IL FRAZIONAMENTO DEI DIRITTI DI CREDITO RELATIVI AD UN MEDESIMO RAPPORTO DI DURATA

Le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi. Se i suddetti diritti di credito, oltre a far capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o comunque fondati sul medesimo fatto costitutivo le relative domande possono essere proposte in separati giudizi solo se risulta in capo al creditore agente un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata

Di Cristina Asprella -
Cass., sez. un., 16 febbraio 2017, n. 4090 Con ord. nr. 1251/2016, Cass., sez. lav., sottoponeva alle Sezioni Unite della Corte la questione se “una volta cessato il rapporto di lavoro, il lavoratore debba avanzare in un unico contesto giudiziale tutte le pretese creditorie che sono maturate nel corso del suddetto rapporto o che trovano titolo nella cessazione del medesimo e se il frazionamento di esse in giudizi diversi costituisca abuso sanzionabile con l’improponibilità della domanda”. La questione era sorta con Cass. civ., sez. lav., 10 maggio 2013 n. 11256 secondo cui dopo la cessazione del rapporto di lavoro i diritti derivanti dal medesimo devono essere azionati simultaneamente. . .