Brevi riflessioni sull’ambito oggettivo dell’inibitoria ex art. 373 c.p.c.

Di Silvio Sorace -

1)Riforma in appello e inibitoria

Si intende esaminare la problematica concernente l’ammissibilità (negata in giurisprudenza) dell’inibitoria ex art. 373 c.p.c. con riferimento alle sentenze di appello di rigetto della domanda in riforma di quelle (di accoglimento) di primo grado. E’ necessario, ai fini della soluzione di tale problema, stabilire come debba intendersi la nozione di esecuzione, se solo quale esecuzione forzata in senso stretto o quale efficacia esecutiva in senso ampio, attinente cioè agli effetti giuridici (e, con essi, quelli materiali che li traducono in atto) identificabili, per le sentenze di appello di riforma in esame, essenzialmente  in quelli dovuti alla loro sostituzione immediata ex art. 336 c.p.c. a quelle di primo grado.

L’alternativa ora indicata tra le anzidette nozioni è rilevante, perché, mentre per la prima, letterale, di esecuzione forzata stricto sensu (sola ad essere considerata di solito in giurisprudenza) per le sentenze di cui sopra andrebbe ovviamente sicuramente negata l’ammissibilità del rimedio inibitorio, per essere le stesse, in quanto di rigetto, da considerare dichiarative – quindi non esecutive[1], ex se quindi sottratte in radice a qualsiasi ipotesi di sospensione, per la seconda nozione sopra indicata di efficacia esecutiva in senso ampio[2], proprio in considerazione degli effetti discendenti innegabilmente anche dalle sentenze di rigetto (cfr. post)[3], e tanto più se emesse in sede di impugnazione (art. 336 c.p.c.), dovrebbe ritenersi certa la loro inclusione (pur se sentenze dichiarative) nell’ambito oggettivo delle disposizioni codicistiche in tema di  efficacia esecutiva, per la quale certamente è fuori discussione la sospendibilità[4]. Infatti, la tesi secondo cui la sospensione dell’efficacia delle sentenze di appello di rigetto sarebbe comunque condizionata alla adozione contestuale  di specifiche statuizioni ripristinatrici della situazione qua ante – necessarie, in buona sostanza,  secondo l’orientamento in esame, ad evitare la limitazione del loro valore giuridico ad una mera declaratoria, ex se non sospendibile -, non è accoglibile proprio perché omette di considerare l’importante dinamica della sostituzione automatica  (invece giusta la normativa antecedente al ’90 differita al passaggio in cosa giudicata della riforma) delle sentenze di appello, quale che ne sia il contenuto, a quelle di primo grado. Quindi, proprio la considerazione di tale effetto sostitutivo automatico ex riforma è decisiva per sciogliere l’alternativa iniziale, e così riconoscere per tali sentenze di rigetto un’efficacia certamente sospendibile attraverso l’inibitoria, sicuramente quindi ammissibile.  Va escluso senza dubbio, infatti,  che la sospensione (e quindi l’inibitoria) possa incontrare pregiudizialmente una preclusione rispetto a tale effetto sostitutivo, che, comportando la rimozione immediata della situazione giuridica imposta dalla sentenza di primo grado per dar luogo contestualmente alla nuova situazione di diritto dettata dalla sentenza di appello[5], produce ovviamente di conseguenza de jure e de facto una serie di effetti essenziali per tradurle in atto.

Ne consegue, su un piano più generale, che va oramai ritenuto completamente superato quello che è stato in epoca recente indicato, non a torto, come “l’antico dogma (corsivo mio) dell’imprescindibile correlazione tra l’articolo 282 c.p.c. e l’esecuzione forzata (e così la sentenza di condanna)”, perché “con il termine esecutività (corsivo mio) il legislatore non si riferisce soltanto ai casi di sentenze idonee a promuovere l’esecuzione forzata” (cioè le sentenze di condanna),  “ma anche alla produzione degli effetti di sentenze diverse da quelle di condanna”[6].

2) Portata dell’effetto sostitutivo ex art. 336 c.p.c.

Alla stregua dei rilievi che precedono, quindi, una volta tenuta in ogni caso ben presente la dianzi richiamata distinzione tra effetto sostitutivo e effetto propriamente esecutivo in senso stretto – in diretta connessione, solo quest’ultimo, con un titolo esecutivo (per le sentenze in esame certamente assente), proprio il richiamo della nozione di efficacia esecutiva in senso ampio induce a risolvere in senso positivo la problematica relativa alla sospendibilità dell’efficacia delle sentenze di appello di riforma di rigetto con la conseguente ammissione in limine dell’inibitoria, invece di norma esclusa in ragione  di un’ipotetica mancanza dell’oggetto, che per contro risulta da individuare, dopo la riforma del ’90, proprio nell’anzidetto effetto istantaneo di sostituzione conseguente alla riforma.  Ed è anche vero che, se l’automaticità (ex riforma) della sostituzione non può che essere per sé incompatibile ovviamente con l’ipotesi della sospensione, quest’ultima invece appare pienamente coerente con riguardo alle situazioni-effetto che la sostituzione ineluttabilmente determina.

