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Alessandra Villecco


Le prove digitali e la loro acquisizione

 

 

1. Introduzione

I documenti informatici hanno oramai una diffusione capillare in ogni ambito della vita sociale, da quella privata a quella pubblica.

Dieci anni fa la legge 15 marzo 1997, n. 59 (c.d. legge Bassanini), delegava il Governo ad emanare regolamenti per dare disciplina compiuta alla tecnica della documentazione informatica.

Da allora la quotidianità nell’utilizzo dei documenti digitali e degli strumenti telematici ha avuto anche ripercussioni nelle sedi giudiziarie. Così si sono avuti provvedimenti che hanno analizzato il fenomeno in questione sotto vari profili: dall’accertamento della loro rilevanza giuridica alla loro capacità lesiva di diritti ed interessi; dalla loro capacità rappresentativa di dichiarazioni o di fatti alla gradazione del loro valore probatorio; dalla loro idoneità a trasmettere validamente atti processuali al loro impiego per un processo telematico[1].

Ritornando al tema che s’intende esaminare, si tratta di individuare il procedimento istruttorio, non sempre da concepire in senso stretto, che caratterizza la produzione in giudizio delle prove informatiche.

Nel nostro ordinamento sussiste una caratteristica, la  “duplicità disciplinare della law of evidence[2], derivante dalla sua distribuzione fra codice sostanziale e codice di rito, ma si tratta di una disciplina che nell'ultimo mezzo secolo ha subito forti cambiamenti[3], ora particolarmente evidenti per effetto delle leggi che regolano gli strumenti probatori affidati alla tecnologia informatica.

Pertanto, partendo dall’esame della disciplina sostanziale delle prove informatiche occorrerà esaminare le esistenti regole processuali sulla produzione delle prove informatiche per coglierne la compatibilità coi suddetti mezzi istruttori, anche in comparazione con la futura disciplina del processo telematico.

 

2. Le prove informatiche

La disciplina sostanziale dell’efficacia dei documenti informatici è ora contenuta nel Codice dell’amministrazione Digitale (CAD) emanato col D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, dopo la lunga querelle di atti normativi a partire dal D.P.R. 513/1997.

Il Codice del 2005 stabilisce così che i documenti digitali[4] sono di sicuro un mezzo probatorio e predetermina il criterio in base al quale il giudice deve valutarli[5].

Il documento può aver ricevuto ex lege una particolare efficacia, perché è stato formato da un soggetto abilitato a dare pubblica fede alla sua efficacia rappresentativa. Questo accade per i documenti che riproducono dichiarazioni attribuibili alla parte dichiarante: documenti quindi “dichiarativi” quali l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata, ma anche la stessa scrittura privata, quando essa non viene contestata in giudizio. Ma il documento può essere non solo “dichiarativo”, ma anche “rappresentativo” di fatti o di cose, nel caso in cui riproduca immagini, filmati o suoni, come avviene per le riproduzioni meccaniche disciplinate dall’art. 2712 c.c.

Così si possono avere documenti informatici muniti o meno di firma elettronica o digitale[6].

Il CAD non si occupa più di disciplinare direttamente l’efficacia del mero documento informatico, in quanto la norma contenuta nell’art. 21, e per l’appunto intitolata “Valore probatorio del documento informatico sottoscritto”, prende soltanto in considerazione i documenti muniti di firma sia digitale o elettronica qualificata sia elettronica semplice. Infatti, è la norma contenuta nell’art. 2712 c.c. che regola il valore probatorio del documento in questione, avendo l’art. 23 del CAD modificato l’art. 2712 c.c.

Questa scelta non è priva di significato rispetto alla precedente regolamentazione, per cui ogni documento informatico, ancorché dichiarativo, veniva posto sullo stesso piano della riproduzione meccanica quanto all’efficacia. Sembrava così che si fosse attribuito valore a un documento scritto ma non sottoscritto, stravolgendo il sistema della prova documentale fondato sul valore attribuito alla sottoscrizione, un valore che si incentra sull’assunzione di paternità della dichiarazione documentata dalla scrittura sottoscritta, al punto che parte della dottrina aveva parlato d’una nuova categoria di prove[7].

Il documento informatico capace di rappresentare fatti o cose ai sensi dell’art. 2712 c.c. non presenta alcun tipo di difficoltà interpretativa.

