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“Diritti di stato della persona”, trascrizione della domanda di revocazione ex art. 2652, comma 1, n. 9-bis e inapplicabilità della relativa disciplina
Di Giampaolo Frezza -
Sommario: 1. Coordinamento interpretativo fra l’art. 2652, comma 1, n. 9-bis c.c. e l’art. 391-quater c.p.c. – 2. Analisi dei problemi teorici ingenerati dal nuovo assetto normativo – 3. (Segue): funzione della trascrizione della domanda di revocazione; nozione di buona fede del terzo; conflitti ipotizzabili e criteri di risoluzione; nozione di “sentenza trascrivibile” oggetto della revocazione – 4. Inapplicabilità della nuova disciplina pubblicitaria – 5. Ambigua nozione di “diritti di stato della persona” – 6. Sommarie conclusioni.
1.Coordinamento interpretativo fra l’art. 2652, comma 1, n. 9-bis c.c. e l’art. 391-quater c.p.c.
In seno all’art. 2652, comma 1, c.c. – dedicato, come noto, alla trascrizione delle domande giudiziali riferite ai diritti menzionati dall’art. 2643 c.c. – il legislatore, di recente, ha introdotto una nuova fattispecie: si tratta del n. 9-bis, avente ad oggetto la trascrizione delle domande di revocazione contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dall’art. 391-quater c.p.c., specificandosi, sul piano degli effetti, che la sentenza di accoglimento della domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda[1].
La norma del codice di rito, anch’essa introdotta dalla c.d. Riforma Cartabia, è rubricata Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e prevede, al primo comma, che “le decisioni passate in giudicato il cui contenuto è stato dichiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ovvero ad uno dei suoi Protocolli, possono essere impugnate per revocazione se concorrono le seguenti condizioni:
1) la violazione accertata dalla Corte europea ha pregiudicato un diritto di stato della persona;
2) l’equa indennità eventualmente accordata dalla Corte europea ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione non è idonea a compensare le conseguenze della violazione”[2].
Il commento a quest’ultima disposizione è stato oggetto di autorevoli studi dottrinali, con convincenti argomentazioni riguardo ai risvolti teorici e pratici di natura processuale[3]. Nell’ambito delle presenti riflessioni s’intende, invece, proporre uno studio – necessariamente sintetico, come si vedrà – sugli aspetti sostanziali della nuova normativa, in particolare su quelli che attengono alla trascrizione della domanda giudiziale di cui al n. 9-bis dell’art. 2652, comma 1, c.c., disposizione che, lo si anticipa, avrà, se del caso, un ambito applicativo limitatissimo.
Solo per completezza, si consideri che, in seno all’art. 2690 c.c. e con riferimento ai beni mobili registrati, è stato introdotto il n. 6-bis, che rinvia, in punto di individuazione della nuova domanda trascrivibile, all’art. 2652, comma 1, n. 9-bis c.c. e, di conseguenza, all’art. 391-quater c.p.c., onde anche in questo caso le regole appaiono analoghe.
In realtà, l’art. 2690 n. 6-bis c.c. prevede che la trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda[4]. Il mancato riferimento, sul piano testuale, alla buona fede dei terzi può destare perplessità ed è frutto, probabilmente, di un (primo) refuso da parte del legislatore, onde può essere superato attraverso l’interpretazione adeguatrice del sistema[5], tenuto conto dei principi che lo caratterizzano, come si cercherà di chiarire nel prosieguo.
2.Analisi dei problemi teorici ingenerati dal nuovo assetto normativo.
La nuova disposizione è stata inserita in seno all’art. 2652, comma 1, c.c., dopo la trascrizione delle domande di cui al n. 9, ovverosia quelle di revocazione e di opposizione di terzo revocatoria contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dagli artt. 395, nn. 1, 2, 3, 6 c.p.c. e 404, comma 2, c.p.c.[6].
