Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679)
La vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali definita in conformità alle previsioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito “Regolamento Privacy UE”) contiene disposizioni dirette a garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati personali.
Finalità del Trattamento e base giuridica
Il trattamento dei dati personali è finalizzato a:
– fornire il servizio e/o prodotto richiesto dall’utente, per rispondere ad una richiesta dell’utente, e per assicurare e gestire la partecipazione a manifestazioni e/o promozioni a cui l’utente ha scelto di aderire (richiesta e acquisto abbonamento periodici; richiesta e acquisto libri; servizio di fatturazione; invio periodici in abbonamento postale, invio newsletter rivolte a studiosi e professionisti).
– inviare newsletter promozionale di pubblicazioni a chi ne ha fatto richiesta; ferma restando la possibilità per l’utente di opporsi all’invio di tali invii in qualsiasi momento.
– inviare all’utente informazioni promozionali riguardanti servizi e/o prodotti della Società di specifico interesse professionale ed a mandare inviti ad eventi della Società e/o di terzi; resta ferma la possibilità per l’utente di opporsi all’invio di tali comunicazioni in qualsiasi momento.
– gestire dati indispensabili per espletare l’attività della società: clienti, fornitori, dipendenti, autori. Pacini Editore srl tratta i dati personali dell’utente per adempiere a obblighi derivanti da legge, regolamenti e/o normativa comunitaria.
– gestire i siti web e le segreterie scientifiche per le pubblicazioni periodiche in ambito medico-giuridico rivolte a studiosi e professionisti;
Conservazione dei dati
Tutti i dati di cui al successivo punto 2 verranno conservati per il tempo necessario al fine di fornire servizi e comunque per il raggiungimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti, e in ottemperanza a obblighi di legge. L’eventuale trattamento di dati sensibili da parte del Titolare si fonda sui presupposti di cui all’art. 9.2 lett. a) del GDPR.
Il consenso dell’utente potrà essere revocato in ogni momento senza pregiudicare la liceità dei trattamenti effettuati prima della revoca.
Tipologie di dati personali trattati
La Società può raccogliere i seguenti dati personali forniti volontariamente dall’utente:
nome e cognome dell’utente,
il suo indirizzo di domicilio o residenza,
il suo indirizzo email, il numero di telefono,
la sua data di nascita,
i dettagli dei servizi e/o prodotti acquistati.
La raccolta può avvenire quando l’utente acquista un nostro prodotto o servizio, quando l’utente contatta la Società per informazioni su servizi e/o prodotti, crea un account, partecipa ad un sondaggio/indagine. Qualora l’utente fornisse dati personali di terzi, l’utente dovrà fare quanto necessario perchè la comunicazione dei dati a Pacini Editore srl e il successivo trattamento per le finalità specificate nella presente Privacy Policy avvengano nel rispetto della normativa applicabile, (l’utente prima di dare i dati personali deve informare i terzi e deve ottenere il consenso al trattamento).
La Società può utilizzare i dati di navigazione, ovvero i dati raccolti automaticamente tramite i Siti della Società. Pacini editore srl può registrare l’indirizzo IP (indirizzo che identifica il dispositivo dell’utente su internet), che viene automaticamente riconosciuto dal nostro server, pe tali dati di navigazione sono utilizzati al solo fine di ottenere informazioni statistiche anonime sull’utilizzo del Sito .
La società utilizza i dati resi pubblici (ad esempio albi professionali) solo ed esclusivamente per informare e promuovere attività e prodotti/servizi strettamente inerenti ed attinenti alla professione degli utenti, garantendo sempre una forte affinità tra il messaggio e l’interesse dell’utente.
Trattamento dei dati
A fini di trasparenza e nel rispetto dei principi enucleati dall’art. 12 del GDPR, si ricorda che per “trattamento di dati personali” si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. Il trattamento dei dati personali potrà effettuarsi con o senza l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e comprenderà, nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dal GDPR, anche la comunicazione nei confronti dei soggetti di cui al successivo punto 7.
Modalità del trattamento dei dati: I dati personali oggetto di trattamento sono:
trattati in modo lecito e secondo correttezza da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, soggetti identificati e resi edotti dei vincoli imposti dal GDPR;
raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi;
esatti e, se necessario, aggiornati;
pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati;
conservati in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
trattati con il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici e con l’impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.
