Corte di appello di Trieste, ord. 30 maggio 2017. L’autenticazione notarile delle sottoscrizioni è requisito essenziale ai fini della trascrizione dell’accordo di negoziazione in materia familiare.

Di Silvia Izzo -
La vicenda La Corte di Appello di Trieste, in accoglimento del reclamo proposto dal competente ufficio della Direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate di Pordenone, con l’ordinanza in commento statuisce nel senso che l’accordo di negoziazione assistita in materia familiare che comporti trasferimenti immobiliari necessita della autenticazione delle sottoscrizioni ad opera di notaio o di altro pubblico ufficiale autorizzato per poter essere trascritto nei registri immobiliari. Il provvedimento reclamato è costituito dal decreto con il quale Tribunale di Pordenone, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2647 c.c., 113-bis disp. att. c.p.c. e 745 c.p.c., aveva ordinato (sia pu. . .