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GIUSEPPE OLIVIERI
IL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE
(PRIMISSIME BREVI NOTE)[1]
1 – Il procedimento sommario di cognizione: art. 32 (702 bis, ter, quater, c.p.c.) del Disegno di legge S. 1082. Il capo V (Giustizia) del disegno di legge governativo – approvato dalla Camera dei Deputati (n. 1441 bis) e – con modificazioni, sicché è necessaria la seconda lettura da parte della Camera – dal Senato della Repubblica (dove ha preso il numero 1082) il 4 marzo 2008 – contempla una larga (l'ennesima) riforma del codice di procedura civile (oltre che importanti deleghe in materia processuale). L'art. 32 ha introdotto nella tutela giurisdizionale civile un procedimento sommario (non cautelare) generale (perciò atipico), in grado non solo di far conseguire una tutela di condanna, ma anche quella di accertamento o costitutiva.
Inoltre – e ciò è senz'altro da condividere – il procedimento sommario regolato dai (nuovi) articoli 702 bis, ter e quater del codice di procedura civile costituisce un importante punto di riferimento per l'introduzione di un procedimento sommario (non cautelare) uniforme.
L'art. 34 bis, 4° comma, n. 2 (introdotto al Senato) delega infatti il Governo – entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge – a ricondurre i procedimenti regolati dalla legislazione speciale in camera di consiglio «in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa» al «procedimento sommario di cognizione di cui al libro IV, titolo I, capo III-bis del codice di procedura civile ... , restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario».
La riconduzione al modello generale disciplinato dal codice di rito non potrà essere operata, perché esplicitamente esclusa dalla delega, in ordine alle «disposizioni processuali in materia di procedure concorsuali, di famiglia e minori, nonché quelle contenute nel regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669[2]; nel regio decreto 21 dicembre 1993, n. 1736[3], nella legge 20 maggio 1970, n. 300[4], nel codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e nel codice di consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206» (art. 34 bis, 4° comma, n. 3, lett. e).
L'art. 32 (702 bis c.p.c.) enuncia – come detto – una previsione di carattere generale, essendone sancita l'utilizzabilità in tutte le «cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica». Restano perciò escluse – con le controversie riservate alla trattazione collegiale (e quelle di competenza del giudice di pace) – anche le cause attribuite in unico grado alla corte d'appello.
Il rito sommario non cautelare appare operante (purché a trattazione monocratica a norma dell'art. 50 ter c.p.c.) certamente quale alternativa al rito ordinario a cognizione piena, ma pone qualche interrogativo anche sulla sua compatibilità col rito del lavoro.
La risposta positiva parrebbe suggerita dall'art. 50 ter c.p.c., collocato nel I libro del codice (laddove, come noto, il rito ordinario a cognizione piena è regolato dal libro II) e dal fatto che la trattazione monocratica delle controversie di lavoro è (ora) fondata sull'art. 50 ter c.p.c., visto che l'art. 413, 1° comma, c.p.c. si limita ad affermare che «le controversie previste dall'art. 409 sono in primo grado di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro». Senza contare le controversie non di lavoro soggette al rito di cui agli articoli 409 ss. c.p.c.
In senso contrario potrebbe addursi l'art. 702 ter, 3° comma, il quale impone (almeno così pare) al giudice che non ritenga possibile la sommaria istruzione di fissare «l'udienza di cui all'articolo 183». A mio avviso l'obiezione potrebbe non risultare decisiva (mostrandosi singolare l'esclusione di un procedimento acceleratorio proprio nelle controversie in cui tale esigenza è più pressante); sarà allora necessario sostituire l'udienza di cui all'art. 183 con quella di cui all'art. 420 (del resto pressoché identica operazione ermeneutica è stata compiuta a proposito dell'opposizione a decreto ingiuntivo nelle materie soggette al rito del lavoro).
Per completezza, osserverei che il procedimento sommario (nella materia del lavoro) – non rientrando tra i provvedimenti speciali o cautelari (rispetto ai quali è, per così dire, speculare) – richiede comunque la preventiva richiesta del tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c.
Tra le cause suscettibili di trattazione col rito sommario vanno inserite anche le opposizioni di cui agli articoli 615, 619 (quando a trattazione monocratica) e 617 c.p.c. Siffatta possibilità deve ritenersi utilizzabile non solo per le opposizioni all'esecuzione e agli atti instaurate prima dell'inizio dell'esecuzione, ma anche per quelle promosse successivamente, dovendosi ritenere operante per la fase successiva alla decisione sulla sospensione: in tal caso la scelta dovrà essere compiuta nel termine perentorio concesso dal giudice «per l'introduzione del giudizio di merito» (art. 618, 2° comma, c.p.c.).