Natura del conferimento
Il conferimento di alcuni dati personali è necessario. In caso di mancato conferimento dei dati personali richiesti o in caso di opposizione al trattamento dei dati personali conferiti, potrebbe non essere possibile dar corso alla richiesta e/o alla gestione del servizio richiesto e/o alla la gestione del relativo contratto.
Comunicazione dei dati
I dati personali raccolti sono trattati dal personale incaricato che abbia necessità di averne conoscenza nell’espletamento delle proprie attività. I dati non verranno diffusi.
Diritti dell’interessato.
Ai sensi degli articoli 15-20 del GDPR l’utente potrà esercitare specifici diritti, tra cui quello di ottenere l’accesso ai dati personali in forma intelligibile, la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione degli stessi. L’utente avrà inoltre diritto ad ottenere dalla Società la limitazione del trattamento, potrà inoltre opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati. Nel caso in cui ritenga che i trattamenti che Lo riguardano violino le norme del GDPR, ha diritto a proporre reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
Titolare e Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO)
Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell’art. 4.1.7 del GDPR è Pacini Editore Srl., con sede legale in 56121 Pisa, Via A Gherardesca n. 1.
Per esercitare i diritti ai sensi del GDPR di cui al punto 6 della presente informativa l’utente potrà contattare il Titolare e potrà effettuare ogni richiesta di informazione in merito all’individuazione dei Responsabili del trattamento, Incaricati del trattamento agenti per conto del Titolare al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@pacinieditore.it. L’elenco completo dei Responsabili e le categorie di incaricati del trattamento sono disponibili su richiesta.
Ai sensi dell’art. 13 Decreto Legislativo 196/03 (di seguito D.Lgs.), si informano gli utenti del nostro sito in materia di trattamento dei dati personali.
Quanto sotto non è valido per altri siti web eventualmente consultabili attraverso i link presenti sul nostro sito.
Il Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali, relativi a persone identificate o identificabili trattati a seguito della consultazione del nostro sito, è Pacini Editore Srl, che ha sede legale in via Gherardesca 1, 56121 Pisa.
Luogo e finalità di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo prevalentemente presso la predetta sede della Società e sono curati solo da dipendenti e collaboratori di Pacini Editore Srl nominati incaricati del trattamento al fine di espletare i servizi richiesti (fornitura di volumi, riviste, abbonamenti, ebook, ecc.).
I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di servizi sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta.
L’inserimento dei dati personali dell’utente all’interno di eventuali maling list, al fine di invio di messaggi promozionali occasionali o periodici, avviene soltanto dietro esplicita accettazione e autorizzazione dell’utente stesso.
Comunicazione dei dati
I dati forniti dagli utenti non saranno comunicati a soggetti terzi salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessario per l’adempimento delle richieste e di eventuali obblighi contrattuali.
Gli incaricati del trattamento che si occupano della gestione delle richieste, potranno venire a conoscenza dei suoi dati personali esclusivamente per le finalità sopra menzionate.
Nessun dato raccolto sul sito è oggetto di diffusione.
Tipi di dati trattati
Dati forniti volontariamente dagli utenti
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva.
Facoltatività del conferimento dei dati
Salvo quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali per richiedere i servizi offerti dalla società. Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere il servizio richiesto.
Modalità di trattamento dei dati
I dati personali sono trattati con strumenti manuali e automatizzati, per il tempo necessario a conseguire lo scopo per il quale sono stati raccolti e, comunque per il periodo imposto da eventuali obblighi contrattuali o di legge.
I dati personali oggetto di trattamento saranno custoditi in modo da ridurre al minimo, mediante l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Diritti degli interessati
Ai soggetti cui si riferiscono i dati spettano i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 che riportiamo di seguito:
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere informazioni:
a) sull’origine dei dati personali;
b) sulle finalità e modalità del trattamento;
c) sulla logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) sugli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) sui soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Dati degli abbonati
I dati relativi agli abbonati sono trattati nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. del 30 giugno 2003 n. 196 e adeguamenti al Regolamento UE GDPR 2016 (General Data Protection Regulation) a mezzo di elaboratori elettronici ad opera di soggetti appositamente incaricati. I dati sono utilizzati dall’editore per la spedizione della presente pubblicazione. Ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. 196/2003, in qualsiasi momento è possibile consultare, modificare o cancellare i dati o opporsi al loro utilizzo scrivendo al Titolare del Trattamento: Pacini Editore Srl – Via A. Gherardesca 1 – 56121 Pisa. Per ulteriori approfondimenti fare riferimento al sito web http://www.pacinieditore.it/privacy/
Subscriber data
Subscriber data are treated according to Italian law in DLgs, 30 June 2003, n. 196 as updated with the UE General Data Protection Regulation 2016 – by means of computers operated by specifically responsible personnel. These data are used by the Publisher to mail this publication. In accordance with Art. 7 of the above mentioned DLgs, 30 June 2003, n. 196, subscribers can, at any time, view, change or delete their personal data or withdraw their use by writing to Pacini Editore S.r.L. – Via A. Gherardesca 1, 56121 Ospedaletto (Pisa), Italy. For further information refer to the website: http://www.pacinieditore.it/privacy/
Cookie
Che cos’è un cookie e a cosa serve?