Sul piano teorico, allora, potrebbe apparire necessario indagare:
a) la funzione che svolge la trascrizione di una simile domanda;
b) la nozione di buona fede del terzo, quale condizione pretesa dalla legge per la salvezza dei suoi diritti;
c) i conflitti ipotizzabili e i criteri di risoluzione;
d) cosa deve intendersi per “sentenza trascrivibile” oggetto della revocazione.
Solo per completezza, nel paragrafo che segue, sintetizzeremo tali questioni, i cui esiti applicativi mutuano, in buona sostanza, i risultati cui si è pervenuti, nel corso degli anni, a proposito della trascrizione della domanda di revocazione prevista dall’art. 2652, comma 1, n. 9 c.c.
Una sintesi, però, destinata ad operare sul piano teorico, latamente descrittivo, perché la vera questione che sorge dall’interpretazione della nuova disposizione attiene al suo ambito di applicabilità: la violazione accertata dalla Corte europea di un “diritto di stato della persona” giustifica bensì la revocazione della sentenza ma nulla ha a che vedere con gli acquisti a titolo derivativo di beni immobili e di diritti reali immobiliari a cui la trascrizione delle domande, e in particolare quella ex art. 2652, comma 1, n. 9-bis c.c., come noto, si riferisce, onde, come chiariremo, la difficile applicabilità, sul piano pratico, della nuova regola.
3. (Segue): funzione della trascrizione della domanda di revocazione; nozione di buona fede del terzo; conflitti ipotizzabili e criteri di risoluzione; nozione di “sentenza trascrivibile” oggetto della revocazione.
Anche nel caso qui indagato, la trascrizione della domanda di cui al n. 9-bis sarà destinata a svolgere, secondo i principi generali, una funzione prenotativa, cautelare, latamente conservativa rispetto agli effetti della sentenza di revocazione che la accoglie nel merito[7].
A differenza della precedente ipotesi di cui al n. 9, la disposizione in esame prevede che le condizioni per la salvezza dei diritti dei subacquirenti siano due: la priorità della trascrizione e la condizione di buona fede[8]. A proposito di quest’ultima, nella Relazione illustrativa il legislatore specifica solo che per i terzi in buona fede che non hanno partecipato al processo innanzi alla Corte Edu, “in analogia a quanto già previsto per gli altri motivi di revocazione straordinaria dall’art. 391-quater c.p.c.”, vale la stessa deroga al principio proprio degli acquisti a titolo derivativo resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipientis. La nozione di buona fede, pertanto, si trarrà dai principi generali, tenuto però conto, ovviamente, del suo operare nell’ambito del sistema della trascrizione immobiliare[9].
Quanto ai conflitti, sempre sul piano teorico, la nuova disposizione, in analogia con quanto previsto nel precedente n. 9[10], consente di ipotizzare le seguenti situazioni: se l’alienazione del diritto controverso sia avvenuta dopo la proposizione dell’impugnazione straordinaria e sia trascritta dopo, la sentenza emanata contro l’alienante avrà effetto anche nei confronti dell’acquirente. Gli stessi effetti si avranno nel caso in cui la successione nel diritto controverso sia avvenuta prima della proposizione dell’impugnazione ma sia trascritta dopo, e ciò indipendentemente dalla buona fede del terzo pretesa dall’art. 2652 n. 9-bis c.c.
Ultimo conflitto da analizzare è quello in cui entrambi i soggetti interessati non abbiano trascritto il loro titolo (l’acquisto e la domanda giudiziale). Se la successione sia avvenuta prima della proposizione dell’impugnazione, quest’ultima dovrà essere proposta anche riguardo all’acquirente, il quale, in caso di accoglimento della domanda, non farà salvo il suo acquisto. Se, invece, tale successione sia avvenuta dopo che l’impugnativa sia stata proposta, troverà applicazione l’art. 111, comma 4, c.p.c. con conseguente efficacia ultra partes della sentenza di accoglimento[11].
Appare, infine, utile individuare la nozione di “sentenza soggetta a trascrizione” oggetto di revocazione straordinaria per le cause previste dall’art. 391-quater c.p.c.
