Profili di giurisdizione nell’esecuzione forzata sui beni dello Stato estero

Le questioni concernenti il problema se esista o meno un titolo esecutivo, se questo sia stato correttamente azionato contro il debitore, se il credito sia o meno liquido ed esigibile, se il bene sia pignorabile o meno, se il giudice avesse o meno la giurisdizione sulla controversia definita col titolo esecutivo possono riguardare soltanto la legittimità dell’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., ma non la giurisdizione del giudice dell’esecuzione la quale, nell’esecuzione forzata, è attribuita sempre e comunque a quest’ultimo, qualunque ne sia l’origine: tanto perché presupposto – necessario e sufficiente – del processo di esecuzione civile è l’esistenza di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, senza che possano venire in rilievo profili cognitori.

Di Barbara Desantis -
Con la pronuncia in commento la Corte di cassazione è tornata sul tema della legittimità dell’esecuzione forzata sui beni di uno Stato estero, a partire dalla controversia sorta da una procedura di pignoramento presso terzi promossa in Italia per la realizzazione del credito vantato dall’Autogestione regionale di Voiotia (Repubblica ellenica) nei confronti dello Stato tedesco, per il risarcimento dei danni derivati dall’eccidio di Distomo, compiuto dalla Wehrmacht nel giugno del 1944. Il processo esecutivo era fondato sulla sentenza di condanna resa dal Tribunale di Livadia il 30 ottobre 1997, nonché sulla sentenza della Suprema Corte ellenica per le spese del giudizio, per almeno . . .