È inammissibile (e insuscettibile di sanatoria mediante conversione in opposizione ex art. 617 c.p.c.) il reclamo proposto avverso l’ordinanza di chiusura anticipata del processo esecutivo.

Di Biagio Limongi -
  (Cass., Sez. III, ord. 6 aprile 2022, n. 11241, Pres. De Stefano, Est. Fanticini) 1. Nel corso di un’espropriazione presso terzi, la Corte d’appello sospendeva l’efficacia esecutiva del titolo, costituito da un’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. La debitrice proponeva quindi opposizione all’esecuzione, deducendo che il pignoramento, compiuto dopo la sospensione dell’esecutorietà del titolo, fosse inefficace. Il giudice dell’esecuzione dava termine per l’introduzione del giudizio di merito, ma nel contempo «definiva il processo di esecuzione dichiarando inefficace l’atto di pignoramento e liberando dal vincolo le somme pignorate». Avverso tale provvedimento la società p. . .