Brevi riflessioni in tema di sospensione dei termini nei processi esecutivi all’interno della disciplina speciale dettata per l’emergenza Covid-19

Sommario 1. Considerazioni preliminari. 2. Il termine di efficacia del precetto nella fase della sospensione dei termini 9 marzo - 11 maggio. 3. La sorte dei termini processuali di cui ai procedimenti di espropriazione immobiliare aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore sospesi ex art 54 ter D.L. 18/20 conv. in L. 27/20. 4. Segue: Il termine per l’opposizione agli atti esecutivi.

Di Andrea Mengali -
1.Le brevi riflessioni che seguono non intendono essere una disamina delle varie norme che sono intervenute e che spesso letteralmente si sono accavallate (si veda la questione dei complicati rapporti tra decretazione d’urgenza e leggi di conversione)[1] nella disciplina della sospensione dei termini e del rinvio delle udienze[2], con particolare riferimento, per quanto qui interessa, al processo esecutivo, per il quale nel quadro va anche inserita la sospensione dei processi di esecuzione immobiliare relativi a immobili costituenti l’abitazione principale del debitore ai sensi dell’art. 54 ter D.L. 18/20 conv. in L. 27/20. Per ogni riferimento e per quanto non specificato si rinvia pe. . .