E’ il momento, a questo punto, di analizzare tali situazioni-effetto, e così le restituzioni  conseguenti normalmente, si direbbe fisiologicamente, alla anzidetta sostituzione delle sentenze di secondo grado di rigetto della domanda di condanna al pagamento di somme di denaro a quelle di primo grado (di accoglimento). Per quanto sopra riferito, deve ritenersi titolo idoneo per conseguire in concreto l’anzidetta restituzione, sia pure ovviamente nei limiti indiretti appresso indicati, la suddetta sentenza di riforma di rigetto  per sé sola, in quanto oramai sostituita subito a tutti gli effetti a quella di primo grado (di accoglimento)[7].  Si intende cioè affermare che il vincitore in appello, se da un canto, al fine di ottenere, a seguito della su indicata riforma, in via coattiva esecutiva il ripristino della situazione antecedente alla sentenza di condanna di primo grado (poi riformata), dovrà sempre -stante l’indispensabile cooperazione (in tal caso), altrimenti non imponibile, dell’altro soggetto titolare del rapporto-  acquisire un titolo esecutivo (cioè una condanna restitutoria in sede di sentenza di appello a carico del soccombente), dall’altro canto, però, pure in mancanza  di tale condanna restitutoria (perché non richiesta) potrà, e proprio in virtù della sentenza di appello (di rigetto) riformatrice, a seguito del su menzionato effetto sostitutivo, intraprendere le iniziative giudiziali -di norma ricorso monitorio- che, se certamente non sono esecutive in senso stretto, obiettivamente risultano dirette ad  ottenere (un titolo specifico che imponga) la restituzione. Però, a tal punto, in tale situazione  sicuramente non potrà negarsi al soccombente in appello la possibilità anche di chiedere, attraverso il rimedio inibitorio in esame (invece non attivabile – a seguito del  differimento al giudicato dell’effetto sostitutivo – prima della riforma, risalente al ’90, dell’art. 336 c.p.c.), l’arresto di tale efficacia in senso ampio della sentenza. Ovviamente poi resta fuori discussione, ai fini dell’ammissione dell’inibitoria, la preventiva esigenza della verifica giudiziaria in positivo delle condizioni preliminari indicate anzitutto in via puramente rituale dall’art. 131 bis disp. att. c.p.c., nonché dallo stesso art. 373 c.p.c. in esame[8]. Va aggiunto, infine, per  completezza che,  nell’ipotesi in cui l’esecuzione oramai sia stata comunque nel frattempo ultimata (e cioè la restituzione in definitiva sia già in ogni caso integralmente intervenuta), la sospensione (e quindi la richiesta di inibitoria) sarà inammissibile, proprio perché, quale mera sospensione, non può certamente essere idonea a caducare ex tunc gli effetti esecutivi de jure e/o de facto già totalmente realizzati, ma solo a paralizzare quelli sì attuali, ma non ancora portati a integrale compimento (sia in via forzata che spontanea), e quindi, in ultima analisi, ancora caratterizzati in positivo dinamicamente da una proiezione nel futuro, che certo è ancora, si direbbe per definizione, neutralizzabile (con l’inibitoria)[9].

