La sospensione speciale dei processi civili nell’emergenza Covid19: (non è) tutto chiaro

Sommario. 1. L’art. 83 D.L. 18/20 e le fattispecie eccettuate dal rinvio delle udienze e dalla sospensione dei termini. 2. Il problema dei termini sostanziali e del termine di efficacia del precetto. 3. La conversione in legge ed il D.L. correttivo n. 28 del 30 aprile 2020.

Di Andrea Mengali -
1. Queste note vogliono essere un breve commento, senza pretesa di esaustività, del disposto dell’art. 83, commi da 1 a 3, del D.L. 183 17 marzo 2020, n. 18, convertito in L. 24 aprile 2020, n. 27. La norma, al primo comma, così recita: “dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020[1] le udienze  dei  procedimenti civili e penali pendenti presso  tutti  gli  uffici  giudiziari  sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020” . Al secondo comma prosegue “dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso  il  decorso  dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono  pertanto  sospesi,  per  la  stessa  durata,  i te. . .