di Firenze e di una sentenza della Corte di Cassazione), aveva assegnato in proprietà a V.e G. B., nella loro qualità di legittimari, una serie di beni immobili, elencati in sentenza, facenti parte dell’eredità relitta dal defunto Eugenio B. (docc. 1 e 2 fasc. di I grado; doc. 4 fasc. di appello); la sentenza 22/1/1996, n. 3, passava in giudicato e gli opponenti, V.e G. B., dopo avere inutilmente invitato i convenuti a dare esecuzione alla sentenza stessa, avevano, poi, intimato agli stessi di riconsegnare nella libera disponibilità degli aventi diritto i beni immobili riconosciuti (per la loro veste di legittimari) di loro proprietà; l’esecuzione promossa nei confronti dei signori Tasselli e Raspollini, pur con rinvii e difficoltà varie, causate dalla condotta della cp, veniva, infine, portata a termine dall’Ufficiale giudiziario, con l’immissione degli opponenti nel possesso, tra l’altro, dell’intero immobile de quo, denominato Villa di Talciona, escluso un vano, adibito a limonaia, di cui gli intimati avevano mantenuto il possesso; tale esecuzione era stata, poi, seguita da altra controversia sulle spese; in tale contesto – proseguivano gli opponenti - i convenuti in opposizione (ovvero G.T., R.R. e Rs.R., attuali appellanti) avevano notificato agli opponenti stessi un atto di precetto con il quale essi avevano intimato ai destinatari dell’atto di rilasciare entro 10 giorni la porzione della villa avente destinazione agricola; premesso che il precetto in questione era nullo per mancanza di titolo esecutivo che lo sostenesse, gli opponenti conclusero per la declaratoria di tale nullità; conclusero, inoltre, per la declaratoria che anche la parte di immobile in questione (che, pur essendo stata oggetto - a parti invertite - della recente esecuzione sopra ricordata, era, ora, oggetto delle pretese della cp) faceva parte del complesso assegnato in proprietà agli opponenti dalla sentenza n. 3; infine per la condanna dei convenuti al rilascio della limonaia e al risarcimento del danno;

◊     il Tribunale di Siena, con sentenza 17.10.2002, n. 437, così provvide:

«a)  dichiara la nullità dell’atto di precetto opposto per essere gli intimanti privi di un titolo esecutivo che lo giustifichi;

b)    dichiara che i vani ad uso agricolo facenti parte del complesso denominato Villa di Talciona, sono stati dalla sentenza del Tribunale di Siena n. 3/96, del 13/12/1995, attribuiti in piena ed esclusiva proprietà agli attori in quanto costituiscono un unico complesso con i vani ad uso abitativo, il cui valore unitario ha reintegrato i medesimi nei loro diritti di legittimari in relazione all’eredità di Eugenio B.;

c)    condanna i convenuti … a rimborsare agli attori le spese di causa …»;

◊     il Tribunale osservò, in particolare, tra l’altro:

«… anche sul piano del diritto materiale, le argomentazioni che i convenuti pongono alla base delle proprie rivendicazioni appaiono piuttosto labili e pretestuose; risulta infatti evidente, ad un attento esame della documentazione prodotto da entrambe le parti, che la Villa di Talciona rappresenta un unico complesso immobiliare e, come un tutt’uno, essa:

1)    è stata ceduta nell’atto di compravendita Miraldi,

2)    è stata stimata in entrambe le relazioni peritali;

3)    è stata inserita nelle sentenze a reintegrazione delle quote di legittima.

Appare quindi non condivisibile il tentativo dei convenuti di fondare la propria pretesa giudiziale, concernente la spettanza di una parte del complesso immobiliare, su un mero disguido, di tipo formale, originato prima da una postilla notarile, poi dalla perizia Cambiaggi (da entrambe le parti concordemente riconosciuta come imprecisa) ed infine dalla sentenza che ne è seguita.

La difesa dei convenuti, infatti, sembra attardarsi in formalistiche distinzioni terminologiche tra villa e casa padronale, e soprattutto, utilizza come argomento principale quella particella n. 3 del foglio 23 (che identificherebbe i vani ad uso agricolo per cui è causa) che nella sentenza 3/96 non è stata in effetti riportata.

Indubbiamente nell’oggetto della vendita del rogito Miraldi vi è anche la particella n. 3 (espressamente indicata come rurale) ed essa, unitamente alle particelle 1 e 2, viene usata per identificare un unico “fabbricato per civile abitazione posto (…) ai numeri civici 3 e 4, composto di sette vani utili e accessori al piano terreno, con legnaia di cinque vani e accessori al primo piano, e soprastanti soffitte e con annesso resede”.