3) Talune esemplificazioni

Si intende ora esaminare l’esperienza giudiziaria intervenuta in concreto, e così focalizzare talune fattispecie particolari, per cui si deve, per quanto sinora illustrato, ritenere pienamente ammissibile l’inibitoria: A) con riguardo all’ipotesi  in concreto, infatti verificatasi più volte, in cui il datore di lavoro, a seguito del rigetto in appello della domanda di invalidazione del licenziamento invece accolta in primo grado (con la intervenuta a suo tempo sua conseguente reintegra nel posto di lavoro),  intenda dare seguito subito alla sentenza di riforma, e così estromettere immediatamente il dipendente dall’azienda, va sicuramente riconosciuta a quest’ultimo, onde paralizzare l’effetto testé descritto (certo gravemente pregiudizievole), la possibilità di richiedere l’inibitoria a prescindere  dal fatto che sia stato (con la sentenza) adottato un ordine giudiziale apposito di estromissione dall’azienda del lavoratore a suo tempo reintegrato  (in precedenza in virtù della  sentenza di primo grado, poi riformata) o dal fatto, come pure ipotizzato da taluno, che sia stato intimato un nuovo recesso datoriale. Infatti, è sufficiente, e decisiva, la considerazione, ancora una volta, del sopra indicato effetto sostitutivo automatico (ex art. 336 c.p.c.) proprio della sentenza di appello di riforma (come sottolineato chiaramente più volte in modo specifico per l’ipotesi in esame inequivocabilmente dalla giurisprudenza di legittimità)[10] divenuta oramai ex se titolo ai fini comunque del ripristino della situazione antecedente alla sentenza di primo grado o in via diretta attraverso comportamenti datoriali – subito dopo la sentenza (e così dopo la sola lettura del dispositivo) -espulsivi di fatto in tal senso (cioè, il mero rifiuto de facto datoriale di far accedere al luogo di lavoro il dipendente),  o  in via indiretta attraverso l’attivazione, da parte del datore di lavoro vittorioso in appello, degli strumenti giudiziari (o non) necessari per  conseguire l’obiettivo testé indicato.  In tale situazione non si risolve che in un inaccettabile formalismo (invece quasi sempre purtroppo riscontrato nella giurisprudenza di merito) impedire al lavoratore, a suo tempo reintegrato e successivamente oramai esposto al rischio incombente de jure di essere subito allontanato in virtù della sopravvenuta riforma in appello, la possibilità di paralizzare con l’inibitoria un effetto (purché lo stesso non sia già in toto attuato, cfr. ante) della  sentenza di riforma -sia pure di rigetto- così esiziale, quale la prossima (oramai in tempi strettissimi) concreta sua estromissione dall’azienda, peraltro ancorando tale preclusione al solito assunto tralaticio della natura meramente dichiarativa delle sentenze di rigetto (e così non sospendibili); B) altra situazione, che pure può ricorrere con riguardo ancora alle “restituzioni” – lato sensu intese – in concreto conseguenti alla riforma (con sentenza di rigetto) in appello, è quella per cui il vincitore in appello, forte della sentenza a lui favorevole, in caso di ulteriori ragioni debitorie a suo carico nei confronti dell’altra parte creditrice (ora soccombente), intenda opporre la compensazione proprio facendo valere il nuovo credito restitutorio pur non oggetto di pronuncia (di condanna), con l’effetto pratico in tal modo di non  assolvere più il suo ulteriore vecchio, certo, distinto debito nei confronti del soccombente attuale; ma anche in tal caso,  per fugare tale effetto, purché lo stesso sia ancora incombente a causa delle iniziative della controparte (vincitore in appello) significative e concrete, pur se anche solo stragiudiziali, nel senso testé indicato, non potrà non riconoscersi, in favore del soccombente in appello, il ricorso all’inibitoria; C) altra situazione, più volte verificatasi, è quella del rigetto (riforma) in  appello (dopo l’esecuzione dell’ordinanza di convalida di sfratto per morosità confermata dalla sentenza di primo grado) della domanda del locatore conseguentemente così esposto al pregiudizio – da reputarsi, in difetto di un’immediata altra soluzione abitativa, gravissimo – determinato dalla necessità di restituire al conduttore ora vincitore in appello (sempre che sia ancora pendente il contratto di locazione) l’unico immobile a sua disposizione (per abitarvi), trattandosi di una situazione-effetto determinata dalla indicata sostituzione, sicuramente ex se de jure sospendibile beninteso nel senso indicato (ovviamente attraverso l’inibitoria)[11].

4)Conclusioni

La disamina di casi analoghi potrebbe certo continuare, ma già quanto sinora illustrato dimostra chiaramente l’inesistenza, pur in presenza di una sentenza di riforma (di rigetto) solo dichiarativa, di qualsiasi ostacolo pregiudiziale alla proposizione di una richiesta di inibitoria da parte  del soccombente in appello, sia ove il vincitore in appello: a)  pur senza l’attuazione di comportamenti di fatto materiali (per così dire, ma in senso improprio,  esecutivi – su cui post –)  allo stato abbia solo acquisito il titolo per adottare misure atte ad ottenere il ripristino della situazione antecedente alla sentenza di primo grado riformata od a tali misure abbia, in buona sostanza, anche già fatto ricorso, senza ovviamente averle portate a totale compimento (sul punto cfr. ante nel testo sub n. 2 in fine); sia ove a fortiori b) intenda addirittura già de facto adottare proprio il su richiamato comportamento materiale, attuativo degli effetti della sentenza di riforma, pur basandolo non già su un titolo specifico esecutivo (appunto nel caso ancora assente), ma proprio ex art. 336 c.p.c. solo sull’efficacia  in senso ampio della sentenza di appello (di rigetto) siccome già sostituita a quella di primo grado. La soluzione opposta –  cioè l’inammissibilità in limine dell’inibitoria per presunta mancanza dell’oggetto (per difetto di esecutività in senso stretto della sentenza) – lascerebbe  nell’immediato il soccombente in appello assurdamente senza alcuna difesa immediata, pur a fronte, nel primo caso sopra esaminato, di una sicura oggettiva manifestazione della evidente efficacia della sentenza – certo sospendibile -, e, nel secondo caso dianzi illustrato, addirittura di una condotta palesemente illegale, quale si deve certamente considerare il tentativo, da parte del vincitore, di attuare egli stesso in via di fatto le situazioni-effetto della sostituzione, attraverso l’esercizio contra jus dell’autotutela, invece notoriamente non ammessa nel nostro ordinamento giuridico, salve tassative eccezioni (non ricorrenti nel caso). Va pure aggiunto che la soluzione contraria all’ammissibilità dell’inibitoria in esame, risulta a fortiori non accettabile, se si pone mente al fatto che ovviamente in ogni caso deve essere stata, in via pregiudiziale, fornita la dimostrazione della sussistenza del requisito di cui all’art. 373 c.p.c. dato dal “grave e irreparabile danno”, da identificare in una situazione talmente decisiva da rendere privo di senso, in mancanza di sospensione, oramai il prosieguo del giudizio – e ciò proprio in considerazione del trascorrere del tempo atto a cancellare ex se in via definitiva le situazioni giuridiche dedotte o per ragioni intriseche, cioè con riferimento alla loro natura (ad esempio, diritti della personalità), o  per ragioni estrinseche  (cioè diritti aventi un oggetto tale da non risultare, se dissolto a seguito dell’esecuzione della sentenza, in concreto più comunque recuperabile)[12] -.