Un’interpretazione restrittiva di tale disposizione può indurre l’interprete a limitare l’onere di tale formalità alle domande rivolte a modificare o rendere inefficaci le sentenze che sono soggette a trascrizione, cioè a quelle costitutive, con conseguente esclusione di quelle di mero accertamento[12]. La lettera dell’art. 2652 n. 9-bis c.c. non giustifica, però, una simile limitazione, onde la norma potrà riferirsi, almeno sul piano ipotetico, a tutte le sentenze soggette a trascrizione, comprese quelle di mero accertamento: si tratta, in particolare, dei casi di cui agli artt. 2643 nn. 7, 9, , 2646, 2648, comma 3, c.c.
Può essere utile, inoltre, indagare se, nell’ambito di applicabilità di tale disposizione, possano, in via di interpretazione, essere ricomprese anche le sentenze soggette ad annotazione, ex art. 2655 c.c. La risposta al quesito può mutuarsi dagli esiti interpretativi riguardanti il precedente caso di cui all’art. 2652 n. 9 c.c.: la dottrina più autorevole, invero, ha osservato che l’annotazione di cui all’art. 2655 c.c., in questi casi, non sarebbe idonea a svolgere la funzione sua propria, ovvero quella legata alle esigenze della continuità[13], ma avrebbe efficacia del tutto simile a quella della trascrizione, onde essa potrebbe essere ricompresa nell’ambito di applicabilità della disposizione qui in commento[14].
Nell’ambito del nuovo art. 2652, comma 1, n. 9-bis c.c., possono essere ricomprese, infine, anche le sentenze di accertamento di cui all’art. 2651 c.c., ovvero quelle che accertano l’intervenuta usucapione, prescrizione e accessione.
Tutto quanto precede, lo si ripete, è destinato a rimanere lettera morta là dove si aderisca alle conclusioni cui addiverremo nel paragrafo che segue, quello avente ad oggetto l’ambito di applicabilità della nuova disposizione.
4. Inapplicabilità della nuova disciplina pubblicitaria.
La collocazione del n. 9-bis in seno all’art. 2652, comma 1, c.c. presuppone che tale segnalazione si riferisca:
a) agli acquisti a titolo derivativo di beni immobili o di diritti reali immobiliari (o di altre situazioni equiparabili);
b) a liti su diritti trascrivibili, qualunque sia, poi, l’idea che si abbia in merito alla questione, qui decisamente ultronea da analizzare, sulla tassatività degli atti soggetti a pubblicità da realizzarsi tramite trascrizione, ex 2643 e ss. c.c.[15], cui l’art. 2652, comma 1, prima parte, c.c. letteralmente e opportunamente rinvia. Anche la tesi della massima apertura di tale sistema, invero, nel rispetto dei principi che lo caratterizzano, non potrà mai ipotizzare ipotesi di trascrivibilità estese ad atti sui “diritti di stato delle persone”, ferma restando, come vedremo, la difficoltà di dare un significato suo proprio a tale formulazione letterale. Il presupposto in cui si innesta la segnalazione pubblicitaria recentemente introdotta in seno al codice civile è, invero, una lite su un trasferimento a titolo derivativo di un diritto reale o di altra situazione equiparabile (anche in via interpretativa), onde, come intuito in dottrina, “considerato che la revocazione è ammessa solo per la lesione di un diritto di stato della persona non è facile immaginare ipotesi in cui questa disciplina possa essere applicata, riguardando la circolazione dei diritti a seguito di acquisti a titolo derivativo”[16].
Da qui il sorgere di un interrogativo: come può il legislatore aver preso un simile abbaglio?
La ragione è presto detta ed è esito di un difetto di coordinamento fra la proposta elaborata dalla Commissione di lavoro ministeriale e il testo definitivamente approvato: “nella formulazione dell’art. 391-quater c.p.c. predisposta dal gruppo di lavoro nominato dalla Ministra della Giustizia si stabiliva, infatti, che la revocazione potesse essere proposta anche nel caso in cui, a prescindere dalla tipologia di diritto sostanziale sub judice, la violazione riscontrata dalla Corte europea avesse pregiudicato in modo decisivo il diritto di difesa della parte ricorrente a Strasburgo. Questo periodo è stato però espunto dalla versione definitiva dell’articolato”[17].