Nella consulenza Cambiaggi la definizione usata è esattamente la stessa, cioè “fabbricato di civile abitazione”, ai nn. 3 e 4, composto di sette vani al p.t. , anche se, in effetti, non vengono menzionati gli accessori.

Tuttavia si tratta di un’evidente dimenticanza, poiché il perito, a pag. 5, intendeva semplicemente riportare il contenuto del rogito del 1966 e, a pag. 11, determinarne il valore.

E il valore di 170.000.000 di lire è indiscutibilmente riferito all’intero complesso, come si evince da valutazione per singoli cespiti che viene fatta a pag. 12 della predetta relazione di consulenza Cambiaggi.

Ed anche la sentenza 3/96, rifacendosi integralmente alla consulenza Cambiaggi, riporta l’identificazione catastale incompleta, ma inequivocabilmente indicativa dell’intero complesso edilizio ….

E costituisce ulteriore ed inattaccabile argomento il fatto che, scindendo una parte del compendio denominato “Villa di Talciona”, il residuo valore non sarebbe più sufficiente a coprire la quota di legittima degli attori, così come stabilita dal Tribunale di Siena nella sentenza in questione. Risulta poi incomprensibile la pretesa dei convenuti, contenuta nella memoria di replica in data 3/4/2002, di ottenere la restituzione dei beni di cui alla lettera A del rogito Miraldi del 1966; detti beni, infatti, non rientrano affatto tra i beni assegnati ai signori B. dalla sentenza 3/96 né, di conseguenza, hanno mai formato oggetto della procedura esecutiva espletata in data 4/10/1997»;

◊     con atto di citazione in appello notificato il 7/2/2003 G.T., R.R. e Rs.R. si sono doluti di tale pronunzia, proponendo, in particolare, i seguenti motivi di appello:

1)    erroneamente, il Tribunale, aveva ritenuto che gli attuali appellanti non fossero muniti di titolo esecutivo in relazione all’esecuzione da loro prospettata con il precetto oggetto di opposizione;

2)    erroneamente, il Tribunale, aveva ritenuto che fosse ricompresa fra i beni caduti in successione ed assegnati ai signori B. per la loro qualità di legittimari la parte della villa con destinazione agricola: ciò era, in realtà, da escludere sia sulla base della perizia redatta dal Geometra Cambiaggi che sulla base della sentenza n. 3/96 del Tribunale di Siena, che aveva assegnato ai sig.ri B. "la casa padronale in Talciona, oggetto del rogito notaio Miraldi 14.4.1966 tra B. Eugenio e Tasselli Giuseppina censita al nceu del Comune di Poggibonsi nel f. 39, part. 23, sub 1 e 2 (rappresentata in ct nel f. 39 part. 23)”, lasciando, così, escluso tutto quanto catastalmente rappresentato, nel foglio di mappa 39, dalla part. 23, sub 3, la quale, dunque, secondo gli appellanti, era rimasta di proprietà degli appellanti stessi; né era vero che il valore stimato dal ctu, di 170.000.000 di lire, fosse riferito all’intero complesso;

3)    erroneamente, il Tribunale, aveva ritenuto che fosse ricompresa fra i beni caduti in successione ed assegnati ai signori B. per loro qualità di legittimari il locale ad uso limonaia: anche tale locale faceva parte, invece, di quei beni, a destinazione agricola, di cui al punto a degli allegati, valutati £ 35.900.000 (mentre la casa padronale era stata valutata 170.000.000 di lire); ed erroneamente, il Tribunale, aveva ritenuto che, in ordine alla limonaia, vi fosse stata, da parte degli opponenti, rinuncia alla domanda: in realtà, gli opponenti, dopo essersi accorti che già la detenevano, avevano mutato la domanda di rilascio in domanda di accertamento della proprietà, domanda su cui il Tribunale non si era pronunziato e che era, invece, da respingere;

4)    la sentenza impugnata non aveva, in definitiva, applicato correttamente il giudicato;

◊     costituitisi in giudizio, i convenuti in appello hanno contrastato nel merito l’avversa impugnazione, chiedendone il rigetto;

◊     all’udienza camerale del 25.10.2005 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in epigrafe, richiedendo i termini di cui all'art. 190 cpc;

◊     scaduti i predetti termini la causa è stata decisa dalla Corte nella camera di consiglio del 3.3.2006;

ritenuto:

◊     che il I motivo d’appello (relativo alla nullità del precetto) sia manifestamente infondato (se non inammissibile ex art. 342 cpc, per difetto di specificità dei motivi, posto che l’iter logico-giuridico seguito dal Tribunale non è sottoposto, nemmeno da un punto di vista formale e strutturale, a una critica puntuale, diretta e completa) e che debba, quindi, essere respinto (basti, qui, ricordare che la sentenza 22/1/1996, n. 3 – passata in giudicato a seguito di rigetto dell’appello e del ricorso per cassazione – sentenza che gli attuali appellanti avevano posto a base del precetto stato oggetto di opposizione, recava, in realtà, condanna al rilascio a favore degli opponenti e non a favore dei precettanti);

◊     che la trattazione dell’appello dovrebbe terminare qui, posto che le conclusioni degli appellanti richiamano, per la verità, solo questo primo motivo; trattasi, tra l’altro, di conclusioni che, prese, una prima volta, nell’atto di appello, sono state reiterate, in sede di precisazione delle conclusioni (e pur dopo specifici rilievi della cp), non mediante un semplice richiamo ricettizio a quelle dell’atto di appello, ma mediante una nuova ed espressa reiterazione verbale (e va ricordato, a tal proposito, che le conclusioni dovrebbero compendiare e chiarire le sostanziali finalità che la parte intende perseguire nel giudizio: sul punto v. Cassazione civile, sez. lav., 29 novembre 1993, n. 11811: «L'interpretazione dell'effettivo contenuto dell'atto di appello - che compete al giudice del merito nell'esercizio di un potere non suscettibile di sindacato in sede di legittimità, se correttamente e congruamente motivato quanto agli apprezzamenti formulati - deve avvenire non solo in base alla sua letterale formulazione, ma tenendo conto delle sostanziali finalità che la parte intende perseguire, quali correttamente possono ritenersi compendiate e chiarite nelle specifiche conclusioni delle quali l'atto stesso risulti corredato»);

◊     che, quantunque, come si è detto, non risulti, sulla base delle conclusioni prese dagli appellanti, che sia stato oggetto di impugnazione l’accoglimento, da parte del I giudice, della domanda di accertamento formulata, a latere, dagli opponenti, della proprietà dei beni indicati nell’atto di opposizione, sia, ad abundantiam, opportuno dare qui atto che anche i motivi di appello che si riferiscono a tale capo della sentenza impugnata sono, nel merito, destituiti di ogni fondamento; la sentenza di I grado è, infatti, anche su questi punti, ineccepibile in quanto, compulsando i documenti in atti con un minimo di attenzione, risulta effettivamente che:

a)    tra i vari oggetti dell’atto Miraldi del 14 iv 1966 era anche, indicato nel paragrafo I, B, il «fabbricato per civile abitazione … rappresentato al nceu … con la pc sub 1 e 2 e 3»; l’espressione finale «e 3», contenuta nella proposizione ora ricordata, risulta aggiunta, dal Notaro rogante, con una nota («adde ...») in calce all’atto e ciò può spiegare, in punto di fatto, il motivo per cui, nella relazione di ctu Cambiaggi, sia stato erroneamente omesso, dal ctu, in riferimento al bene di cui al paragrafo I, b, del citato atto Miraldi, il richiamo alla pc sub 3, sfuggito, evidentemente, al geometra per la sua, particolare collocazione grafica; tuttavia, che il ctu abbia inteso riferirsi all’intero fabbricato in questione (e quindi a tutte e tre le pc), e non solo alla parte padronale di esso, è certo, sia per l’espresso richiamo, operato dal ctu, al paragrafo I, b, dell’atto Miraldi, sia per la descrizione del bene contenuta nella relazione stessa, sia perché, in ogni altra ipotesi interpretativa, la parte agricola del bene in questione rimarrebbe priva di stima e di considerazione (va osservato, infatti, che gli altri beni ricordati nella relazione di ctu sono, con ogni evidenza, beni diversi da quelli che sono oggetto della presente contesa (ossia beni diversi da quelli di cui al paragrafo I, b dell’atto Miraldi del 14 iv 1966);

b)    il trascurabile e autoevidente errore materiale del ctu ha portato ad analogo errore materiale della sentenza n. 3/1996, sul quale gli attuali appellanti hanno, infondatamente, creduto di poter basare le loro difese nei confronti delle pretese accertative degli opponenti;

◊     il terzo motivo d’appello (erroneamente, il Tribunale, aveva ritenuto che, in ordine alla limonaia, vi fosse stata, da parte degli opponenti, rinuncia alla domanda) sarebbe, tacendo ogni altra considerazione, inammissibile per difetto di interesse, ex art. 100 cpc, non potendo, gli appellanti, lamentarsi, secondo la giurisprudenza del SC, di una absolutio ab istantia pronunciata a loro favore (sia pure con formula a loro non gradita);