In altri termini, se è stata accertata l’indicata condizione preliminare indispensabile del “grave e irreparabile danno”, non potrà, in via pregiudiziale in limine richiamando presunte ragioni processuali, negarsi l’inibitoria per le sentenze in esame di riforma (di rigetto della domanda), proprio in relazione al loro  effetto  espansivo  esterno  (ex art. 336,  II co. c.p.c. ex sostituzione, cfr. ante nel testo infra par. 1)[13], effetto certo oggettivamente in condizione di essere sospeso[14].

È necessario, in buona sostanza, rivitalizzare la nozione di efficacia  esecutiva in senso ampio delle sentenze a scapito di quella di esecuzione in senso stretto delle stesse[15], non dovendosi avere il timore di accogliere soluzioni interpretative che, a seguito della ricostruzione sistematica che precede,  finiscano anche per far declinare decisamente il senso puramente letterale della accezione “esecuzione” in luogo di quella sistematica di “efficacia esecutiva”, per cui, se a quest’ultima va certamente riconosciuto rilievo preminente in coerenza con i principi generali dianzi illustrati, deve trarsi la conseguenza che l’indicazione di cui all’art. 373 c.p.c. di “esecuzione” deve correttamente essere interpretata quale “efficacia esecutiva”[16].

Alle perplessità, sicuramente prevedibili, a fronte dell’ulteriore inevitabile dilazione – a seguito dell’ammissione di cui sopra dell’inibitoria – dell’effettività di una tutela giudiziaria pur già sancita in sede di cognizione ordinaria oramai da una sentenza di appello,  deve rispondersi che non va assolutamente dimenticato che  il necessario accertamento positivo – come sopra illustrato – in tutte le situazioni descritte del “grave e irreparabile danno” di cui all’art. 373 c.p.c. (cfr. ante)[17], non può che comportare il corollario dell’evidente assurdità delle tesi, che ancorando la preclusione de qua solo ad astratte, lontane dalla effettiva realtà giuridica e di fatto, ricostruzioni meramente processuali (per tutte, la natura “dichiarativa” delle sentenze in questione), finiscono per porre veramente in crisi – e anzi, in definitiva, ne comportano il disconoscimento – il rapporto di strumentalità del processo (cui non deve assegnarsi un ruolo  assoluto – cioè finalistico –) rispetto alla tutela dei diritti sostanziali[18].

[1] Sulla base di tale rilievo si è giunti a ritenere in radice inammissibile l’inibitoria ex art. 373 c.p.c. persino per le sentenze di conferma in sede di appello avverso le sentenze di condanna adottate in primo grado; così,  formalistica, App. Roma, 22.1.2018, in Rivista dell’esecuzione forzata, 2018, 615, assolutamente da disapprovare e quindi giustamente ivi criticata (vedasi sul punto anche post nota 3, nonché  infra nel testo n. 4).

[2] Sul tema della limitazione dell’ambito oggettivo dell’inibitoria alla sola esecuzione forzata in senso stretto e correlativamente su quello relativo alla possibilità di estenderlo, invece, a tutta la gamma degli effetti modificativi che sono riconnessi alla sostituzione, “ponendosi come fonte di diritti, di obblighi e di comportamenti e aprendo le porte a tutte le attività attuative e/o esecutive che il comando  giudiziale richieda” cfr. Impagnatiello, La provvisoria esecuzione per inibitoria del processo civile, 2010, I, 339 (dello stesso Autore si veda Provvisoria esecuzione senza inibitoria?, in Foro It., 2005, I, 546); in generale sui temi dell’efficacia della sentenza fondamentale resta sempre l’opera di Liebman, Efficacia ed autorità della sentenza, 1962, passim; cfr. sul punto anche Mandrioli, in particolare, Sulla cosiddetta correlazione necessaria  tra condanna ed esecuzione forzata, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 1976, 134.

