Domande introdotte con rito sommario di cognizione ritenute inammissibili per incompatibilità strutturale del rito con l’oggetto della domanda

Sommario: 1. Introduzione. - 2. Ambito di applicazione del rito sommario di cognizione. - 3. Domande che non rientrano tra quelle indicate nell’art. 702 bis c.p.c. - 4. Mutamento del rito a seguito delle difese svolte dalle parti. - 5. Sulla compatibilità del rito sommario con il rito del lavoro - 6. Soluzione data dalla Corte. - 7. Riflessioni conclusive.

Di Enrico Fanesi -
Introduzione La pronuncia in esame affronta il tema della possibile dichiarazione di inammissibilità, ex art. 702 ter, comma 2 c.p.c., delle domande introdotte con rito sommario di cognizione, non rientranti tra quelle in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, a seguito della rilevazione, da parte del giudice, di una “incompatibilità strutturale del rito sommario con l’oggetto della domanda”. A fronte di una domanda proposta nelle forme del procedimento sommario di cognizione, qualificata dal Tribunale come opposizione agli atti esecutivi, l’organo giudicante dichiarava l’inammissibilità della stessa, ai sensi dell’art. 702 ter, comma 2, c.p.c., poiché incompati. . .