Cartella di pagamento non impugnata e actio iudicati

La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma 5, D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l’art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.

Di Ignazio Zingales -
Cass., Sez. Un., 17 novembre 2016, n. 23397 Con la pronunzia n. 23397/2016, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno escluso che l’art. 2953 cod. civ. (secondo cui: «I diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni») possa trovare applicazione in caso di mancata impugnazione – con l’opposizione di cui all’art. 24, comma 5, D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 – della cartella di pagamento per crediti di natura previdenziale («e lo stesso», ha osservato la Corte, «vale per l’avviso di addebito dell’INPS. . .