Cass., sez. un., 21 marzo 2017, n. 7155. La pronuncia ex art. 360 bis, n. 1, c.p.c. è qualificabile come pronuncia di inammissibilità della censura (e non di manifesta infondatezza).

Di Silvia Rusciano -
Cass., sez. un., 21 marzo 2017, n. 7155 Con la sentenza n. 7155 / 2017 depositata il 21 marzo scorso, le Sezioni Unite, rimeditando il proprio precedente orientamento, hanno stabilito che l’operatività del filtro ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. determina la sanzione della inammissibilità e non il rigetto per manifesta infondatezza. La questione, ritenuta dalla Sesta Sezione di particolare importanza e perciò rimessa al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite, non è nuova ma oggetto di un contrasto giurisprudenziale: con precedente pronunzia (Cass., sez. un., 06.09.2010, n. 19051), infatti, il massimo Collegio della Cassazione ha ritenuto che il ricorso scrutinato. . .