Si presenta invece più delicato e problematico ricondurre nell’àmbito di applicazione della medesima norma quei documenti informatici che contengono una dichiarazione di volontà, come, per esempio un messaggio di posta elettronica. Questa ipotesi era stata giustificata dall’interpretazione evolutiva dell’art. 2712 c.c., a cui venivano ricondotte le registrazioni magnetofoniche intese quali documenti riproduttivi di dichiarazioni non sottoscritte[8].

Ora sulla base della nuova formulazione dell’art. 2712 c.c., i documenti informatici soggetti a questa disciplina sono solo quelli che rappresentano fatti o cose. Se così fosse, ne deriverebbe che un semplice messaggio di posta elettronica non avrebbe valore di documento rappresentativo di una dichiarazione, ossia di documento rappresentativo alla stessa stregua delle prove scritte. Neppure la sede giudiziale e il contraddittorio tra le parti sarebbe idonea a conferire a tale documento valore probatorio per assenza di contestazione, in quanto tale regola è applicabile solo alle prove documentali tradizionali e, in particolare, alla scrittura privata, documento contenente una dichiarazione sottoscritta, oppure alla riproduzione meccanica, documento contenente la rappresentazione di fatti o cose.

In conclusione, ogni qual volta l’oggetto della prova è una dichiarazione espressione d’una manifestazione di volontà ed è contenuto in un documento che si forma attraverso il pensiero della mente umana[9], occorre, ai fini della sua efficacia probatoria, un segno tangibile d’assunzione di paternità da parte dell’autore. Questa volontà è stata in parte ravvisata quando viene utilizzata una tecnologia forte da parte dell’autore del documento per renderlo inalterabile e sicuro, anche se questo dato non possa garantire la certa provenienza.

Le norme sotto questo profilo non offrono confortanti soluzioni. Infatti, l’art. 20, co. 1-bis, CAD, nel ricollegare i requisiti di sicurezza e di inalterabilità all’idoneità del documento informatico a soddisfare requisiti di forma, in particolare quella scritta, senza riferimento alcuno al valore probatorio, crea di fatto una divaricazione tra forma ed efficacia probatoria del documento informatico che neppure le norme contenute negli articoli successivi, dedicate espressamente al valore probatorio del documento informatico sottoscritto con firma elettronica, non valgono a risolvere.

A parere di chi scrive, l’utilizzazione di una tecnologia forte per la creazione del documento informatico dichiarativo soddisfa non soltanto i requisiti di forma, a cui fa riferimento il citato comma 1° bis, ma consente anche di fondare su di essa una presunzione di paternità tale da attribuire anche al documento informatico, privo di apparente sottoscrizione, il valore di documento sottoscritto elettronicamente anche sul piano probatorio, purché sia formato con una tecnologia che ne garantisca l’immodificabilità, l’inalterabilità e la provenienza, una prova documentale liberamente valutabile in giudizio, con tutte le conseguenze che possano derivarne dai meccanismi di disconoscimento.

La tecnica prescelta dal nostro legislatore per garantire la paternità del documento, oltre alla sua integrità e genuinità, è quella della firma digitale o della firma elettronica. Nel primo caso il valore probatorio riconosciuto a questo meccanismo di assunzione di paternità, è quasi pieno, perché la tecnologia su cui si fonda la firma digitale è la crittografia asimmetrica, ritenuta altamente sicura - anche se non infallibile – oltre al coinvolgimento di terze parti fidate, i certificatori[10], con ruoli di garanzia.

Il documento con firma digitale o con firma elettronica qualificata ai sensi dell'art. 21, 2° comma, acquista l’efficacia probatoria di cui all’art. 2702 c.c.[11]. Il richiamo all’art. 2702 c.c. potrebbe destare qualche perplessità per i documenti informatici firmati con "firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata”, ma subito la norma inserisce una presunzione relativa, facilmente superabile con l’offerta della prova contraria, precisando che: “l'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria.”.

La forza probatoria privilegiata viene immediatamente riconosciuta al documento elettronicamente sottoscritto, come del resto avevano già espresso dottrina e giurisprudenza[12], anche se conviene peraltro notare che la presunzione iuris tantum, di cui nella seconda parte del 2° comma dell’art. 21, quale presunzione del controllo sul dispositivo di firma, rafforza l’idea che il legislatore abbia voluto ricondurre la valenza probatoria del documento informatico munito di firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata solo parzialmente ai precetti dell’art. 2702 c.c.

