La tutela revocatoria per i trusts «falsamente liquidatori»

Di Alessio Bonafine -
Trib. Lagonegro 5 novembre 2018  In applicazione dell’art. 49 TFUE sulle libertà fondamentali, e seguendo l’insegnamento della CEDU, il trust deve essere riconosciuto come un vero e proprio soggetto di diritto, in quanto rientrante tra le «altre persone giuridiche» contemplate dal diritto pubblico o privato. E’ falsamente liquidatorio e va quindi dichiarato inefficace in accoglimento di una domanda di revocatoria ex art. 2901 cod. civ. il trust che si dimostri sostanzialmente a titolo gratuito, atteso che in questi casi, assorbita la scientia damni nello scopo fraudolento perseguito, l’eventus può dirsi concretizzato già alla luce delle condizioni di realizzazione del conferime. . .