IL CRITERIO DEL LUOGO DELLO SVOLGIMENTO ABITUALE DELL’ATTIVITÀ LAVORATIVA

Qualora il lavoratore abbia svolto la propria attività lavorativa in esecuzione di più contratti a tempo determinato e in diversi Stati membri, ai fini della determinazione della competenza giurisdizionale ex art. 19, comma 2, Reg. CE n. 44/2001 occorre valutare tali contratti nel loro insieme e tenere conto dell’intero periodo lavorativo, corrispondendo quindi il luogo dello svolgimento abituale dell’attività lavorativa al luogo in cui il lavoratore ha svolto la maggior parte del suo orario di lavoro.

Di Federica Porcelli -
cour de cassation civile chambre sociale 28 septembre 2016 Con la sentenza che si segnala la Chambre sociale (i.e. sezione lavoro) della Corte di cassazione francese è tornata ad affrontare la questione relativa alla specificazione del criterio di collegamento del luogo di svolgimento abituale dell’attività lavorativa di cui all’art. 19, Reg. CE n. 44/2001. In proposito giova infatti rammentare che la Suprema Corte francese, sulla scia della definizione offerta dalla Corte di Giustizia UE, aveva stabilito che per luogo di svolgimento abituale dell’attività lavorativa occorre intendere il luogo in cui il lavoratore ha trascorso la maggior parte del suo orario di lavoro in relazione a. . .