Infatti, la possibilità data alla parte di disconoscere il documento contro di lei prodotto, dimostrando di non essere stata nelle condizioni di aver utilizzato il dispositivo di firma per la creazione della firma digitale, apre chiaramente la possibilità di una contestazione sulla provenienza del documento con firma digitale o altra firma elettronica qualificata, un disconoscimento che ha il suo parallelo in quanto dispongono gli artt. 214 e ss. c.p.c. Una contestazione che ben potrebbe seguire le vie del giudizio di falso sull’uso illegittimo della firma digitale se a questa venisse data l’efficacia privilegiata, che gli attribuiva l'originario 10, 3° comma, del d.p.r. 445/2000: “il documento informatico, quando è sottoscritto con firma digita [...] fa inoltre piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto”[13].

Anche il CAD, precisa che, qualora la firma digitale o un altro tipo di firma elettronica qualificata sia basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso, il documento si considera non firmato. Ovviamente tramite gli elenchi pubblici, che il certificatore ha l’obbligo di tenere, tutto ciò che concerne la sorte del certificato relativo alla firma digitale deve essere debitamente reso noto attraverso forme di pubblicità costitutiva. Infatti, la revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto solo dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, possa dimostrare che tutte le parti interessate erano già a conoscenza di tale fatto.

Nel caso invece della firma elettronica, cioè quella non digitale, poiché si è voluto far spazio a forme tecnicamente più semplici di firma a prescindere da tecnologie forti tali da garantire l’immodificabilità e l’integrità di quanto creato col medium elettronico, è stata attribuita una diversa rilevanza sul terreno della graduazione del valore probatorio[14], cioè di prova liberamente valutabile (art. 21 CAD). Il maggior grado di attendibilità della firma medesima può anche essenzialmente dipendere dalla tecnica informatica usata per la sua creazione.

Il giudicante nel suo giudizio valutativo da esprimere con congrua motivazione, dovrà tenere conto se il meccanismo di creazione della firma elettronica rispetta alcuni parametri di qualità e sicurezza, seppur minimi, tali da attribuire affidabilità della stessa.

La firma elettronica può essere realizzata con un qualsiasi dato elettronico, ad esempio un semplice codice di identificazione (pin) oppure una parola chiave (password) logicamente connessa al suo titolare, ma anche stabilito con un accordo fra le parti che vogliano utilizzare la firma elettronica come metodo di sottoscrizione per i loro rapporti, insomma con una convenzione di firma che rientra nella previsione delle norme sulle forme convenzionali di cui all’art. 1352 c.c.[15]

In questo contesto possono valere le considerazioni sul documento informatico con firma elettronica quale nuovo strumento di prova[16], nel senso che si tratta di un documento dichiarativo sottoscritto che non è stato equiparato alla scrittura privata quanto al valore probatorio ed ai meccanismi di verifica della sua autenticità, bensì ritenuto prova liberamente valutabile circa il suo stesso contenuto. Infatti, quello che la firma elettronica dovrebbe garantire con un certo grado di attendibilità è la provenienza del contenuto, non costituire invece una prova liberamente valutabile della dichiarazione stessa. Al contrario, la formula normativa sembra dare rilevanza allo stesso contenuto delle dichiarazioni documentate con lo strumento informatico, come se, attraverso l’accertamento della genuinità del documento contenente la dichiarazione, si ritenesse veritiera anche la dichiarazione; una valutazione questa che il giudice non può certo “ricavare dalla struttura dello strumento con cui essa viene conservata, ma da circostanze e valutazioni diverse.”[17]

La firma digitale costituisce manifestazione di volontà di dichiarare la paternità dell’atto cui viene apposta e, sempre al pari della firma autografa, può essere autenticata, garantendo fino a querela di falso l’identità soggettiva di chi la appone.

Il codice dell’amministrazione digitale richiama espressamente l’art. 2703 c.c. sull’autenticazione della firma autografa da parte del pubblico ufficiale; esso deve preventivamente accertare l’identità personale del titolare, la validità del certificato elettronico ed il fatto che il documento sottoscritto corrisponde alla volontà della parte, senza essere in contrasto con l’ordinamento giuridico ai sensi dell’art. 28 legge notarile[18].

L’autenticazione avviene sempre da parte di un notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato e, per ora, non è contemplata la possibilità di eseguire tale procedura a distanza attraverso soluzioni tecniche che possano ovviare alla compresenza fisica del sottoscrittore e del pubblico ufficiale.