Il rito sommario – non essendoci alcuna incompatibilità – potrà essere proficuamente (ogni parte oramai conosce gli argomenti e le possibilità istruttorie dell'altra parte) scelto per il giudizio di merito (ovviamente se a trattazione monocratica) collegato a un provvedimento cautelare, anticipatorio o conservativo: in questa ipotesi, la fase a cognizione piena sarà relegata all'eventuale appello.
Restano allora escluse, con tutte le controversie riservate alla collegialità (art. 50 bis c.p.c.), quelle sottoposte al c.d. rito societario, per le quali è però utilizzabile (per le sole azioni aventi a oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche non liquida, ovvero la consegna di cosa mobile determinata) il procedimento sommario (non cautelare) regolato dall'art. 19 d.leg. 5/2003.
Riterrei che la specialità del rito, essendo operante il citato art. 19, escluda il procedimento sommario generale anche nelle controversie che l'art. 1, 1° comma, lett. e, del d.leg. 5/2003 riserva, nel rito societario, alla trattazione monocratica.
La disciplina del procedimento in esame costituisce un'evoluzione (non di poco momento) del sommario societario (e anche del sommario fallimentare), dando luogo, almeno in apparenza – se non m'inganno – al procedimento sommario (non cautelare) più articolato e in grado di far maturare preclusioni.
Il contenuto - forma dell'atto introduttivo, pur denominato (correttamente, in quanto depositato nella cancelleria del tribunale adito prima dell'instaurazione del contraddittorio) ricorso, è in realtà modellato su quello della citazione, dalla quale ripete perfino l'avvertimento sulle decadenze collegate alla mancata o intempestiva costituzione.
A mio avviso, il richiamo dell'art. 163 comporta inevitabilmente anche quello dell'art. 164 c.p.c., risolvendo così la controversa (anche nella giurisprudenza delle sezioni unite) questione dell'applicabilità di questa norma ai procedimenti che iniziano col ricorso. La generalità del modello può determinare la necessità (recte: l'onere) della trascrizione del ricorso introduttivo nei casi di cui agli articoli (art. 2652 ss. c.c.). Più esattamente, dovrà essere trascritto (non la copia, ma) il secondo originale del ricorso, col decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti notificato al convenuto.
Il convenuto, cui va garantito il termine (non libero) di trenta giorni dalla notificazione, deve costituirsi mediante deposito di comparsa di costituzione in cancelleria non oltre dieci giorni (non liberi) prima dell'udienza. Anche il contenuto - forma della comparsa di costituzione è modellato sull'art. 167 c.p.c. (sostanzialmente trascritto), essendo pure previsto a pena di decadenza l'onere di proporre le domande riconvenzionali, di sollevare le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, di chiamare in causa terzi (con spostamento della udienza).
Sebbene l'art. 702 bis c.p.c. contempli soltanto la chiamata in garanzia è da ritenere – pena l'irragionevolezza della disposizione – possibile l'istanza di parte per l'intervento in tutti i casi concessi dall'art. 106 c.p.c. (esemplare la contestazione della c.d. legittimazione attiva o passiva). La chiamata del terzo imporrà la fissazione di una nuova prima udienza, per la quale il chiamato dovrà costituirsi osservando forme e termini identici a quelli fissati per il convenuto.
All'udienza di comparizione è possibile – in alternativa alla sommarietà – la prosecuzione della causa secondo il rito della cognizione piena (articoli 183 ss. c.p.c.), a discrezione del giudice, quando le difese delle parti esigano «un'istruzione non sommaria».
Poiché il principio del contraddittorio impone riconoscersi al ricorrente il potere di proporre domande nuove o riconvenzionali conseguenti alle difese del convenuto (o a entrambe le parti in ordine alle difese del terzo), ovvero di sollevare eccezioni (ancorché non rilevabili d'ufficio) all'eventuale domanda riconvenzionale, tale potere dovrà ritenersi operante anche in questo procedimento. Spetterà poi al giudice stabilire se sia il caso di proseguire o meno col rito sommario (ovvero procedere alla separazione della causa la cui trattazione esige la cognizione piena).
Con riferimento a queste attività (ineliminabili, perché essenziali al contraddittorio) – qualora il procedimento resti sommario – la prima udienza, destinata alla fissazione del thema decidendum e del thema probandum, segna il limite (oltre che di quello di nuove domande ed eccezioni) del potere di contestazione (anche se personalmente non sono convinto che il principio di non contestazione possa operare fuori del procedimento a cognizione piena).
In sostanza, una volta ammessi o disposti gli atti d'istruzione rilevanti, sono precluse non solo nuove domande o eccezioni (qualora ciò fosse dipeso dalle difese del convenuto), ma anche qualsiasi modificazione di domande o eccezioni già proposte e l'inserimento di nuovi fatti (e perciò anche la contestazione).
