La nuova disciplina del procedimento per la decisione in camera di consiglio sull’inammissibilità o sulla manifesta fondatezza-infondatezza del ricorso per cassazione è costituzionalmente legittima.

Di Silvia Rusciano -
Cass., ord. 10 gennaio 2017, n. 395 Con l’ordinanza n. 395 depositata il 10 gennaio, la c.d. Sezione filtro (VI sezione civile) della Corte di Cassazione ha escluso – per manifesta infondatezza – il contrasto del vigente art. 380-bis c.p.c. con l’art. 24 Cost., denunciato dal ricorrente – con la memoria depositata in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio. L’art. 380-bis cit., originariamente inserito dall’art. 10, D.Lgs. 02.02.2006, n. 40 (con decorrenza dal 02.03.2006), poi sostituito dall’art. 47, L. 18.06.2009, n. 69 (con decorrenza dal 04.07.2009), poi modificato dall’art. 75, comma 1, D.L. 21.06.2013, n. 69 (con decorrenza dal 22.06.2013),. . .