 

3. L’acquisizione delle prove digitali

Allo stato attuale nulla impedisce la produzione di materiale probatorio informatico, ma la situazione che si viene a creare in tale contesto è assai diversa da quella che dovrebbe avvenire col processo telematico e potrebbe creare ostacoli più che vantaggi. 

In assenza di un processo informatizzato secondo i parametri tecnici e di sicurezza, come previsto nel regolamento sul processo telematico[19], la produzione di un documento informatico in sede giudiziale, che avvenga con il deposito del supporto in cancelleria, può rendere necessario eseguire delle operazioni che vanno oltre la comune esperienza del giudice nelle attuali aule giudiziarie. In alcuni casi, potrebbe verificarsi l’esigenza di estrarre dal documento digitale di una copia cartacea ai fini di una più semplice consultazione ad opera del giudice[20]. Una tale operazione potrebbe anche comportare l’applicazione dell’art. 261 c.p.c. e indurre il giudice ad avvalersi dell’opera di un esperto. L’esecuzione di questo procedimento deve essere tale da garantire il rispetto del contraddittorio.

Qualora, invece, il documento informatico per le sue caratteristiche ontologiche non sia trasferibile su supporto cartaceo, come nel caso che il supporto digitale contenga una registrazione di un suono, di un filmato o di un brano musicale, in sede giudiziale occorrerà far ricorso alla procedura descritta nell’art. 259 c.p.c. sull’ispezione di riproduzioni meccaniche in modo da assicurare altresì il pieno contraddittorio fra le parti.

è opportuno distinguere tra il documento informatico ed il documento informatico sottoscritto digitalmente. In base all’attuale tecnologia sulla verifica dell’apposizione della firma digitale, poiché la chiave pubblica del sottoscrittore è contenuta nel certificato digitale che accompagna il documento informatico firmato, non si rendono necessarie particolari attività istruttorie per “leggere” il documento informatico, come pure è stato detto al punto che si era parlato di prova costituenda e della necessità di fissare un’udienza ad hoc per la loro assunzione[21]. Si consideri, infatti, che la visione da parte del giudice di un documento informatico riproduttivo di un’immagine, di un video, oppure di un audio, non richiede certo particolari attività istruttorie, sempreché, s’intende, il magistrato abbia computers dotati di software idonei a visualizzare con sicurezza il dato informatico.  Di tali operazioni deve sempre essere redatto un processo verbale.

Il rispetto del contraddittorio nei procedimenti istruttori appena citati ai fini della loro validità è dato dal rispetto del principio del contraddittorio, dipende anche dalla correttezza dello svolgimento delle operazioni peritali ossia in modo tale che il dato digitale non venga alterato ed il giudice sia in grado di esercitare un valido controllo.

A tal riguardo non può non essere segnalata una prassi forense che consiste nel produrre prove informatiche rinforzate, cioè prove digitali alle quali vengono apposti meccanismi crittografici e di validazione temporale per accrescere il valore probatorio di quel documento, da un lato, e dall’atro renderne più ardua la contestazione, nonché conferirgli data certa. In tutti questi casi la lettura e la verifica della validità del dato tecnico digitale, anche di quello apposto per rafforzare il valore probatorio del documento digitale, richiedono, non solo, un’adeguata strumentazione nell’aula giudiziaria e può rendersi necessaria anche la presenza di un esperto.

Come già espresso, gli strumenti istruttori idonei a tal fine possono essere, anche in quest’ultimo contesto, sia gli esperimenti[22] sia le ispezioni, con le medesime modalità nel primo caso con con caratteristiche dinamiche nella determinazione del dato da sperimentare, mentre nella seconda ipotesi con rilevazione statica e diretta. Il giudice deve sempre presenziare all’esperimento anche quando non sia in possesso delle competenze tecniche adeguate, che nel caso di verifica e di intelligibilità della prova digitale, si traduce più nella disponibilità degli strumenti tecnici adeguati. Diversamente, la semplice percezione diretta del contenuto di una riproduzione digitale non trasportabile su un supporto fisico, comporta sempre la disponibilità di strumenti tecnici adeguati con l’ausilio o meno di un esperto, qualora il giudice non sia di per sé in grado di utilizzare tali strumenti tecnici. In questo caso si rende peraltro necessario la redazione del processo verbale ai sensi dell’art. 207 c.p.c. Per il rispetto del principio del contraddittorio è necessario che le operazioni si svolgano in modo tale da non compromettere la validità della prova ed il controllo anche delle parti sulle stesse metodologie.

