Il periculum dell’art. 283 c.p.c.: concordanze e discordanze tra le corti di merito.

Ai fini della concessione dell’inibitoria ex art. 283 c.p.c., il requisito del fumus non è assorbente quello del periculum e, perché possa superarsi la scelta legislativa della immediata esecutorietà delle sentenza di primo grado, l’indagine non dev’essere circoscritta alla gravità del danno, ma estendersi all’irreparabilità dello stesso, né il periculum può ravvisarsi nella sola esecuzione della sentenza impugnata, dal momento che l’esecuzione, in virtù della disciplina dell’art. 282 c.p.c., è una naturale conseguenza della decisione di primo grado.

Di Vincenzo Lombardi -
 App. Napoli, 9 maggio 2018 1.Il provvedimento in commento, dopo aver sancito che entrambi i requisiti richiesti per la pronuncia del provvedimento di inibitoria «debbono sempre ricorrere cumulativamente e non alternativamente», procede ad una (condivisibile) contrapposizione tra la categoria della gravità del danno e quella della sua irreparabilità, o, se si preferisce, li organizza in due cerchi concentrici, dei quali il primo ha un raggio maggiore. E, a tal fine, precisa che solo quando il danno sia irreparabile, «ossia insuscettibile di riparazione integrale in caso di successivo accoglimento del gravame», in uno alla (indefettibile) «prognosi favorevole circa l’esito dell’im. . .