Il computo dei termini a ritroso la cui scadenza si verifichi in un giorno festivo o di sabato: alla ricerca di un equilibrio

Il termine per il deposito dell’appello incidentale di cui all’art. 436 c.p.c. che scada in un giorno festivo è prorogato, per effetto dell’art. 155, commi 4° e 5°, c.p.c., al giorno non festivo successivo, e non precedente, con possibilità per la controparte di chiedere un ulteriore termine a difesa per esaminare l’atto così depositato. Tale regime non opera, invece, ove la scadenza si verifichi nella giornata di sabato, costituendo questo un giorno lavorativo a tutti gli effetti ex art. 155, comma 6°, c.p.c.

Di Guglielmo Marmiroli -
App. Lecce – sez. lavoro- 12 febbraio 2016 Con il provvedimento in epigrafe la Corte di Appello di Lecce – Sezione Lavoro – afferma che, contrariamente a quanto ritenuto da Corte Cass., Sez. III, 30/6/2014, n. 14767, la riconosciuta applicabilità dell’art. 155, commi 4° e 5°, c.p.c. anche ai termini a ritroso – quelli cioè con l’assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività – comporta che, ove un termine di tal genere, quale quello ex art. 436 c.p.c per il deposito dell’appello incidentale nel rito del lavoro, scada in un giorno festivo, debba essere prorogato al giorno non festivo successivo, e non preced. . .