Sotto tale ultimo profilo negli tempi si sono imposte tecniche e discipline specifiche, specie nell’ambito dell’investigazione penale, come l’informatica forense[23], proprio al fine di consentire l’acquisizione al processo delle prove informatiche in modo da non alterare o deteriorare la memorizzazione digitale e perciò si rendano necessarie particolari cautele o specifiche conoscenze, mediante l’ausilio di personale specializzato.

La produzione in giudizio di un documento informatico diviene invece fisiologica in un processo concepito e realizzato per la realtà digitale.

Il decreto presidenziale sul processo telematico che dispone l’uso degli strumenti telematici e informatici nel processo civile e amministrativo, disciplina la produzione degli atti e dei documenti probatori su supporto informatico all’art. 14, 1° comma, a tenore del quale: “gli atti e i documenti probatori offerti in comunicazione dalle parti dopo la costituzione in giudizio possono essere prodotti oltre che per via telematica, anche mediante il deposito in cancelleria del supporto informatico che li contiene”

La norma in questione non fa esclusivo riferimento al materiale che viene offerto in prova, ma anche all’attività di comunicazione fra le parti degli atti processuali, che in qualche modo rientrano nell’attività istruttoria, come ad esempio la richiesta di ammissione di una prova: invero “comunicare” e “produrre” sono verbi utilizzati dalla norma che si riferiscono, rispettivamente, agli atti processuali ed alle deduzioni probatorie.

Sorprende in ogni caso e non si può subito fare a meno di rilevarla l’evidente imprecisione lessicale della definizione “documenti probatori”, perché è come scrivere d’una “prova probatoria”: invero, ogni documento è per definizione mezzo di prova e, in particolare, mezzo di prova rappresentativa e ciò in quanto capace di dare la rappresentazione di dichiarazioni di scienza o di volontà[24] o di fatti o di cose[25].

Nell’ipotesi contemplata dall’art. 14, 1° comma, del d.p.r. 123/2001 le modalità attraverso le quali è possibile depositare i documenti sono due. La prima prevede la trasmissione telematica; la seconda, il deposito presso la cancelleria del supporto in grado di contenere il documento informatico, una scelta che può anche dipendere essenzialmente dal formato dell’originale.

è anzi probabile che se il documento nasce in formato digitale, la sua produzione in giudizio avverrà quasi certamente con trasmissione online, e la trasmissione avrà ad oggetto, lo si noti, il documento originale in forma digitale e non una sua copia. Diversamente, quando il documento da produrre è cartaceo, per essere trasmesso in via telematica dovrà previamente essere scansionato e pertanto la trasmissione avrà ad oggetto la copia del documento originale.

Occorre peraltro tenere presente che la trasmissione telematica significa trasmissione a distanza di documenti in modo automatico mediante impulsi elettronici: in questo caso vi rientrerebbe anche il telefax come mezzo di trasmissione a distanza. Si può osservare che il regolamento del 2001 sul processo telematico fa espresso riferimento non soltanto a strumenti legati alla tecnologia informatica, di conseguenza al computer e a Internet, ma anche – come si legge nella stessa intitolazione della legge – all’uso di strumenti telematici il che consente con certezza di utilizzare anche il telefax come mezzo idoneo di comunicazione, come del resto prevede in più luoghi lo stesso codice di rito civile.

A identiche conclusioni si approda anche quando avviene il deposito in cancelleria del supporto informatico. Anche in questo caso il deposito non ha ad oggetto il documento originale cartaceo, ma il supporto elettronico sul quale è stato previamente salvato previa scansione. Per utilizzare il linguaggio degli estensori delle regole tecniche questa procedura è definita di conservazione sostitutiva e ciò per la ragione che il documento originale o la copia che s’intende produrre nasce non digitale, bensì in modo analogico. Il legislatore ha qui avuto cura di precisare che “il supporto informatico deve essere compatibile con i tipi e i modelli stabiliti al riguardo dal decreto di cui all'articolo 3, comma 3” e che“deve contenere anche il relativo indice, la cui integrità è attestata dal difensore con la firma digitale”.

I “tipi di modello” di supporto informatico che contengono la prova, cui fa riferimento la norma, sono quelli con parametri tecnici che garantiscono una conservazione duratura e inalterabile del dato digitale in base alle regole tecniche affidate, a norma dell’art. 3, 3° comma, a provvedimenti ministeriali, avallati dal CNIPA, in conformità con l'articolo 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e del Codice dell’amministrazione digitale in materia di documenti della pubblica amministrazione[26].