Un cookie e una piccola stringa di testo che un sito invia al browser e salva sul tuo computer quando visiti dei siti internet. I cookie sono utilizzati per far funzionare i siti web in maniera più efficiente, per migliorarne le prestazioni, ma anche per fornire informazioni ai proprietari del sito.
Che tipo di cookie utilizza il nostro sito e a quale scopo? Il nostro sito utilizza diversi tipi di cookie ognuno dei quali ha una funzione specifica, come indicato di seguito:
TIPI DI COOKIE
Cookie di navigazione
Questi cookie permettono al sito di funzionare correttamente sono usati per raccogliere informazioni su come i visitatori usano il sito. Questa informazione viene usata per compilare report e aiutarci a migliorare il sito. I cookie raccolgono informazioni in maniera anonima, incluso il numero di visitatori del sito, da dove i visitatori sono arrivati e le pagine che hanno visitato.
Cookie Analitici
Questi cookie sono utilizzati ad esempio da Google Analytics per elaborare analisi statistiche sulle modalità di navigazione degli utenti sul sito attraverso i computer o le applicazioni mobile, sul numero di pagine visitate o il numero di click effettuati su una pagina durante la navigazione di un sito.
Questi cookie sono utilizzati da società terze. L’uso di questi cookie normalmente non implica il trattamento di dati personali. I cookie di terze parti derivano da annunci di altri siti, ad esempio messaggi pubblicitari, presenti nel sito Web visualizzato. Possono essere utilizzati per registrare l’utilizzo del sito Web a scopo di marketing.
Come posso disabilitare i cookie?
La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, etc.) sono configurati per accettare i cookie. Tuttavia, la maggior parte dei browser permette di controllare e anche disabilitare i cookie attraverso le impostazioni del browser. Ti ricordiamo però che disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del sito e/o limitare il servizio offerto.
Per avere maggiori informazioni
l titolare del trattamento è Pacini Editore Srl con sede in via della Gherardesca n 1 – Pisa.
Potete scrivere al responsabile del trattamento Responsabile Privacy, al seguente indirizzo email rlenzini@pacinieditore.it per avere maggiori informazioni e per esercitare i seguenti diritti stabiliti dall’art. 7, D. lgs 196/2003: (i) diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali riguardanti l’interessato e la loro comunicazione, l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; (ii) diritto di ottenere gli estremi identificativi del titolare nonché l’elenco aggiornato dei responsabili e di tutti i soggetti cui i suoi dati sono comunicati; (iii) diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati relativi all’interessato, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni commerciali.
Per modificare le impostazioni, segui il procedimento indicato dai vari browser che trovi alle voci “Opzioni” o “Preferenze”.
Per saperne di più riguardo ai cookie leggi la normativa.
L’art. 380 bis c.p.c. sotto la lente delle Sezioni Unite
Di Bruno Capponi -
In un giudizio di legittimità pendente dinanzi alla II sez. civ., il consigliere delegato formula la sintetica proposta di definizione accelerata ex art. 380 bis c.p.c.
Il ricorrente, munitosi di nuova procura speciale, chiede che il ricorso sia deciso dal collegio nelle forme ordinarie. Ma viene designato quale relatore proprio lo stesso magistrato che aveva formulato la proposta di definizione accelerata.
