L’ART. 369, COMMA 2, N. 2, C.P.C.: DOPPIA ATTESTAZIONE SI, DOPPIA ATTESTAZIONE NO

Ai fini del rispetto di quanto imposto, a pena d’improcedibilità, dall’art. 369, comma 2, n. 2 c.p.c., il difensore che propone ricorso per cassazione contro un provvedimento che gli è stato notificato a mezzo PEC, deve depositare in cancelleria copia analogica, con attestazione di conformità ai sensi dei commi 1-bis e 1-ter dell’art. 9 l. n. 53/1994, del messaggio di posta elettronica certificata ricevuto, nonché della relazione di notifica e del provvedimento impugnato, allegati al messaggio. Non è necessario anche il deposito di copia autenticata del provvedimento impugnato estratta direttamente dal fascicolo informatico

Di Alessio Bonafine -
Cass., 22 dicembre 2017, n. 30765 Cass., 22 dicembre 2017, n. 30918 A distanza di poche ore dalla pronuncia del 21 dicembre 2017, n. 30745 (in questa sede già segnalata), la Cassazione è tornata ad occuparsi del tema delle modalità con cui assolvere all’onere prescritto dall’art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., quando il ricorso venga proposto avverso un provvedimento notificato in via telematica; questa volta, con le sentenze nn. 30765 e 30918 rese nella camera di consiglio del 16 ottobre 2017 (e pubblicate in data 22 dicembre 2017), il Collegio ha però accolto un principio opposto, ispirato a criteri di semplificazione e utile ad escludere la necessità di un doppio onere di attestazio. . .