Il d.lgs. 149/2022, la Legge di bilancio 2023 e il regime transitorio delle modifiche in tema di mediazione e negoziazione assistita: una brevissima riflessione

Di Francesco Campione -

Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, a riforma della disciplina del processo civile e degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, agli artt. 7 e 9 enuclea una serie di previsioni che modificano l’assetto dettato dal d.lgs. 28/2010 e dal d.l. 132/2014 in tema, rispettivamente, di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali e di negoziazione assistita da uno o più avvocati.

Non è nostra intenzione descrivere dettagliatamente le novità normative introdotte in subiecta materia dal recente decreto delegato; piuttosto, vorremmo soffermarci molto brevemente sul problema del regime transitorio di questa parte della riforma.

Su questo piano occorre richiamare gli artt. 35 e 41 del d.lgs. 149/2022.

Per quanto interessa ai nostri fini, possiamo rilevare che: l’art. 35, comma 1, nella sua versione originaria, prevedeva che «le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti»; l’art. 41, sempre nella versione originaria, stabiliva, al comma 1, che «le disposizioni di cui all’articolo 7 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023» e analogamente, all’ultimo comma, che «le disposizioni di cui all’articolo 9 si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023».

Formalmente, all’interno del Capo V del d.lgs. 149/2022 (Disposizioni transitorie, finanziarie e finali), l’art. 35 è inserito nella Sezione I (Disposizioni in materia di processo civile), mentre l’art. 41 è collocato nella Sezione II (Disposizioni in materia di mediazione e negoziazione assistita).

Apparentemente, dunque, ad onta di una formulazione letterale dell’art. 35 idonea (astrattamente) a ricomprendere nel suo campo di applicazione anche le disposizioni concernenti la mediazione e la negoziazione assistita, il legislatore delegato – pur fissando una medesima data di entrata in vigore – ha voluto “isolare” in un’apposita norma il regime transitorio della parte di riforma attinente agli istituti de quibus.

Sennonché, proprio in punto di disciplina transitoria del d.lgs. 149/2022, la l. 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023) ha posto un problema non da poco. Infatti, tale legge, mediante il comma 380 dell’art. 1, ha modificato sia l’art. 35, sia l’art. 41 del d.lgs. 149/2022.

In particolare, per quanto in questa sede rileva, la versione originaria dell’art. 35 è stata sostituita dalla seguente: «Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti».

L’art. 41 – sempre limitatamente a quanto d’interesse ai fini del presente scritto – è stato invece modificato nei seguenti termini: al comma 1, dopo le parole «di cui all’articolo 7», sono inserite le seguenti «, comma l, lettere c), numero 3), d), e), f), g), h), t), u), v), z), aa) e bb),»; al comma 4, dopo le parole «di cui all’articolo 9», sono inserite le seguenti «, comma 1, lettere e) e l),».

Pertanto, la l. 197/2022, per un verso – e salvo che non sia diversamente disposto –, ha anticipato di quattro mesi l’entrata in vigore della riforma di cui al d.lgs. 149/2022; per altro verso, con riguardo alle modifiche in materia di mediazione e negoziazione assistita, ha specificato che l’entrata in vigore a decorrere dal 30 giugno 2023 vale solo per quanto previsto in singoli commi o lettere e non per l’intera disciplina di cui agli artt. 7 e 9 del decreto delegato.

Ora, al di là dell’individuazione della specifica normativa per la quale rimane confermata l’originaria data di entrata in vigore, il nodo problematico concerne l’individuazione della data di applicazione delle disposizioni – relative alle modifiche in tema di mediazione e negoziazione – non espressamente contemplate dal modificato art. 41, 1° e ultimo comma, d.lgs. 149/2022.

Infatti, se si tenesse conto della formulazione originaria dell’articolo da ultimo citato, la quale sanciva l’efficacia a decorrere dal 30 giugno 2023 di tutte le disposizioni di cui agli artt. 7 e 9 del decreto delegato, la modifica operata in parte qua dalla Legge di bilancio – in mancanza di una ulteriore e specifica previsione vòlta a sancire un diverso momento di efficacia per le altre disposizioni non prese in considerazione dal modificato art. 41 – potrebbe essere ritenuta irrilevante; anzi, potrebbe essere considerata alla stregua di una svista del legislatore che, nel modificare nei suddetti termini l’art. 41, non si è accorto che questa norma già stabiliva, in linea generale, l’entrata in vigore delle modifiche in materia di mediazione e negoziazione al 30 giugno 2023.

In questo ordine di idee, sul piano del regime transitorio delle modifiche in tema di mediazione e negoziazione assistita, nulla cambierebbe rispetto alla versione originaria del d.lgs. 149/2022.

Tuttavia, per dare un senso alla modifica sul punto operata dalla l. 197/2022, è a nostro avviso possibile elaborare un’altra ricostruzione.

A ben vedere, come anticipato supra, l’art. 35, comma 1, d.lgs. 149/2022, al di là della sezione in cui è collocato, presenta una formulazione letterale idonea a ricomprendere nel suo campo di applicazione anche le disposizioni concernenti la mediazione e la negoziazione assistita. Infatti, laddove stabilisce che le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal [28 febbraio 2023] e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data, sembra esprimere una regola di portata generale, che non frappone ostacoli concettuali nell’ottica di un riferimento anche agli istituti della mediazione e della negoziazione assistita, i quali, nel corpo della riforma, sono giustappunto regolati dalle disposizioni del presente decreto[1].

Da questo punto di vista, nel momento in cui con la Legge di bilancio si è voluto indicare in maniera specifica – modificando espressamente l’art. 41 d.lgs. 149/2022 – le singole disposizioni che, in materia di mediazione e negoziazione, troveranno applicazione a far data dal 30 giugno 2023, pare logico giungere alla conclusione che, per il resto delle disposizioni di cui agli artt. 7 e 9 del decreto delegato, la data di entrata in vigore è quella indicata dal modificato art. 35 del d.lgs. di riforma (28 febbraio 2023).

Insomma, a nostro avviso, è come se il legislatore di fine anno, per così dire, avesse proposto una sorta di interpretazione autentica tacita dell’art. 35, comma 1, d.lgs. 149/2022, confermando che quanto dallo stesso disposto può valere anche per le disposizioni del decreto delegato in materia di mediazione e negoziazione assistita.

[1] Inoltre, chi scrive ritiene che gli istituti in questione siano riconducibili alla nozione di procedimenti.