LA CORTE DI GIUSTIZIA SULLA LITISPENDENZA IN CASO DI AZIONE PRECEDUTA DA UN TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE

Gli articoli 27 e 30 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata il 30 ottobre 2007, approvata a nome della Comunità con decisione 2009/430/CE del Consiglio, del 27 novembre 2008, devono essere interpretati nel senso che, in caso di litispendenza, la data di avvio della procedura obbligatoria di conciliazione dinanzi all’autorità di conciliazione di diritto svizzero rappresenta il momento in cui un «giudice» è considerato adito.

Di Marco Farina -
CGUE, 20 dicembre 2017 Causa C-467/16 Con sentenza del 20 dicembre 2017, pronunciata nella causa C-467/17, la Corte di Giustizia ha risolto in via pregiudiziale una questione interpretativa, sorta dinanzi ad un giudice tedesco, relativa all’applicazione degli artt. 27 e 30 della Convenzione di Lugano del 2007 volti, come noto, a disciplinare e risolvere (con disposizioni omologhe a quelle contenute negli articoli 29 e 32 del Regolamento UE 1215/2012 e dando così prevalenza alla competenza del giudice preventivamente adito) la situazione di conflitto che si viene a creare quando la stessa causa penda contemporaneamente innanzi ai giudici di due diversi Stati contraenti (nel contesto del Re. . .