Il ricorrente chiede allora che il ricorso venga assegnato alle sezioni unite, perché «la composizione del collegio giudicante senza il consigliere estensore della proposta di decisione accelerata sarebbe l’unica soluzione compatibile con il principio di imparzialità del giudice». A quanto risulta dal provvedimento in rassegna, non ricorreva nessun’altra delle condizioni di cui all’art. 374 c.p.c.: l’unica ragione di rimessione al «collegio allargato della nomofilachia» è nella necessità di verificare sul campo il funzionamento di uno strumento nuovo che, svolgendo le funzioni di “filtro” prima proprie di un giudice collegiale (la sesta sezione), è destinato a ricevere una larga applicazione presso le varie sezioni della suprema corte «con finalità deflattive del contenzioso». Tale “filtro” «assume una rilevanza centrale nel disegno del legislatore delegato e nell’organizzazione della Corte di cassazione».
Il provvedimento della Prima Presidente mostra encomiabile sensibilità, perché sarebbe riuscito facile rigettare la richiesta di rimessione alle sezioni unite ragionando soltanto sull’oggetto della causa o sull’esistenza di precedenti non conformi; ed è importante la presa d’atto che una questione di stretta procedura (troppo spesso giudicata di mero impaccio) diventa «di massima di particolare importanza» allorché si attingono garanzie irrinunciabili.
La verifica non è sulla norma, perché né l’art. 380 bis, né l’art. 380 bis.1 c.p.c. prevedono – allorché la parte, disattendendo il “consiglio” del giudice monocratico, chieda che il ricorso venga deciso – che relatore al collegio debba essere lo stesso magistrato delegato alla definizione accelerata. A differenza, per citare un esempio recente[1], dell’art. 630, comma 3, c.p.c. che, richiamando l’osservanza delle forme di cui all’art. 178, commi 3, 4 e 5, veniva comunemente letto e applicato nel senso che lo stesso giudice dell’esecuzione poteva essere chiamato a far parte del collegio del reclamo avverso la pronuncia sull’estinzione[2]; ciò nonostante l’esigenza, più volte riaffermata dalla giurisprudenza costituzionale specie con riferimento al processo penale, che «la funzione del giudicare sia assegnata a un soggetto “terzo”, non solo scevro di interessi propri che possano far velo alla rigorosa applicazione del diritto ma anche sgombro da convinzioni precostituite in ordine alla materia da decidere, formatesi in diverse fasi del giudizio in occasione di funzioni decisorie che egli sia stato chiamato a svolgere in precedenza»[3].
Nel nostro caso, la norma è silente[4]. E sarebbe stato ragionevole se la prassi si fosse spontaneamente indirizzata nel senso di escludere il consigliere delegato dal collegio decidente: ma così non è andata. Evidentemente, all’interno della S.C. qualcuno pensa che l’identità del magistrato (prima proponente il commodus descessus e poi relatore al collegio, quasi a difesa della sua proposta) appartenga allo stesso modello di dissuasione/respingimento che ispira la misura – chiarissime in tal senso le valutazioni del Massimario, riportate in nota – laddove la dottrina si è generalmente espressa nel senso contrario, preoccupandosi appunto della questione pre-cognizione[5].
Il provvedimento della Prima Presidente chiede alle sezioni unite di verificare la legittimità di una prassi – ancora non consolidatasi – che estremizza il problema della pre-cognizione, chiamando il consigliere proponente non soltanto a comporre il collegio decidente, ma addirittura a farne parte in qualità di relatore. Sotto questo aspetto, il provvedimento sembra quasi una contaminazione dell’art. 374, comma 2 (richiamato nel testo) con l’art. 363 bis c.p.c. perché, alla prima occasione utile, è stata posta sul tappeto una «questione complessa» (cioè che presenta «gravi difficoltà interpretative») in grado di condizionare fortemente il futuro della nostra Cassazione perché «suscettibile di porsi in numerosi giudizi». Una sorta di rinvio pregiudiziale che fa onore al vertice della Cassazione, che col suo motivato provvedimento ha mostrato evidente consapevolezza del fascio di problemi sollevati dal nuovo istituto.
