A volte ritornano. Il ruolo “ingombrante” dell’autosufficienza economica nel giudizio di spettanza dell’assegno di divorzio

Di Valentina Siciliano -
      Cass. sez. I, ord. 8 settembre 2021, n. 24250, Pres. Genovese F.A., Est. Lamorgese A.P. Sciolto il vincolo coniugale, in linea di principio ciascun ex coniuge deve provvedere al proprio mantenimento, tuttavia tale principio è derogato, in base alla disciplina sull’assegno divorzile, oltre che nell’ipotesi di non autosufficienza di uno degli ex coniugi, anche nel caso in cui il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale dall’uno all’altro coniuge, “ex post” divenuto ingiustificato, spostamento patrimoniale che in tal caso deve essere corretto attraverso l’attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa. Pertanto, ove ne ricorrano i pres. . .