[3] Per un’interessante applicazione di tali principi in punto di sentenza di rigetto della domanda cfr. Cass. n. 24447/2011, in Giustizia civile, 2013, I, 746 e, in termini generali, Cass. S.U. n. 10027/12, che, sulle orme della dottrina del Carpi, La provvisoria esecutività della sentenza, 1979, passim, ha giustamente – ma isolatamente nel complessivo panorama giurisprudenziale – posto in evidenza che l’esecutorietà, proprio ai fini dell’art. 282 c.p.c., sicuramente non va limitata quindi  alla sola esecuzione forzata in senso stretto,  ma è da estendere a tutti gli effetti che la sentenza produce; vedasi sul punto incisivamente Capponi, Manuale di diritto dell’esecuzione civile, 2017, 161 e ss.,  che riferisce di una “efficacia …. che si affianca a quella strettamente esecutiva, e che, a ben vedere, … è per sua stessa natura prospettata al di fuori del processo nel quale quella condanna è pronunciata”; così pure Ferri-Comoglio-Taruffo, Lezioni sul processo civile, Il processo ordinario di cognizione, 2017, passim. Invece, per la nozione di “sentenza di rigetto” quale sentenza di mero accertamento non suscettibile di esecuzione forzata e quindi non sospendibile, Mandrioli-Carratta, Diritto processuale civile, II, 333, nota 49, su cui vedasi la efficace critica, esaustiva, proposta da Martino, Sulla inammissibilità della richiesta di inibitoria della sentenza di secondo grado che rigetta l’appello proposto avverso la pronuncia di condanna in primo grado: statuizioni (per nulla condivisibili) di un giudice di merito e tutela del diritto di difesa della parte soccombente, in Rivista dell’esecuzione forzata, cit., 616  e ss., proprio in commento alla citata sentenza di cui ante sub nota 1); cfr. sulle sentenze di rigetto Sassani, Lineamenti del diritto processuale civile italiano, 2021, II, 511, che esplicitamente, con riferimento alle stesse, afferma significativamente che non sono “un nulla di fatto”, soggiungendo che le sentenze di merito (quindi, anche quelle di rigetto) determinano sempre un “effetto sui rapporti sostanziali delle parti”. Quanto ai processi amministrativi e tributari, che hanno come noto oggetto, di regola, la impugnativa di atti amministrativi, è fuor di dubbio di conseguenza la sospendibilità dell’efficacia delle sentenze di rigetto dei ricorsi proposti, in quanto con le stesse non possono che riprendere automaticamente efficacia ed esecutività gli atti impugnati, certamente possibile oggetto di sospensione.

[4] Va aggiunto per completezza che i rilievi testé espressi concernono anche le sentenze dichiarative emesse in primo grado, ove le stesse, pur di  mero accertamento, ex se incidano in realtà sull’assetto dei rapporti giuridici antecedente al momento dell’introduzione del giudizio; si pensi, ad esempio, ad una sentenza di mero accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la conseguenza del carico sul datore di lavoro degli obblighi contributivi, o a quella dichiarativa di uno status o della illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato o di un bando di concorso selettivo privato.

[5] Circa l’effetto sostitutivo differito al giudicato giusta la normativa antecedente alla riforma del ‘90, si ricordino Cerino Canova, Sull’esecutività di una sentenza riformata in appello,  in Giurisprudenza italiana, 1977, IV, 177 e ss., Garbagnati, Cassazione con rinvio per l’esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado, in Rivista di diritto processuale, 1972, 581 e ss.; e successivamente alla suddetta riforma cfr. Danovi, Note sull’effetto sostitutivo dell’appello, in Rivista di diritto processuale, 2009, 1466 e ss., Bertoldi, Effetto sostitutivo della conferma in appello e titolo esecutivo, in Rivista dell’esecuzione forzata, 2014, 667 e ss.; su tali temi in particolare vedasi Impagnatiello,  op. lc. cit., che, a proposito dell’effetto sostitutivo, osserva: “la sentenza di appello, vuoi che riformi vuoi che confermi quella di primo grado, detta, fin dal giorno della sua pubblicazione, con la sua efficacia esecutiva ipso iure, il nuovo regolamento della fattispecie sostanziale dedotta in giudizio”. La novità introdotta dalla riforma de qua circa l’immediatezza dell’effetto sostitutivo consente di distinguere chiaramente tra la esecuzione in senso stretto, che sempre ha caratterizzato le sentenze di condanna in appello, e la efficacia della sentenza in senso ampio (ivi inclusa in tale ambito ovviamente quella sostitutiva operante, solo a seguito della suddetta riforma,  in via immediata con la sentenza di appello).

[6] Così ultimamente molto incisivamente CEA, L’esecutorietà della statuizione di condanna conseguente ad un capo costitutivo della sentenza: un problema in cerca di soluzione, in Foro italiano, 2022, I, 670 e ss. (in nota a Cass. n. 27416/2021), che giustamente fa rilevare che, accogliendosi l’interpretazione tradizionale dell’art. 282 c.p.c., sarebbe vietato al giudice “che ha emesso una sentenza costitutiva o dichiarativa dichiararla provvisoriamente esecutiva perché il sistema dell’esecutività ope legis non lo permette”; si noti, d’altra parte, che la proposta avanzata in sede di lavori parlamentari per limitare la provvisoria esecutorietà alle sole sentenze di condanna fu respinta; vedasi per spunti nello stesso senso da ultimo Corea, Editoriale, in Rassegna dell’esecuzione forzata, 2023, 517.