Al di là delle difficoltà che avrebbe potuto suscitare l’interpretazione dell’espressione “in modo decisivo”, è evidente che il problema della trascrizione della domanda di cui al n. 9-bis poteva sorgere in caso di violazione del diritto di difesa nei processi aventi ad oggetto acquisti a titolo derivativo conclusi con una sentenza passata in giudicato trascrivibile.
La sua espunzione nel testo definitivamente approvato avrebbe dovuto comportare, allora, anche la cancellazione della previsione inserita in seno al codice civile, che, per un difetto di coordinamento, non è avvenuta.
Da qui, un “pasticcio” che rende, come anticipato, inapplicabile la norma, se non a casi limite, frutto di fantasia e probabilmente destinati ad operare su un piano teorico e descrittivo.
5. Ambigua nozione di “diritti di stato della persona”.
L’espressione “diritti di stato della persona” è, inoltre, ambigua, ragionando, ovviamente, con le categorie di diritto sostanziale tradizionali.
Al di là di un approccio troppo formalista – il diritto è, invero, nozione diversa dallo status[18] – essa potrà essere intesa come idonea a comprendere, innanzitutto, lo statuspersonae e lo status familiae[19], così come elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza italiane e, si si vuole e in via di interpretazione estensiva, anche lo status civitatis di cui alla giurisprudenza della Corte Edu, che si estende alle nozioni di rifugiato, migrante e detenuto[20], tanto per fare alcune esemplificazioni.
La dottrina auspica, però, un’ulteriore apertura del significato della locuzione qui in analisi, fino a comprendere anche i “diritti non patrimoniali” dedotti in giudizio, pur se, si predice, la giurisprudenza difficilmente addiverrà ad una simile soluzione applicativa[21].
Nozioni, quella di status e di diritti non patrimoniali, che però, ancora una volta, mal si conciliano con l’idea di una sentenza passata in giudicato trascrivibile da sottoporre, in via straordinaria, a revocazione.
Troppo audace sarebbe, inoltre, tentare di interpretare “atecnicamente” la nozione di “diritti di stato delle persone” come “diritto attinente alla sfera personale del soggetto”, idonea a comprendere, dunque, anche il diritto di proprietà, di cui è competente la Corte Edu.
Si veda, a tal proposito, l’art. 1, rubricato Protezione della proprietà, del Protocollo addizionale alla Convenzione Edu, firmato a Parigi, il 20 marzo 1952, in base al quale “ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale. Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende”.
In tal modo, si potrebbero ipotizzare conflitti, sul piano circolatorio dei diritti reali, in ambito, ad esempio, di espropriazione per pubblica utilità o di accessione invertita tramite occupazione acquisitiva, su cui, come noto, la giurisprudenza della Corte Edu è copiosa[22].
Ma, lo si ripete, non può essere questa la soluzione applicativa percorribile.
6. Sommarie conclusioni.
Se quanto precede si dovesse condividere, l’esito applicativo dell’art. 2652, comma 1, n. 9-bis c.c., sarà destinato a rimanere lettera morta, perché non esistono casi di trascrizione di sentenze relative ad uno status.
Si potrebbe pensare alla sentenza di divorzio con cui il giudice assegna la casa familiare al genitore collocatario della prole (ove il provvedimento di assegnazione è trascrivibile ex art. 337 sexies c.c.)[23]: nel caso, davvero raro, in cui il suo contenuto sia dichiarato dalla Corte Edu contrario alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la sentenza potrà ipoteticamente essere oggetto di domanda revocazione, trascrivibile ex art. 2652, comma 1, n. 9-bis c.c. Ma lo sforzo interpretativo sarebbe vano perché, a tacer d’altro, è evidente che l’assegnazione non incide direttamente sullo status personale e la sentenza di divorzio passata in giudicato non è trascrivibile.