Per la sicura conservazione dei documenti informatici è prevista la procedura di validazione temporale che consiste nella generazione di una marca temporale applicata ad un’evidenza informatica e generata da un apposito sistema elettronico sicuro, che ai sensi dell’art. 44 CAD deve essere in grado di: a) mantenere la data e l’ora; b) generare la struttura di dati che deve contenere una serie di informazioni specifiche e deve essere generata da una coppia di chiavi asimmetriche; c) sottoscrivere digitalmente la struttura di dati di cui alla lettera b). La conservazione può anche avvenire con la memorizzazione su supporti ottici mediante l’impiego della tecnologia laser, come ad esempio i dischi ottici, i magneto-ottici, oppure i DVD, idonei a garantire la conformità dei documenti all’originale, in base alle regole espresse nella deliberazione CNIPA n. 11 del 19 novembre 2004, che completa la disciplina tecnica sulla conservazione dei documenti informatici[27].

La cautela manifestata dal legislatore, evidenzia con chiarezza l’intenzione di preferire la trasmissione online del materiale probatorio, proprio perché il processo telematico mira a privilegiare questa tecnica, perfettamente in sintonia con la sua struttura e architettura, e con le esigenze di garanzia da esse presupposte già soddisfatte dalla considerazione che l’integrità e la provenienza dei documenti trasmessi sono attuate dai meccanismi della firma digitale o della posta elettronica certificata.

Ne deriva che la produzione di documenti con deposito in cancelleria si pone come eccezione rispetto alla regola della loro trasmissione telematica. Infatti, per produrre in cancelleria fisicamente il supporto informatico, non solo occorre utilizzare dei correttivi tecnici per un’adeguata e legale conservazione del documento, ma occorrono anche ulteriori formalità, come l’indice con l’elenco dei mezzi di prova depositati con supporto digitale, e sottoscritto con la firma digitale del difensore e ciò non solo per certificare i documenti depositati, ma anche per attestarne l’integrità.

Il rientro nelle procedure del processo telematico, è attuato dai successivi adempimenti del cancelliere. La duplicazione da parte del responsabile della cancelleria nel fascicolo informatico degli atti, dei documenti probatori e dell’indice, dimostra che non rimangono presso la cancelleria atti o documenti che non possono confluire nel fascicolo digitale o in quello cartaceo speculare, poiché dopo l’operazione di riversamento sostitutivo il supporto informatico è restituito alla parte dopo la duplicazione.

In questo caso il responsabile della cancelleria dovrà apporre una marca di riferimento digitale dell’avvenuta memorizzazione delle prove informatiche sul fascicolo informatico, nonché la propria firma digitale e sarebbe auspicabile che di detto deposito vi fosse una certificazione da destinare alla parte che ha effettuato il deposito e ciò anche mediante l’inoltro contestuale di una e-mail certificata alla casella di posta del difensore.

 

3. Conclusioni

Allo stato attuale i giudici nella sede processuale non sono dotati di adeguati dispositivi tecnici con applicazioni che consentono validamente l’intelligibilità dei documenti informatici siano questi sottoscritti o no.

Nell’auspicabile prospettiva d’un processo telematico pienamente funzionante, mi sembra da abbandonare l’idea che le prove digitali debbano essere assunte con l’attivazione di un esperimento giudiziale ai sensi dell’art. 261 c.p.c., senza che questo possa comportare violazione del contraddittorio nell’acquisizione della prova.

Tali prospettive sono molto attuali, non solo in Italia ma anche in alcuni paesi dell’Unione Europea, basti pensare che di recente in Spagna è stato emesso un atto normativo, la legge del 7 dicembre 2007, n. 41[28], che ha modificato gli artt. 267[29] e 268[30] della legge processuale n. 1 del 2000 proprio in riferimento alla categoria delle prove informatiche. 

 



[1] L’incidenza del valore giuridico dei documenti informatici è fondamentale nell’àmbito dell’esperienza processuale all’interno di quello che viene designato come fenomeno di e-Government. È in questa sede che la tecnologia informatica è chiamata a svolgere un ruolo strategico: si parla della creazione di un processo telematico di un processo che si concreta in una sequenza di atti affidati alla tecnologia informatica, dove l’efficacia ed il valore giuridico di atti e documenti diviene un prerequisito fondamentale. Infatti, nell’ambito del processo informatizzato vengono utilizzati come atti digitali il verbale di causa, il fascicolo d’ufficio, i provvedimenti del giudice ma anche le notificazioni e le comunicazioni.