[7] In altri termini si conferma quanto la dottrina (Proto Pisani, La nuova disciplina del processo civile, 1991, 196; Capponi, Manuale di diritto dell’esecuzione, cit., 161) ha ribadito chiaramente circa la distinzione tra la efficacia in via generale della sentenza e quella strettamente esecutiva; vedasi recentemente su tali problematiche anche il Tombolini, L’inibitoria processuale della sentenza di primo grado nella prospettiva di riforma del processo civile, in Judicium, 2022, 89 e ss., che propende per la interpretazione più ampia di efficacia esecutiva; su tutte le questioni trattate  vedasi la sistematica ricostruzione di Vaccarella, Titolo esecutivo, precetto, opposizioni, 1993, passim.

[8] Tali condizioni preliminari sono: la produzione della certificazione dimostrativa dell’avvenuto deposito del ricorso per cassazione,  e la sussistenza del “grave e irreparabile danno”; per il primo aspetto sorge la delicata questione, per il processo del lavoro, del regime provvisorio per il tempo successivo alla lettura del dispositivo fino al deposito della sentenza,  su cui post nota sub 9), mentre per il secondo aspetto si richiamano i rilievi esposti al riguardo post sub nota 16) e nel testo infra n. 4).

[9] Ad esempio, in ipotesi di rigetto, in sede di riforma, della domanda di invalidazione del licenziamento, il fatto che l’allontanamento del dipendente sia in concreto intervenuto (ex sentenza testé indicata) preclude in limine l’inibitoria; da ultimo, sul punto App. Milano 24.09.2020, ord., in Giurisprudenza italiana 2021, I, 1, 90 e ss. con nota di Comparato, Il potere giudiziale di revoca dell’efficacia esecutiva della sentenza ex art. 373 c.p.c.; in definitiva, va condiviso pienamente l’orientamento della Corte milanese testé citata, secondo cui la sospensione ex art. 373 c.p.c. è idonea a paralizzare gli effetti della sostituzione ancora da realizzare oppure ancora non compiutamente realizzati.

[10] Rilevante al riguardo è la giurisprudenza in materia della Suprema Corte – Cass. n. 8745/2000 (e nello stesso senso recentemente Cass. n. 14103/2018) -, secondo cui  “l’atto di costituzione del rapporto lavorativo, avvenuto in esecuzione di sentenza … ex art. 18 Stat. lav. o per effetto della ritenuta illegittimità del termine, successivamente riformata …. viene travolto insieme con quest’ultima, in applicazione dell’effetto espansivo esterno di cui all’art. 336, comma 2, in virtù del quale diviene senza titolo il prosieguo del rapporto, essendo venuta meno, a monte, l’originaria statuizione di ripristino, senza che sia necessario un atto di recesso da parte del datore di lavoro”, ciò in conseguenza della “caducazione immediata della sentenza riformata, le cui statuizioni vengono così sostituite automaticamente da quelle della sentenza di riforma, ma altresì” per effetto della “immediata  propagazione delle conseguenze della sentenza di riforma agli atti dipendenti dalla sentenza impugnata”, sì che la riforma, con il rigetto della domanda di invalidazione di licenziamento, invece già accolta in primo grado, “comporta … altresì il venir meno della ricostituzione del rapporto di lavoro … e la restituzione al licenziamento della piena efficacia estintiva fin dalla data della sua intimazione”;  a fronte di tale orientamento, esplicito nel far conseguire al rigetto effetti esiziali (sempre che non compiutamente realizzati), certamente risulta arduo (e iniquo) negare in limine al lavoratore la piena abilitazione ad agire per l’inibitoria ex art. 373 c.p.c. Desta poi perplessità il caso del lavoratore, a suo tempo reintegrato in virtù della sentenza di primo grado, però poi immediatamente estromesso sulla base del solo dispositivo della sentenza di appello di riforma di  rigetto, perché, stante la mancata previsione (anche per il processo del lavoro) del ricorso per cassazione con riserva dei motivi, la lacuna  che si aprirebbe per la tutela giudiziaria al fine di paralizzare gli effetti irreversibili ed irreparabili (ad esempio, l’immediato allontanamento dall’azienda del lavoratore per tempi non prevedibili, stante la durata dei processi anche in ipotesi di successo nell’impugnazione) discendenti da sentenze però ancora non passate in cosa giudicata, si dovrebbe colmare con il riconoscimento della proponibilità del rimedio del ricorso in urgenza ex art. 700 c.p.c. (norma infatti residuale).