Vano, altresì, sarebbe il tentativo di riferirsi a sentenze di mero accertamento soggette a trascrizione, come, ad esempio, quelle di cui all’art. 2648, comma 3, c.c., perché in tal caso dovrebbe, a tacer d’altro, ipotizzarsi la trascrizione della sentenza contro chi ha accettato tacitamente l’eredità.
Anche la revocazione afferente allo status di figlio (disconoscimento e riconoscimento) si scontra con la necessaria trascrizione della sentenza di accertamento e, a tutto concedere, incide indirettamente sulla qualità (e non sullo status) di erede e, dunque, sulla successione ereditaria.
A meno che l’intera vicenda vada letta con occhi diversi, ci sembra di dover concludere con un’affermazione alquanto amara: la norma palesa, in concreto, tutta la sua illogicità e, dunque, sarà destinata ad essere disapplicata.
[1] Numero inserito dall’art. 1, comma 13, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 149/2022, il citato decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in G.U.). Per la disciplina transitoria, v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo sostituito dall’art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, secondo cui : “1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
[2] In base al comma 2, “il ricorso si propone nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della sentenza della Corte europea ai sensi del regolamento della Corte stessa. Si applica l’articolo 391-ter, secondo comma”. Infine, secondo il comma 2, “l’accoglimento della revocazione non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi di buona fede che non hanno partecipato al giudizio svoltosi innanzi alla Corte europea”. L’art. 391-ter c.p.c. è stato inserito, in seno al codice di rito, dall’art. 3, comma 28, lett. o), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. Per la disciplina transitoria, v. art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come sostituito dall’art. 1, comma 380, lettera a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, secondo cui: “5. Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data. 6. Gli articoli 372, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 380-bis, 380-bis.1, 380-ter, 390 e 391-bis del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano anche ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non è stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio”.
[3] E. D’Alessandro, Revocazione della sentenza civile e Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Riv. dir. proc., 2022, 217 ss.; Id., Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in Giur. it., 2023, 479 ss.; S. Menchini, Osservazioni sulla revocazione per (accertate) violazioni della CEDU, in www.judicium.it.
Sul tema vedi, inoltre, i contributi di M. Grassi, Revocazione della sentenza civile per contrasto con la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, in Riv. dir. int. priv. e proc., 2022, 919 ss.; M. Pagnotta, Art. 391 quaterc.p.c. “Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo”, in www.judicium.it; G. Impagnatiello, La revocazione, in Foro it., Gli speciali, 4/2022, La riforma del processo civile, a cura di D. Dalfino, 259 ss.
[4] Per la disciplina transitoria, v. l’art. 35 d.lgs. n. 149/2022, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197, secondo cui : “1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.
[5] P. Perlingieri, Fonti del diritto e “ordinamento del caso concreto”, in Riv. dir. priv., 2010, 7 ss. e in Studi in onore di Antonino Cataudella, III, a cura di E. Del Prato, Napoli, 2013, 1785 ss.; Id., Applicazione e controllo nell’interpretazione giuridica, in Riv. dir. civ., 2010, I, 317 ss. e in Id., Interpretazione e legalità costituzionale. Antologia per una didattica progredita, Napoli, 2012, 307 ss., nonché in Studi in memoria di Giovanni Gabrielli, a cura di L. Pellegrini, Napoli, 2018, II, 1591 ss.
