Attestazioni di conformità, nullità della notifica e opposizione tardiva a decreto ingiuntivo

La notifica a mezzo pec recante la sola attestazione di conformità del ricorso per decreto ingiuntivo e della procura alle liti ma non anche quella riguardante il decreto allegato come file separato è nulla in ragione delle previsioni degli artt. 3-bise 11 l. n. 53/1994, oltre che degli artt. 16-bis, comma 9-bis, e 16-undecies d.l. n. 179/2012; tale nullità, incidendo sulla possibilità stessa di avere conoscenza del provvedimento da opporre, rende ammissibile il rimedio tardivo previsto dall’art. 650 c.p.c.

Di Alessio Bonafine -
Con la pronuncia segnalata il Tribunale di Velletri affronta una questione di sicuro interesse ed espressiva dell’incidenza della normativa di settore dedicata al processo telematico sulle più tradizionali categorie del processo civile. Si tratta, in particolare, della possibilità di ritenere una notifica eseguita a mezzo pec e non recante tutte le richieste attestazioni di conformità dei file allegati viziata al punto tale da impedire la “tempestiva conoscenza” del decreto e, conseguentemente, da rendere ammissibile l’opposizione tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c. che, come noto, la prevede per le ipotesi in cui l’intimato riesca a dare prova di non avere avuto conoscenza . . .