[11] Non mutano ovviamente i rilievi per l’ipotesi specularmente opposta (tra conduttore e locatore; cfr. su tali specifiche problematiche Cass. n. 18972/2016); come già dianzi riferito, deve essere comunque verificato, in una con l’obbligo restitutorio de quo derivante dalla descritta riforma in appello automaticamente, se ricorra il requisito del “danno grave e irreparabile” indicato dall’art. 373 (su tali argomenti Cass. n. 6579/2003, Cass. n. 7353/2004 e Cass. 15295/2006, nonché l’analisi di Consolo, E’ sempre grave e irreparabile ex art. 373 c.p.c. il danno conseguente al rilascio forzato di un immobile (o di un fondo) adibito ad attività d’impresa?, in Giurisprudenza Italiana, 1986, I, 2, 183 e ss.).

[12] E’ ben noto che la instaurazione del giudizio di cassazione  costituisce condizione pregiudiziale per proporre l’inibitoria, ex art. 131 disp. att. c.p.c.; vedasi su tali temi ante nota 7) e nel testo ante paragrafo 2 in fine; la dottrina specifica su tali questioni (Proto Pisani, in La nuova disciplina del processo civile, cit., 145, Impagnatiello, La provvisoria esecuzione e l’inibitoria nel processo civile,  cit., I,  289, 395, i cui rilievi sono stati sopra testualmente riportati (cfr. ante note sub 2 e 4) e Capponi, Manuale di diritto dell’esecuzione, cit., passim) è orientata per la necessità di riferirsi all’efficacia solo lato sensu “esecutiva”.

[13] Vedasi sul punto ante nota sub 1); la distinzione poi tra effetti giuridici e meramente materiali – questi ultimi considerati dalla giurisprudenza assolutamente irrilevanti ai fini dell’inibitoria -, ove seguita letteralmente, comporterebbe la paradossale conseguenza che, a fronte di un’attività contra ius – cioè aver dato corso all’attuazione materiale in concreto delle sentenze senza alcun titolo specifico ad hoc (autotutela) –  non sarebbe inesplicabilmente individuabile qualsiasi forma di opposizione immediata (sul punto Cass. n. 14103/18, cit., che, in definitiva, riconnette alla sentenza di riforma ex se l’effetto, ex art. 336 c.p.c., di travolgere l’ordine di riammissione in servizio del dipendente adottato in primo grado);  nell’intento di estendere i principi illustrati agli effetti in generale delle sentenze di appello val la pena di richiamare sul punto quanto – sulle orme delle intuizioni geniali proposte da Carnelutti, Lezioni di diritto processuale civile, cit., V, 8 – Carpi, op. cit., 84, osservava: “qualunque attività di adeguamento alla pronuncia giudiziaria è esecuzionelato sensu,  con il corollario della ammissione della sua sospendibilità nei termini oggettivi testé specificati.

[14] Diversa è poi l’ipotesi in cui il vincitore in primo grado, soccombente in appello, a seguito della sospensione di cui all’art. 373 c.p.c., intenda invece addirittura iniziare (o proseguire) l’esecuzione (ancora mancata) ex novo proprio dopo la sentenza di appello di  riforma di rigetto (cfr. Cass. n. 13239/2014), possibilità che – ma solo dopo la riforma (del ’90) dell’art. 336 c.p.c. –  va radicalmente negata proprio a seguito del rilievo della contestuale immediata sostituzione (della sentenza di appello) automatica de qua, con la conseguente privazione per la sentenza di primo grado in limine (subito) comunque in via assoluta sia ovviamente di ogni vis executiva sia, più in generale, di qualsiasi efficacia, con preclusione conseguente di qualsiasi iniziativa diretta, successivamente alla riforma in appello, a tal fine; diversa è, in buona sostanza, la questione dell’immediata eliminazione, ex sentenza di riforma (art. 336 c.p.c.), della sentenza di primo grado quale titolo – eliminazione incompatibile ovviamente comunque con ogni ipotesi di reviviscenza della stessa, come invece in definitiva accadrebbe se si ammettesse la prosecuzione (o addirittura l’inizio ex novo)  dell’esecuzione nonostante la riforma – da quella concernente la mera verifica della sospendibilità dell’efficacia (e quindi anche dell’esecuzione) della sentenza di appello di riforma, la cui  eventuale negazione certo non comporta l’ammissione di un’ipotesi di ripristinabilità (con iniziative ad hoc dopo la riforma) dell’efficacia di una sentenza di primo grado che non risulti ancora in quel momento per nulla attuata. Significativa poi della tenacia dell’orientamento tradizionale (cfr. ante nota sub 1), favorevole alla accezione di esecuzione in senso stretto, è l’affermazione estrema, già sopra richiamata, della estensione della preclusione de qua assurdamente anche con riferimento alle pronunzie di appello confermative di quelle di condanna di primo grado solo perché non contenenti, esse direttamente, una condanna (dimenticandosi in tal modo che la conferma sic et simpliciter rispetto ad una pronuncia di condanna si risolve certamente non già in una dichiarazione di conferma, ma proprio in un rinnovo di condanna, così certamente sospendibile).