È poi da osservare, in virtù di quanto prevede il 4° comma dell'art. 702 bis c.p.c. in riferimento alla domanda riconvenzionale che richieda un'istruzione non sommaria, che la connessione fra cause per le quali il giudice non ritenga opportuna l'istruzione sommaria e cause invece suscettibili di siffatta trattazione – non regolata dall'art. 40, 3° e 4° comma, c.p.c., inapplicabile nei rapporti fra rito sommario e ordinario – comporta la separazione dei procedimenti.
Il tenore letterale dell'art. 702 ter, 4 ° comma, sembra imporre la separazione in ogni caso di cumulo fra causa suscettibile della trattazione col rito sommario e causa che invece – pur rientrando fra quelle ammesse al rito sommario dall'art. 702 bis, 1° comma – richieda la trattazione a cognizione piena. È però evidente che l'esigenza di un'istruzione non sommaria per la domanda (principale) proposta a norma dell'art. 702 bis può derivare anche dalle domande riconvenzionali (o dalla chiamata del terzo): al giudice pertanto deve sempre essere riconosciuta la possibilità di disporre la trattazione unitaria (col rito ordinario) tutte le volte in cui la domanda riconvenzionale porti con sé la necessità di un'istruzione non sommaria per entrambe le cause.
A conferma di quanto sostenuto può osservarsi che la soluzione contraria (con l'obbligo, per così dire, assoluto della separazione) potrebbe condurre alla sospensione proprio del processo che l'attore – utilizzando il rito sommario – avrebbe voluto accelerare. Se non si volesse condividere siffatta conclusione, bisognerebbe concludere per l'introduzione nel sistema processuale di un'altra ipotesi di condanna con riserva (dell'esame delle domande riconvenzionali).
Ispirata alla medesima ratio (evitare la proposizione, a opera del convenuto, di domande escluse dal rito sommario al solo fine di renderlo inutilizzabile) si rivela l'analoga disposizione secondo cui, anche quando la connessione si realizza fra cause soggette al rito sommario e cause da esso escluse per legge (a norma dell'art. 702 bis, 1° comma, c.p.c.), il simultaneus processus è impedito: in tal caso il giudice non deve disporre la separazione, ma dichiarare l'inammissibilità delle domande (anche riconvenzionali) riservate alla cognizione ordinaria.
Considerato che le domande non rientranti «tra quelle indicate nell'art. 702 bis» sono quelle riservate alla trattazione collegiale, la regola conferma l'inoperatività del simultaneus processus fra queste cause e quelle soggette alla trattazione monocratica e perciò l'inapplicabiità dell'art 281 novies c.p.c. che (per le controversie entrambe a cognizione piena), come noto, prevede l'unificazione delle cause nel rito collegiale.
Anche in questo caso, però – ove la trattazione della riconvenzionale (si pensi a quella fondata su di un'eccezione) appaia indispensabile – mi sembra doversi comunque attribuire al giudice il potere di inserire anche la domanda (riconvenzionale) inammissibile fra «le difese ... [che] richiedono un'istruzione non sommaria».
In virtù di quanto osservato – se la stessa causa (ovvero una contenente, contenuta, connessa) pende davanti al medesimo tribunale nelle forme del rito ordinario e in quelle del rito sommario (eventualità da non escludere, giacché il convenuto, insieme alla riconvenzionale dichiarata inammissibile, potrebbe chiedere in via ordinaria anche l'accertamento negativo della domanda principale fatta valere col ritto sommario) – l'inapplicabilità della disciplina sulla connessione (articoli 40, 3° e 4° comma, 281 novies c.p.c.) e la necessità della separazione, se si condivide quanto sopra affermato in ordine alla possibilità che l'esigenza della trattazione a rito ordinario possa scaturire dalla connessione, non impediscono che le due cause vengano chiamate avanti allo stesso giudice. Questi dovrà poi stabilire – secondo la sua valutazione discrezionale – se le cause possano essere riunite nel rito ordinario (art. 702 ter, 3° comma, c.p.c.: soluzione preferibile quante volte il mancato simultaneus processus comporterebbe la sospensione di uno dei due processi), ovvero la prosecuzione separata delle cause soggette al rito ordinario da quelle oggetto del procedimento sommario.
A ben guardare la conclusione è già prevista dal codice in riferimento alla possibilità di pronunciare una condanna con riserva (della decisione sull'eccezione di compensazione) dall'art. 35 c.p.c.
10. – Istruzione, modelli decisori, appello. L'istruzione nel rito sommario è completamente (direi: naturalmente) rimessa al potere discrezionale del giudice, secondo il medesimo schema del procedimento sommario cautelare.
