L’ambito di applicazione dell’art. 487 cod. proc. civ., il potere di direzione del giudice e la revocabilità dell’ordinanza di sospensione dell’esecuzione in pendenza del giudizio di merito.

Sommario: 1. - La vicenda concreta e le questioni esaminate (anche incidentalmente) dal giudice; 2. - L’ambito di applicazione dell’art. 487 cod. proc. civ.; 3. - Il provvedimento di sospensione ex art. 624 cod. proc. civ. come atto esecutivo; 4. La natura del provvedimento di sospensione e l’applicabilità delle norme sul procedimento cautelare uniforme: la modificabilità e revocabilità dell’ordinanza ex art. 669 decies cod. proc. civ.; 5. - La competenza ex art. 669 decies cod. proc. civ. in pendenza della fase di merito dell’opposizione all’esecuzione.

Di Silvia Rusciano -
1.  La vicenda concreta e le questioni esaminate (anche incidentalmente) dal giudice. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Napoli dichiara l’inammissibilità dell’istanza di revoca della sospensione dell’esecuzione già disposta dal g.e., formulata dal creditore ai sensi dell’art. 669 decies cod. proc. civ., stante il sopravvenuto mutamento delle circostanze di fatto poste a fondamento del provvedimento ex art. 624 cod. proc. civ. (rappresentato, nella fattispecie, dall’offerta formale delle somme spettanti alla società esecutata a titolo di perdita dell’avviamento commerciale di cui all’art. 34 della legge n. 392 / 1978). Le ragioni della decisione investono l’es. . .