[15] Ciò che Carpi, op. cit., 240 acutamente riassume con l’affermazione che lo scopo dell’inibitoria è quello di “impedire che l’efficacia dell’atto possa causare una situazione contra ius … non eliminabile” del tutto o “non eliminabile facilmente”; in proposito Gambineri, L’appello, 2018, 226, che mette in luce l’assurdità, che discenderebbe dall’accoglimento dell’orientamento restrittivo in punto di nozione di efficacia della sentenza ai fini dell’inibitoria (del resto in contrasto con la lettera dell’articolo 282 c.p.c., che contempla letteralmente la sospensione dell’efficacia esecutiva – e non dell’esecuzione – della sentenza) e segnala altresì l’incredibile conseguenza, che scaturirebbe dall’accoglimento di tali tesi restrittive, della negazione dell’ammissibilità dell’inibitoria  non solo nel caso di sentenze di primo grado (o di appello confermative)  di rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo esecutivo, ma anche in quello di sentenze di rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo privo di esecutività, in piena violazione così del disposto inequivocabile di cui all’art. 653 c.p.c. (per il quale è chiaro che la sentenza di rigetto dell’opposizione in ogni caso comporta l’esecutività del decreto impugnato, con la conseguente ammissione sempre dell’inibitoria, e correlativamente, in caso di revoca del decreto a seguito dell’accoglimento dell’opposizione, con riguardo agli effetti restitutori che ne discendono). Da ultimo sul punto vedasi Aniello, Per il riconoscimento del rimedio inibitorio avverso la sentenza di rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo, in Rassegna dell’esecuzione forzata 2023, 711 e segg., in commento ad App. Potenza 18.01.2022, nel senso di riconoscere giustamente comunque l’ammissibilità dell’inibitoria in qualsiasi caso di rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo, sia già provvisoriamente esecutivo che non (al riguardo vedasi Consolo, In tema di inibitoria in appello di sentenza che rigetta l’opposizione monitoria, in Giur. it. , 1996, I, 2, 479).

[16] In definitiva, sul piano concreto viene meno qualsiasi effettiva portata giuridica della distinzione medesima, che  finisce in pratica per essere puramente descrittiva; d’altra parte, devesi riconoscere che non si  rinviene una chiara ratio delle singole previsioni legislative in materia. Sul punto vedasi ancora Sassani, Lineamenti, cit., II, 119, secondo il quale la norma in questione minus dixit quam voluit (cfr. sul punto ancora Sassani, Lineamenti, cit., I, 504, e ante note sub 6) e sub 5) –  per un’ipotesi analoga vedasi post nota sub 17) in fine -). Ancora recentemente sottolinea l’esigenza di una disciplina unitaria dell’inibitoria Capponi,  L’articolo 373 c.p.c. sul riflesso dell’articolo 283 c.p.c., in Foro Italiano, 2023, V, 385 e ss.

[17] Si pensi alle fattispecie date dalla esecuzione di sentenze aventi ad oggetto la condanna alla demolizione di manufatti o comunque di opere o anche di quelle relative alla tutela dei diritti personalissimi, esecuzioni che, se negata la sospensione, inevitabilmente  comunque in tempi brevi vanificherebbero per sempre il diritto, sì da rendere la prosecuzione del giudizio, con le impugnazioni, del tutto inutile.

[18] In altri termini, si consentirebbe la distruzione del diritto sostanziale prima della fine del processo in ragione di presunte ragioni meramente processuali; al riguardo, sempre illuminante e decisivo su tali temi generali risulta il pensiero – come noto contrario, su un piano generale, all’autonomia dell’azione rispetto al diritto soggettivo sostanziale (e così del processo rispetto alla nozione di “giuridico” dell’ordinamento, concetti che invece sono da ritenere indissolubilmente compenetrati) – di Satta, Commentario al codice di procedura civile, I, 39 e ss.; ma purtroppo in giurisprudenza sono frequenti ormai le pronunzie, per questioni meramente processuali, di inammissibilità, senza quindi l’esame delle questioni di merito, così allontanando la concreta tutela del diritto soggettivo, in una spirale panprocessuale, ad avviso del sottoscritto, se non aberrante, quanto meno fuorviante circa la individuazione delle finalità ultime generali del processo, la cui funzione   non può essere – è bene ribadirlo – mai fine a se stessa, pena  un inaccettabile trionfo del formalismo (sul punto Satta, Il formalismo nel processo, in Soliloqui e colloqui di un giurista, 44 e ss.); ricorre, ad esempio, secondo la giurisprudenza, un’ipotesi di inammissibilità a proposito dell’applicazione dell’art. 431, 3° co. c.p.c., per il quale si reputa preclusa la richiesta di inibitoria nel processo del lavoro fin quando non sia iniziata l’esecuzione forzata in senso stretto, consentendosi già così in pratica comunque la compromissione definitiva delle eventuali buone ragioni del soccombente a causa dell’esecuzione del pignoramento dallo stesso subìto, in quanto non preventivamente arrestabile proprio a seguito della irragionevole preclusione de qua.