[6] Sono, in particolare, soggette a tale onere pubblicitario le domande di revocazione dirette contro le sentenze effetto del dolo di una parte nei confronti dell’altra (art. 395 n. 1 c.p.c.); quelle emesse in base a prove riconosciute o dichiarate false dopo la loro emanazione oppure che la parte soccombente ignorava essere state riconosciute o dichiarate tali prima della loro emanazione (art. 395 n. 2 c.p.c.); quelle emesse senza tener conto di uno o più documenti decisivi, non prodotti in giudizio dalla parte interessata per cause di forza maggiore o per fatto imputabile alla controparte, documenti rinvenuti dopo l’emanazione della sentenza (art. 395 n. 3 c.p.c.); e, infine, quelle che rappresentano l’effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato (art. 395 n. 6 c.p.c.). Sono, inoltre, soggette a trascrizione le domande di opposizione di terzo revocatorie proposte dai creditori e dagli aventi causa di una delle parti contro le sentenze che sono l’effetto di dolo o di collusione a loro danno (art. 404, comma 2, c.p.c.). Sull’art. 2652, comma 1, n. 9 c.c., R. Nicolò, La trascrizione, III, La trascrizione delle domande giudiziali, Milano, 1973, 144; R. Triola, Della tutela dei diritti, La trascrizione, in Trattato di diritto privato, diretto da M. Bessone, IX, Torino, 2012, 280 ss.; A. Orestano, Le domande di revocazione e di opposizione di terzo, in La trascrizione delle domande giudiziali, in Trattato della trascrizione, diretto da E. Gabrielli e F. Gazzoni, II, Torino, 2014, 233 ss.; G. Frezza, Trascrizione delle domande giudiziali, in Codice civile. Commentario, fondato da P. Schlesinger e continuato da F.D. Busnelli, Milano, 2014, 401 ss. Sui presupposti necessari all’ammissibilità dell’opposizione in esame, F. Ercolini, Spunti giurisprudenziali sull’ammissibilità della opposizione di terzo revocatoria, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1998, 1423 ss.
[7] L. Ricca, Trascrizione, II, Trascrizione delle domande giudiziali, in Enc. giur. Treccani, XXXI, Roma, 1994, 2, ove ulteriori indicazioni di dottrina; G. Gabrielli, La pubblicità immobiliare, in Trattato di diritto civile, diretto da R. Sacco, Torino, 2012, 120, ritiene che la formula “prenotazione” sia ormai entrata nell’uso comune. Quanto all’effetto cautelare, v. R. Nicolò, op. cit., 13. Sul punto, v., per gli approfondimenti, G. Frezza, op. cit., 73 ss., ove altre indicazioni.
[8] M. Mazzei, La trascrizione della domanda di revocazione di cui all’art. 391-quater c.p.c., in La riforma Cartabia del processo, Commento al d.lgs. 10 ottobre 202, n. 149, a cura di R. Tiscini, con il coordinamento di M. Farina, Pisa, 2023, 618 ss.; A. Carratta, Le riforme del processo civile, Torino, 2023, 250 ss.
[9] Esemplare, sul punto, F. Gazzoni, La trascrizione degli atti e delle sentenze, in Trattato della trascrizione, diretto da E. Gabrielli, F. Gazzoni, t. 1, Torino, 2012, 30 ss.; G. Frezza, L’usucapione decennale i rapporti fra trascrizione e buona fede, in Rass. dir. civ., 2021, 532 ss.
[10] Si rinvia a G. Frezza, Trascrizione delle domande giudiziali, cit., 401 ss., per gli approfondimenti.
[11] La logica, come accennato nel testo, è la stessa di quella sottesa alla regola di cui al n. 9 dell’art. 2652, comma 1, c.c. e sintetizzata con autorevolezza: “la sentenza che accolga la domanda di revocazione straordinaria o di opposizione di terzo revocatoria, purché siano rispettate le regole sulla legittimazione passiva, è sempre opponibile al successore a titolo particolare nel diritto controverso quando questi abbia trascritto il suo titolo di acquisto dopo la trascrizione della domanda giudiziale; nel caso, invece, di anteriorità della trascrizione del successore, la sentenza avrà efficacia nei suoi confronti solo se difetti il requisito della buona fede o quello del decorso di cinque anni fra trascrizione della sentenza impugnata e trascrizione della domanda di revocazione o di opposizione di terzo revocatoria”. Così, A. Proto Pisani, La trascrizione delle domande giudiziali, Napoli, 1968, 196.
[12] La stessa logica sottesa, in ottica restrittiva, all’ipotesi di cui al n. 9. In tan senso, R. Mastrocinque, La trascrizione, Commento e giurisprudenza sugli artt. 2643-2696 del codice civile, Jandi Sapi editori, Roma, 1963, 380-381.
