Il vizio di costituzione del giudice e la sua diabolica prova (a proposito di Cass., Sez. II, Ord. 26-01-2021, n. 1616)

Di Bruno Sassani e Bruno Capponi -
La tendenza del momento dinanzi alle nostre Corti d’appello – dopo l’inserimento nell’art. 352 c.p.c. dell’ultimo comma che consente l’applicazione dell’art. 281 sexies c.p.c. (legge di stabilità 2012) – è la “decisione a seguito di trattazione orale”. Ma siccome spesso, in appello, tale decisione riguarda cause di apprezzabile complessità, sullo scheletro della norma le Corti sono solite interpolare: si prevede a volte che le parti possano scambiarsi scritti “conclusionali” prima dell’udienza e, in generale, avviene che la sentenza non sia pronunciata oralmente e stesa a verbale come la norma imporrebbe, ma alla “discussione”, che solitamente si traduce in u. . .