Esclusa la possibilità di provvedimenti non definitivi (anche di condanna generica), gli esiti del procedimento possono identificarsi – ad assoluta discrezione del giudice, il che fa riflettere, dovendo qualsiasi procedimento essere regolato dalla legge – oltre che nell'ordinanza di mutamento del rito prevista dall'art. 702 ter c.p.c., nell'ordinanza di incompetenza (impugnabile col regolamento necessario, a norma dell'art. 42 c.p.c.), in quella di accoglimento ovvero (novità rispetto al sommario societario) in quella di rigetto. Qualora l'ordinanza definisca il giudizio (perciò anche se dichiarativa dell'incompetenza), deve contenere la pronuncia sulle spese.
L'ordinanza (di accoglimento) se di condanna, è titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale; se di accertamento o costitutiva – ovviamente se ha pronunciato su domande soggette a trascrizione) – costituisce titolo per la trascrizione (e per l'annotazione ai sensi dell'art. 2655 c.c.). Il provvedimento è perciò dotato degli stessi effetti della sentenza.
L'ordinanza in esame – ove non appellata (ovvero, in materie nelle quali lo appello sia escluso, se non gravata da ricorso per cassazione) e, aggiungerei, ove abbia contenuto di merito – «produce gli effetti di cui all'art. 2909 del codice civile» (art. 702 quater), vale a dire la medesima autorità (con gli stessi limiti, soggettivi e oggettivi, con l'attitudine al giudicato implicito) riconosciuta alle sentenze, e perciò ai provvedimenti frutto di cognizione piena. Analoga conclusione deve affermarsi quando l'appello si chiuda con una pronuncia di inammissibilità o di improcedibilità, ovvero si estingua.
Come detto, è prevista l'appellabilità delle ordinanze emanate all'esito del procedimento sommario.
Il riferimento all'appello, e perciò a un istituto compiutamente regolato, comporta – salvo le deroghe apportate dalla disciplina speciale – la piena operatività della disciplina sulle impugnazioni in generale e sull'appello (articoli 323 - 338; 339 - 359 c.p.c.), con qualche dubbio sulla rimessione al primo giudice (articoli 353 - 354 c.p.c.), che tenderei a escludere, trattandosi di istituto compatibile con un processo in cui entrambi i gradi di giudizio siano organizzati secondo la cognizione piena.
La prima deroga alla disciplina generale delle impugnazioni concerne il termine per la proposizione dell'appello, stabilito in trenta giorni dalla comunicazione o notificazione; è però evidente che – mancando l'una e l'altra – resti operante il termine annuale di cui all'art. 327, 1° comma, c.p.c.
Va però osservato che – avendo proprio il ddl. 1082 (art. 27, 18° comma) inserito il potere di rimessione in termini nella disciplina generale di questi (art. 153, ultimo comma) – siffatta sanatoria potrà essere chiesta al giudice dell'appello anche in riferimento ai trenta giorni di cui all'art. 702 quater.
La norma non detta alcuna disposizione circa il contenuto - forma dell'atto introduttivo del gravame, questione evidentemente decisiva (pure) ai fini dell'osservanza del termine.
A mio avviso, proprio la previsione dell'appello, comporta che l'atto introduttivo (e il procedimento) siano gli stessi previsti per quella controversia in secondo grado ove la domanda fosse stata proposta nelle forme del rito ordinario (citazione a udienza fissa, ricorso).
Altra deroga rispetto alla disciplina della cognizione piena (peraltro imposta dal primo grado retto dalla cognizione sommaria) concerne l'ammissibilità delle nuove prove (documentali e non), giacché essa reclama (non l'indispensabilità, ma) la rilevanza.
È poi evidente – qualora la corrispondente sentenza nella materia decisa secondo le forme del procedimento sommario sia inappellabile – l'impugnabilità in cassazione dell'ordinanza sommaria. Trattandosi di rimedio esperibile ai sensi dell'art. 111, 7° comma, Cost., il ricorso dovrà essere notificato nei sessanta giorni (non solo dalla notificazione, ma anche) dalla comunicazione del provvedimento.
Anche se il problema non appare drammatico – considerata la reintrodotta appellabilità (art. 30, 2° comma) delle sentenze che abbiano deciso l'opposizione all'esecuzione (resta però inappellabile quella resa sull'opposizione agli atti esecutivi) e (art. 26, 1° comma, d.leg. 40/2006) di quelle emesse all'esito del procedimento di opposizione alle ordinanze - ingiunzione (art. 22 bis l. 689/1981) – lasciano perplessi (suscitando anche dubbi di legittimità costituzionale) quei procedimenti in cui, per così dire, tutto sia affidato a un unico grado a cognizione sommaria.
[1] Testo (cui è stata aggiunta soltanto la data di approvazione da parte del Senato del ddl.) di una relazione tenuta a Brescia il 27 febbraio 2008, su invito del locale Ordine degli Avvocati e della Scuola di specializzazione per le professioni legali di quella Università.
[2] Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario.
[3] Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
[4] Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.