Violazione dell’obbligo di conservazione della cartella clinica: non si applica il criterio di vicinanza della prova

Il principio di vicinanza della prova, che fa ricadere sul medico la mancata o insufficiente compilazione della cartella clinica, non opera per la fase di conservazione successiva alla consegna dell’atto all’archivio centrale della struttura clinica in cui esso ha operato; pertanto l’eventuale smarrimento della cartella da parte della struttura sanitaria non può risolversi in danno del medico determinando un’inversione dell’onere probatorio.

Di Arianna Di Bernardo -
Cass. 13 luglio n. 18567 Con l’ordinanza segnalata la Corte di cassazione fa il punto sulla distinzione tra obbligo di compilazione e obbligo di conservazione della cartella clinica, e sulle conseguenze che scaturiscono dall’inosservanza dell’uno e dell’altro dovere sotto il profilo dell’onere della prova. E invero, mentre la regolare e completa tenuta grava certamente anche sul medico (oltre che sulla struttura sanitaria), la conservazione non può ridondare sullo stesso in termini assoluti. Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 128/1969, infatti, il professionista (nella persona del primario), responsabile della compilazione e conservazione della cartella clinica per tutta la durata . . .