[2] A. Dondi e V. Ansanelli, Diritto delle prove e discrasie nella recente riforma italiana del processo civile, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, 2007, p. 621.

[3] In argomento si veda L.P. Comoglio, Riforme processuali e poteri del giudice, Torino, Giappichelli, 1996; V. Denti, Sistemi e riforme. Studi sulla giustizia civile, Bologna, Il Mulino, 1999.

[4] I documenti creati attraverso la tecnologia informatica possono essere indifferentemente definiti informatici, elettronici e persino digitali, in quanto tali termini vanno intesi come sinonimi.

Il documento informatico non è altro che il prodotto di un’elaborazione mediante computer e che in senso stretto è redatto e conservato sotto forma di bit, non direttamente percepibile dall’uomo se non attraverso gli organi di output del computer, come il monitor o, in senso ancora più lato, nella sua produzione cartacea[4].

Diversamente, nel linguaggio giuridico del CAD il termine digitale viene ad assumere un determinato significato specie quando riferito al meccanismo di sottoscrizione. Infatti, nel Codice il termine “firma digitale” serve ad individuare una firma elettronica qualificata creata mediante il sistema di crittografia basato su una coppia di chiavi asimmetriche.

[5] In argomento si veda lo studio di G. Verde, Prove nuove, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, 2007, p. 35.

[6] Il legislatore comunitario con la direttiva 1999/93/CE ha voluto l’introduzione di altre tipologie di firme elettroniche soprattutto ispirate al massimo grado di neutralità tecnologica. Anche l’UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures – 2001, si è ispirato ad una tecnologia non forte e necessariamente predeterminata in relazione alle firme elettroniche semplici. Prima di tale momento, nel nostro ordinamento l'unica tipologia di firma elettronica contemplata e ritenuta equivalente alla sottoscrizione autografa era la firma digitale, la cui formazione tecnica era precisamente stabilita nelle modalità della crittografia asimmetrica. In generale è stato ritenuto che la firma elettronica possa essere ottenuta con un qualsiasi dato che sia elettronico, ad esempio un semplice codice di identificazione (pin) oppure una parola chiave (password) logicamente connessa al suo titolare.

[7] G. Verde, Prove nuove, cit., 35 ss.; A. Villecco, L’efficacia delle prove informatiche, Milano, Giuffrè, 2004, pp. 120 e 158 e ss.

[8] “Si è più o meno ragionato: come la legge riconosce il valore probatorio della riproduzione della voce, espressamente contemplando le registrazioni “fonografiche” (e, per estensione, quelle magnetofoniche), così può dare rilievo alla conversione in documento scritto degli impulsi elettronici di cui si compone il documento elettronico.” G. Verde, Prove nuove, cit., p. 41.

[9] A tal proposito si è parlato di prove indirette G.F. Ricci, Diritto processuale civile, Il processo di cognizione e le impugnazioni, cit. p. 89.

[10] I certificatori, sono terze parti fidate con un ruolo di responsabilità circa la determinazione del titolare della firma digitale: essi sono “parti fidate” che debbono possedere gli stessi requisiti di onorabilità richiesti agli amministratori dalla legge bancaria (artt. 24-32 CAD). Infatti, negli Stati Uniti tali soggetti vengono definiti Trusted Third Party. Negli atti della Digital Signature Guidelines dell’American Bar Association (1996) e del Signature Act dello Utah (1995-1996) la Trusted Third Party, sembra svolgere un ruolo molto simile a quello del pubblico ufficiale che certifica l’apposizione della firma digitale in sua presenza, garantendo il legame tra firma digitale e suo titolare.

[11] Il regolamento contenuto nel d.p.c.m. 13 gennaio 2004 sulle regole tecniche sul documento informatico all’art. 3, co. 3, dispone che “Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o altro tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e generata mediante un dispositivo sicuro per la creazione di una firma, non produce gli effetti di cui all’articolo 10, co. 3, del testo unico, se contiene macroistruzioni o codici eseguibili, tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati.”

