Interesse ad agire e  soccombenza virtuale.

Di Margherita Pagnotta -
Ai fini dell’accertamento della soccombenza virtuale deve farsi riferimento all’esistenza di un interesse ad agire al tempo in cui è stata proposta l’azione, risultando irrilevante il fatto che la stessa sia stata successivamente dichiarata estinta. È quanto stabilito dalla sesta sezione civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1098/2021, depositata il 21 gennaio. La questione origina dalla dichiarazione di inammissibilità da parte del Tribunale di un’opposizione agli atti esecutivi svolta da una società, dal momento che la procedura esecutiva veniva dichiarata estinta in quanto non risultava essere stata correttamente avviata per mancata iscrizione al ruolo, come pr. . .