Note in tema di giudicato

Secondo l’art. 2909 c.c., la cosa giudicata sostanziale (o giudicato sostanziale) è il far stato ad ogni effetto dell’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato formale nei confronti delle parti, dei loro eredi o aventi causa. La funzione dell’istituto è quella di soddisfare il bisogno di certezza giuridica circa la regola di diritto che disciplina i rapporti sostanziali tra le parti e va necessariamente messa in relazione col tipico effetto vincolante della sentenza quale effetto d’accertamento. A tal fine, è necessario comprendere quale sia il processo di formazione del giudicato e quali siano gli ostacoli che detto processo incontra, distinguendo tra limiti soggettivi, oggettivi e temporali del giudicato.

Di Giulio Nicola Nardo -
Sommario: 1. Profili introduttivi. – 2. Giudicato formale e giudicato sostanziale – 3. Il regime processuale del giudicato. – 4. I provvedimenti suscettibili di acquisire l’autorità del giudicato. – 5. I limiti oggettivi del giudicato. – 6. I limiti soggettivi del giudicato. – 7. I limiti cronologici del giudicato. – 8. La rinuncia e l’interpretazione del giudicato.Profili introduttivi Secondo l’opinione tradizionalmente accolta dagli interpreti, il termine giudicato cui si riferisce l’art. 2909 c.c. va inteso in senso “sostanziale” (o “materiale”), poiché, nel “fare stato” “a ogni effetto”, esprime un vincolo decisorio della sentenza finale di mer. . .