[12] In argomento si veda A. Graziosi, Premesse ad una teoria probatoria del documento informatico, in “Rivista trimestrale di diritto e procedura civile”, 1998, p. 515 "ammettere la possibilità di disconoscimento della firma digitale significherebbe, per certi aspetti, addossare alla parte che produce il documento informatico un onere probatorio quasi diabolico. Poiché, non potendosi ovviamente far ricorso alle scritture di comparazione, i mezzi istruttori a disposizione di colui che instaura il procedimento di verificazione della scrittura privata per provare l'autenticità della firma digitale disconosciuta sarebbero veramente ridotti al minimo”.

[13] Su questi ragionamenti si veda M. Orlandi, L’imputazione dei testi informatici, in “Rivista del notariato”, 1998, p. 872; R. Zagami, Firma digitale e sicurezza giuridica nel d.p.r. 10 novembre 1997, n. 513 e nel d.p.c.m. 8.2.1999, Padova, Cedam, 2000; A. Villecco, L’efficacia delle prove informatiche, cit., p. 129.

[14] In argomento si veda Cons. Stato, Atti norm., 7 febbraio 2005, n. 11995, in Giurisprudenza italiana, 2005, n. 11995, con nota di Lisi e Lazari.

[15] A. Villecco, L’efficacia delle prove informatiche, cit., p. 122.

[16] G. Verde, Prove nuove, cit., pp. 42-43; A. Villecco, L’efficacia delle prove informatiche, cit., pp. 163-164.

[17] In questi termini, G. Verde, ult. op. cit., p. 43.

[18] M. Di Fabio, Manuale di notariato, Milano, Giuffrè, 1981.

[19] D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2001.

[20] Con la realizzazione del processo telematico questo aspetto potrebbe venire risolto dalla cancelleria per la coesistenza del fascicolo cartaceo accanto a quello informatico.

[21] A. Graziosi, Premesse ad una teoria probatoria del documento informatico, cit., p. 481 ss.

[22] L.P. Comoglio, Le prove civili, Torino, 2004, p. 638.

[23] Il termine originale è Computer forensic. Essa nasce come scienza ufficiale nel 1984, quando cominciano ad essere sviluppati programmi per svolgere indagini sulle prove informatiche ad opera del laboratorio scientifico dell’FBI e delle altre agenzie investigative americane, con l’istituzione del Computer Analysis and Response Team (CART), formato da un gruppo di esperti che hanno il compito di analizzare i sistemi informatici, computer e via dicendo, nel corso delle indagini penali.

[24] G.F. Ricci, Diritto processuale civile, Il processo di cognizione e le impugnazioni, II, Torino, Giappichelli, 2006, p. 89. In particolare sulla classificazione delle prove V. Denti, voce Prova documentale, in “Enciclopedia del diritto”, XVIII, 1988.

[25] G.F. Ricci, Diritto processuale civile, Il processo di cognizione e le impugnazioni, II, cit., p. 106.

[26] In particolare, la conservazione dei documenti informatici, così come la loro formazione e trasmissione, sono stabiliti con regolamento ministeriale ed ora l’ultimo in ordine di tempo è il d.p.c.m. 13 gennaio 2004, che ha integralmente sostituito quello dell’8 febbraio 1999.

[27] J. P. Cimino, La conservazione ottica dei documenti informatici: presupposti normativi, lineamenti e aspetti operativi, in Diritto dell’Internet, 2005,p. 511.

[28] Disponibile su http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/leyes_espa/l_041_2007.pdf

[29] 5.º El artículo 267 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de

Enjuiciamiento Civil, queda redactado de la forma siguiente:

«Artículo 267. Forma de presentación de los documentos públicos.

Cuando sean públicos los documentos que hayan de aportarse conforme a lo dispuesto en el artículo 265, podrán presentarse por copia simple, ya sea en soporte papel o, en su caso, en soporte electrónico a través de imagen digitalizada incorporada como anexo que habrá de ir firmado mediante firma electrónica reconocida y, si se impugnara su autenticidad,

podrá llevarse a los autos original, copia o certificación del documento con los requisitos necesarios para que surta sus efectos probatorios.»

[30] 6.º El artículo 268 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, queda redactado de la forma siguiente:

«Artículo 268. Forma de presentación de los documentos privados.

1. Los documentos privados que hayan de aportarse se presentarán en original o mediante copia autenticada por el fedatario público competente y se unirán a los autos o se dejará testimonio de ellos, con devolución de los originales o copias

fehacientes presentadas, si así lo solicitan los interesados. Estos documentos podrán ser también presentados mediante imágenes digitalizadas, incorporadas a anexos firmados electrónicamente.»