Itinerari applicativi di intersezione tra il concordato con continuità aziendale e l’affitto d’azienda: un auspicato “esprit de transition” verso la nuova concorsualità

Di Chiara Briguglio -
 Cassazione civile sez. I – 05 aprile 2022, n. 10988 Il concordato con continuità aziendale disciplinato dall’articolo 186-bis della legge fallimentare è configurabile anche quando l’azienda sia già stata affittata o sia destinata a esserlo, rivelandosi affatto indifferente la circostanza che, al momento dell’ammissione alla suddetta procedura concorsuale o del deposito della relativa domanda, l’azienda sia esercitata dal debitore o, come nell’ipotesi dell’affitto della stessa, da un terzo, in quanto il contratto d’affitto – recante, o meno, l’obbligo dell’affittuario di procedere, poi, all’acquisto dell’azienda (r. . .