La Corte di Giustizia sulla certificazione come titolo esecutivo europeo del capo accessorio di condanna alle spese.

L’articolo 4, punto 1, e l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, devono essere interpretati nel senso che una decisione giudiziaria che ha efficacia esecutiva sull’importo delle spese relative ai procedimenti giudiziari, contenuta in una sentenza che non verte su di un credito non contestato, non può essere certificata come titolo esecutivo europeo.

Di Marco Farina -
CGUE 14 DICEMBRE 2017  Con sentenza del 14 dicembre 2017, pronunciata nella causa C-66/17, la Corte di Giustizia ha risolto in via pregiudiziale una questione interpretativa, sorta dinanzi ad un giudice polacco, relativa all’applicazione del Regolamento CE n. 805/2004 che ha istituito un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati. Questi, in sintesi, i fatti rilevanti. Due soggetti agiscono in giudizio contro una società tedesca al fine di ottenere una sentenza di accertamento del loro diritto di proprietà su di un autoveicolo. Secondo la disciplina processuale polacca, nei confronti del convenuto può essere pronunciata una sentenza contumaciale nel caso in cui questi non pr. . .