[13] G. Frezza, Annotazioni. Cancellazioni. Titolo e nota di trascrizione. Formalità e procedimento, in Codice civile. Commentario, fondato da P. Schlesinger, continuato da F.D. Busnelli, Milano, 2017, 23 ss., per le annotazioni; 326 ss., per le cancellazioni.
[14] A. Proto Pisani, op. cit., 193, nt. 348; L. Ricca, op. cit., 12. Aderisce A. Orestano, op. cit., 238.
[15] Indicazioni in G. Frezza, Trascrizione delle domande giudiziali, 51 ss. Il dibattito fra la teoria restrittiva e quella che ritiene doverosa, nell’ottica di superare la tassatività, una lettura del sistema della trascrizione, in generale, conforme alla Costituzione e alle fonti di rango comunitario è sintetizzato oggi dagli scritti pubblicati in AA. VV., Pubblicità degli atti e delle attività, Atti dell’VIII Convegno nazionale della Sisdic, Napoli, 2014, 7 ss., ed ivi, vedi, in particolare, la sintesi, a favore dell’apertura, riconducibile ad autorevole dottrina: P. Perlingieri, Chiusura dei lavori, 493 ss. Sul tema della tassatività, senza la pretesa della completezza, si vedano: N. Coviello, Della trascrizione, I, 1924, rist., Napoli, 2012; C. Maiorca, Della trascrizione degli atti relativi agli immobili (Art. 2643-2672), in Commentario del codicecivile, diretto da M. d’Amelio e E. Finzi, Libro della tutela dei diritti, XXI, Firenze, 1943; S. Pugliatti, La trascrizione. La pubblicità in generale, in Tratt. dir. civ. comm., A. Cicu, F. Messineo, XIV, I, t. 1, Milano, 1957; U. Natoli, Della tutela dei diritti. Trascrizione, in Commentario del codice. civile, Libro VI, I, Torino, 1959; F.S. Gentile, La trascrizione immobiliare, Napoli, 1959; R. Mastrocinque, La trascrizione, Commento e giurisprudenza agli artt. 2643-2696 del codice civile, Jandi Sapi editori, Roma, 1963; P. De Lise, Della trascrizione, in Commentario al codice civile teorico-pratico, Novara, Milano, 1970; R. Nicolò, La trascrizione, I e II, Milano, 1973; Id., La trascrizione delle domande giudiziali, III, Milano, 1973; G. Mariconda, La trascrizione, in Trattato di diritto privato, diretto da P. Rescigno, XIX; Torino, 1997, 75 ss.; S. Pugliatti, La trascrizione. L’organizzazione e l’attuazione della pubblicità patrimoniale, in Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da A. Cicu e F. Messineo, e continuato da L. Mengoni, a cura di G. Giacobbe e M.E. La Torre, XIV, 2, Milano, 1989; L. Ferri, P. Zanelli, in L. Ferri, P. Zanelli, M. D’Orazi-Flavoni, Della trascrizione, in Commentario del codice civileA. Scialoja e G. Branca, a cura di F. Galgano, Bologna, Roma, 1995; M. Francesca, Pubblicità e nuovi strumenti di conoscenza, Napoli, 2003; A. Zaccaria, S. Troiano, Gli effetti della trascrizione, Torino, 2008; G. Petrelli, L’evoluzione del principio di tassatività nella trascrizione immobiliare, Napoli, 2009; G. Baralis, La pubblicità immobiliare fra eccezionalità e specialità, Padova, 2010; F. Gazzoni, La trascrizione degli atti e delle sentenze, in Trattato della trascrizione, diretto da E. Gabrielli, F. Gazzoni, t. 1 e t. 2, Torino, 2012; A. Ciatti Caìmi, Della trascrizione deli atti relativi ai beni immobili, in Cod. civ. comm., fondato da P. Schlesinger, diretto da F.D. Busnelli, Milano, 2018; e, di recente, M. Tanzillo, Pubblicità immobiliare, sicurezza dei traffici ed eccesso informativo, Napoli, 2022, ove ampia e accurata bibliografia.