Problemi che non potranno certamente essere elusi dalle sezioni unite, perché per dare una risposta al quesìto sulla pre-cognizione occorrerà individuare la genuina portata della decisione accelerata. I modelli richiamati per comparazione dalla Prima Presidente – assieme al generico ma ripetuto riferimento alla giurisprudenza costituzionale – sono interni alla stessa riforma del 2022 (gli artt. 183 ter e quater c.p.c.) e sono di indubbia portata decisoria (in caso di accoglimento del reclamo, il giudizio prosegue dinanzi a magistrato diverso da quello che aveva emesso l’ordinanza reclamata); lo stesso termine “opposizione” (§ 4.3.) non viene utilizzato dalla norma bensì è stato coniato dalla dottrina allo scopo di esaltare l’idoneità della decisione accelerata a definire il giudizio di legittimità assieme alla necessità di un nuovo atto d’impulso (e addirittura di una nuova procura speciale!) per poter ottenere ciò che si era richiesto sin dall’inizio: la decisione del ricorso nelle forme ordinarie. Insomma, in poche sapienti battute la Prima Presidente mostra di avere piena contezza dei tanti problemi implicati; ciò fa sperare che il relatore alle sezioni unite sarà scelto tra quei tanti consiglieri che non si sono già espressi in scritti “dottrinali” (generalmente a difesa del nuovo modello, per una malintesa tutela della deflazione “costi quel che costi”).
Le sezioni unite dovranno interrogarsi anche sulla legittimità della scelta del legislatore delegato che, a norme ordinamentali invariate, ha finito per introdurre il giudice monocratico in cassazione: in un contesto, cioè, da tutti avvertito come la culla della collegialità e nel quale le stesse sezioni unite attingono l’apice della rappresentatività proprio grazie a una collegialità allargata. Il giudice unico che formula la sintetica proposta di definizione del giudizio di legittimità è un “giudice”? Lo sarebbe anche di fronte alla corte costituzionale, ove dubitasse della legittimità di una norma che è chiamato ad applicare nel formulare la sua “proposta” (cioè nel decidere)? Possibile che un nuovo organo decidente sorga, all’interno del supremo giudice civile, grazie a una normicina (di non eccelsa fattura) del codice di procedura?
Su tutte le questioni implicate ci siamo già espressi[6] e non vogliamo qui ripeterci; ci limitiamo a osservare che: (a) il giudice singolo opera, nella fase di definizione accelerata, in modo del tutto svincolato da un collegio, a differenza di quanto avvenuto finora per l’ordinanza opinata; (b) se il giudice singolo fosse latore di una mera “proposta”, il processo di legittimità non potrebbe estinguersi senza una chiara e formale manifestazione di volontà delle parti costituite[7]; (c) se una fase del procedimento non fosse esaurita (si tratta appunto della fase indicata in rubrica: “decisione accelerata”), non si spiegherebbe la necessità del rilascio di una nuova procura speciale; (d) il passaggio da una fase di definizione accelerata alla fase di decisione “ordinaria” è reso ancor più chiaro nella progressione dal premio (mancato raddoppio del contributo unificato) alle sanzioni (pesanti, nel loro complesso): chi intende contrastare il “consiglio” del giudice singolo sa che avrà davanti una strada in salita, come dimostra il caso estremizzato che ha dato luogo al provvedimento in rassegna; (e) mentre la rinuncia agli atti richiede un’esplicita manifestazione di volontà delle parti (art. 390 c.p.c.), nel contesto della decisione accelerata il semplice silenzio delle parti conduce all’estinzione: effetto quindi prodotto non altro che dal provvedimento del giudice monocratico, autorizzato a chiudere in rito il giudizio di legittimità per ragioni di rito, di rito/merito e di schietto merito; (f) quello stesso provvedimento continuerà a produrre effetti anche nel seguito del giudizio, se è vero che il collegio, laddove riscontri che il giudizio va definito “in conformità alla proposta”, applica (non “può applicare”) le sanzioni. Siamo dinanzi a un pronunciamento del giudice monocratico che neppure l’opposizione delle parti potrà risolvere, e che finisce per condizionare anche la decisione finale del collegio. Tale pronunciamento, comunque denominato, non può che essere una decisione.
L’art. 380 bis c.p.c. non si presenta come il miglior filtro interno tra quelli sinora sperimentati. Strumenti nati per finalità diverse (i quesìti di diritto dell’art. 366 bis c.p.c., abrogato dalla legge n. 69/2009) sono stati “convertiti” in regolatori del contenzioso pur essendo stati concepiti, sin dalla bozza Brancaccio-Sgroi del 1988, per facilitare (non la rottamazione bensì) la decisione dei ricorsi. Altri strumenti sono stati negletti (art. 360 bis c.p.c.), vuoi per insipienza del legislatore vuoi perché la stessa ondivaga giurisprudenza della Corte non è riuscita a chiarire la loro esatta portata[8]. Ma sull’art. 380 bis non possono esserci fraintendimenti: l’intento di respingimento e gli aspetti sanzionatori sono chiarissimi.
