Ancora circa le conseguenze del formalismo (breve chiosa a ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 14531 del 2018, 6 giugno)

Di Silvio Sorace -
1) Il caso Con la ordinanza in esame la Corte di Cassazione ha giudicato separatamente la posizione di D.N. e quella degli altri ricorrenti. a) Per la prima, – pur riconoscendo l’erroneità della pronuncia di secondo grado per la ritenuta ivi ammissibilità di produzioni documentali in appello nella sola ipotesi “in cui non siano maturate decadenze e la produzione risulti giustificata dall’evoluzione della vicenda processuale o dal tempo di formazione del documento”, sì da escludere in tal modo in appello anche l’ammissibilità di produzioni documentali da valutare “indispensabili” -, i giudici di legittimità hanno rigettato il motivo confermando la pronuncia negativa, . . .