[17] E. D’Alessandro, Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, cit., 481, la quale precisa anche che “nel contesto di un motivo di revocazione straordinaria utilizzabile unicamente in caso di violazioni che incidano su status, (…) le modifiche apportate agli articoli del c.c. relativi alla trascrizione di domande giudiziali di diritti diversi da quelli concernenti lo stato delle persone (il riferimento è all’introduzione del numero 9-bis nel corpo dell’art. 2652, 1 comma, c.c. (…) non solo altro che ciò che resta del più ampio testo che era stato elaborato nei lavori preparatori”.
[18] Approccio, per la verità, che ha caratterizzato il parere del CSM formulato il 21 settembre 2022 (https://www.csm.it/documents/21768/92150/parere+decreto+legislativo+processo+civile+21+settembre+2022/6b06482b-26c7-7204-aec8-343813205244), ove si legge che: “desta perplessità nella formulazione della fattispecie il riferimento decisivo – trattandosi di una delle condizioni di applicabilità del rimedio della revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo – ai “diritti di stato della persona”. Si tratta di un’espressione che non può dirsi, nell’ordinamento giuridico nazionale, di significato sufficientemente univoco e determinato, tale da poter essere propriamente utilizzata in una disposizione del Codice di rito. Altro infatti sono gli stati, altro i diritti; vi sono stati di diritto pubblico (es. cittadinanza) e stati di diritto privato (es. posizioni familiari); rispetto a questi ultimi è dubbio se i “diritti di stato” possano essere distinti dai diritti della personalità e appare altresì incerta la riferibilità dei “diritti di stato” alle persone giuridiche. È auspicabile, perciò, che il legislatore formuli anche in via mediata una tipizzazione delle situazioni giuridiche soggettive la cui violazione accertata dalla Corte europea consente l’applicazione di un rimedio dagli effetti giuridici così dirompenti quale la revocazione di decisioni passate in giudicato”.
[19] Sullo status personae quale situazione unitaria, v. P. Perlingieri, Famiglia e diritti fondamentali della persona, in Id., La persona e i suoi diritti, Napoli, 2005, 374 ss.; G. Chiappetta, Gli status personae e familiae nella giurisprudenza delle Corti sovranazionali, Napoli, 2012; F. Parente, Libertà matrimoniale fra status personae e status familiae, in Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto, Bari, 2008, 297 ss. In generale, sul concetto di status nella teoria del diritto, M. Ricciardi, Status. Genealogia di un concetto giuridico, Milano, 2008.
[20] Corte Edu, sez. I, 11 maggio 2021, n. 44166; Corte Edu, sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 77587, entrambe con riferimento allo status di vittima; Corte Edu, sez. II, 1 settembre 2015, n. 6483, con riferimento allo status di migrante clandestino, tanto per fare alcune esemplificazioni.
[21] E. D’Alessandro, Revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, cit., 480 ss.
[22] Corte Edu, sez. II, 30 maggio 2000, n. 31524; Corte Edu, sez. II, 25 settembre 2014 n. 997, nel senso però dell’illegittimità dell’occupazione acquisitiva.
[23] In generale, v. G. Carapezza Figlia, J.R. de Verda y Beamonte, G. Frezza e P. Virgadamo (a cura di), La casa familiare nelle esperienze giuridiche latine, Napoli, 2016; F. Dell’Anna Misurale, La casa nelle vicende familiari, Napoli, 2018; R. Marini, Il diritto all’abitazione nei rapporti familiari, Napoli, 2012; R. Franco, Opponibilità dei provvedimenti di assegnazione della casa coniugale, Napoli, 2016; C. Irti, Affidamento condiviso e casa familiare, Napoli, 2010; M.G. Cubeddu, La casa familiare, Milano, 2005; G. Frezza, I luoghi della famiglia, Torino, 2004. Sul tema v., anche, la Proposta di legge per la riforma della disciplina della casa familiare ex artt. 337 sexies, comma 1, arte prima, c.c. e 6, comma 6, l. n. 898 del 1970, elaborata dalla Commissione di studio «Diritto di famiglia» della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile (S.I.S.Di.C.), in Annali Sisdic, n. 6/2021, 43 ss.