◊     che, in definitiva, quindi, l’appello, proposto da G.T., R.R. e Rs.R. contro la sentenza 17.10.2002, n. 437, del Tribunale di Siena, vada, pertanto, rigettato perché infondato, con la conseguente, integrale conferma della sentenza di primo grado, impugnata;

◊     che le spese del grado (liquidate in conformità alla relativa nota delle spese) debbano seguire, in solido, la soccombenza degli appellanti;

◊     che sia fondata, e debba, pertanto, essere accolta, anche la domanda dei convenuti in appello di condanna degli appellanti ex art. 96 cpc limitatamente ai danni cagionati con questo grado del giudizio: l’appello è stato, infatti, proposto temerariamente e, quanto meno, con colpa grave come emerge dalla facile dimostrazione della inconsistenza delle motivazioni poste a suo fondamento; gli appellanti non offrono, per la verità, specifici elementi in ordine alla esistenza ed alla misura del danno in questione e la Corte non ignora la giurisprudenza del SC secondo cui «la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata, ex art. 96 cpc, ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova gravante sulla parte che chiede il risarcimento sia dell'an che del quantum debeatur, o almeno la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa» (Cassazione civile, sez. I, 9 settembre 2004, n. 18169); tuttavia deve, a questo punto, considerarsi che la stessa SC ha, infine, riconosciuto (in applicazione della legge 24/3/2001, n. 89, ossia nell’ambito di una disciplina riguardante la sola equa riparazione da parte dello Stato), che, in linea generale, «il danno non patrimoniale derivante dalla violazione del diritto alla durata ragionevole del processo non necessita di specifica prova, essendo conseguenza normale della violazione stessa …» (Cassazione civile, sez. I, 30 maggio 2005, n. 11364) come impone la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e l’interpretazione che ne ha data stabilmente la competente Corte di Strasburgo. Il riconoscimento del processo come causa di ansia, di stress e di dispendio di tempo ed energie suscettibile di dar luogo a risarcimento delle parti che lo abbiano irragionevolmente subito è da ritenere principio d’ordine costituzionale immediatamente precettivo (v. Cass. Sez. unite, sentenza n. 28507 del 23/12/2005); la giurisprudenza ormai costante della Cedu a Strasburgo detta anche i parametri di commisurazione del ristoro, cui il giudice può conformarsi evitando ogni rischio di arbitrio: si tratta di riconoscere da un minimo di mille euro ad un massimo di duemila euro per ciascun anno di durata del procedimento ricononosciuto come causa ingiustificata di sacrificio (la SC - cfr Cassazione civile, sez. I, 23 aprile 2005, n. 8568 - ritiene che il giudice interno meglio regola il suo calcolo con riferimento ai soli anni di durata in eccesso); non v’è ragione, a parere della Corte, che lo stesso principio non debba valere anche nell’interpretazione sistematica dell’art. 96 cpc nel caso in cui la lesione del diritto di una parte sia stata provocata dall’abusiva condotta processuale della controparte, cui fa seguito un processo eccessivo nell’intera sua durata;

◊     che, in particolare, nel caso presente, avuto riguardo al tempo impiegato per l’esaurimento del presente giudizio d’appello, temerariamente instaurato dagli appellanti, sia equo liquidare il danno, di cui all’art. 96, I co., cpc, da porsi a carico solidale degli appellanti, in complessivi 4000 euro per ciascuna parte convenuta in appello;

P Q M

la Corte d'Appello di Firenze, prima sezione civile;

rigetta,

perché infondato, l'appello proposto da G.T., R.R. e Rs.R. contro la sentenza 17.10.2002, n. 437, del Tribunale di Siena, confermando integralmente la sentenza impugnata;

condanna

gli appellanti, in solido, a rifondere a ciascuna parte convenuta in appello le spese del grado, che liquida in complessivi 15.489,34 euro, di cui 12.385,30 euro per onorari, 1383,30 euro per diritti e 1721,04 euro per spese generali, oltre agli altri accessori di legge;

condanna

gli appellanti, in solido, a rifondere a ciascuna parte convenuta in appello il danno di cui all’art. 96, I co., cpc, liquidato in complessivi 4.000,00 euro per ciascuna parte convenuta in appello.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 3.3.2006.

L’estensore

Il Presidente

Il Cancelliere

Depositata in cancelleria in data 05.05.06

col n. 1010