Azione revocatoria ordinaria e fallimento del terzo acquirente (nota a Cass., Sez. un., 23 novembre 2018, n. 30416)

Di Massimo Cirulli -
Sommario: 1. Sulla natura della sentenza revocatoria. – 2. La trascrizione della domanda revocatoria nell’espropriazione singolare e nel fallimento. – 3. La tutela del creditore intempestivo trascrivente. 1. La decisione in commento[1] reputa inammissibile l’azione revocatoria ordinaria esercitata dal creditore del debitore in bonis nei confronti del terzo acquirente, dichiarato fallito anteriormente alla proposizione della domanda. Nella motivazione (§ 4.6) si afferma che la sentenza costitutiva (ed è ritenuta tale quella revocatoria) produce effetti soltanto dal passaggio in giudicato, retrotratti, tuttavia, al tempo della domanda (opponibile al fallimento soltanto se trascritta . . .