Se anche le sezioni unite, come auspichiamo, dovessero affermare il principio secondo cui il consigliere proponente non potrà far parte, men che mai in veste di relatore, del collegio giudicante, risulterà regolato un problema di estremismo giudiziario; ma resta la realtà di uno strumento errato nella forma e nei contenuti, che la suprema corte – che forse non meritava di essere sottoposta a una simile prova – dovrebbe rigettare come nei trapianti si rigetta il corpo estraneo: “frutto avvelenato” in grado di cambiare la percezione della Cassazione come organo di garanzia per le parti e di controllo effettivo della legalità delle decisioni dei giudici di merito.
L’auspicio è che la ricerca non sia finita, e che, come avvenuto per i quesìti di diritto, dopo un’applicazione breve nel tempo (che inevitabilmente farà vittime) si torni a riflettere su soluzioni alternative che liberino la Corte da un peso ingrato, contrastante con la sua storia e con la nostra migliore tradizione.
In conclusione, la questione sulla quale sono chiamate a pronunciarsi le sezioni unite è di grande rilievo, ma non è certo la sola rilevante nel contesto del nuovo procedimento accelerato. Una risposta conforme alle esigenze della nostra tradizione sarà soltanto un primo passo – si spera non l’ultimo, di certo non quello decisivo – verso una strada che, si auspica, possa condurre in un prossimo futuro verso soluzioni di maggior equilibrio.
[1] Corte Cost., 17 marzo 2023, n. 45, ha dichiarato illegittimo, per contrasto con l’art. 111, comma 2, Cost., l’art. 630, comma 3, c.p.c. nella parte in cui stabilisce che, contro l’ordinanza che dichiara l’estinzione del processo esecutivo ovvero rigetta la relativa eccezione è ammesso reclamo al Collegio con l’osservanza delle forme di cui all’art. 178, commi quarto e quinto, c.p.c., senza prevedere che del Collegio stesso non possa far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.
[2] Sul punto le perplessità non erano trascurabili, specie dopo l’introduzione dell’art. 186 bis disp. att. c.p.c.: v. per tutti Soldi, Manuale dell’esecuzione forzata, VIII ed., Milano, 2022, 2818 ss.
[3] Così la notissima Corte Cost. n. 155 del 1996.
[4] Il tema non viene affrontato né nel Protocollo sottoscritto il 1° marzo 2023 tra Corte di cassazione, Procura Generale, Avvocatura dello Stato e CNF né nella relazione tematica del Massimario n. 96 del 6 ottobre 2022, pure molto esplicita nell’affermare che «è necessario verificare nella applicazione concreta il successo di tale procedimento. Vi è, infatti, il rischio che la parte, giunta dinanzi alla Corte di cassazione, preferisca comunque chiedere la decisione e andare comunque avanti. Tuttavia, il nuovo rito accelerato prevede due importanti aspetti deflattivi: l’espresso richiamo dell’art. 96 c.p.c. in caso di decisione conforme alla proposta di definizione accelerata e, per altro verso, l’espressa esclusione dall’obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato in caso di rinuncia della parte ad ottenere la decisione dalla Corte, successivamente alla valutazione preliminare di inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza. Inoltre, l’aver previsto che l’istanza per chiedere la decisione debba essere sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale potrebbe concorrere al successo del nuovo strumento in esame. Infatti, la nuova procura speciale implica che la parte personalmente valuti i due aspetti deflattivi suindicati, tenendo conto dei vantaggi collegati alla rinuncia al ricorso (quali l’esenzione dall’obbligo di pagamento del doppio del contributo unificato) e le gravi conseguenze in caso di decisione conforme alla proposta preliminare (la condanna per responsabilità aggravata)».
[5] V., oltre al sottoscritto (da ultimo in Legittimità, interpretazione, merito. Saggi sulla Cassazione civile, Napoli, 2023, 261 ss.), almeno Graziosi, Note sulla riforma del giudizio in cassazione nell’anno 2022, in www.judicium.it, 552 ss.; Giorgi, Riforma del processo civile in cassazione: unificazione dei riti camerali e procedimento accelerato, in www.giustizia.com, 14 ss.; Damiani, La riforma del giudizio di cassazione, in La riforma del processo civile, a cura di D. Dalfino, Padova, 2023, 275 ss.; Tiscini, Procedimento in cassazione per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati e terzietà del giudicante. La questione alle Sezioni Unite, in www.judicium.it dal 2 ottobre 2023.
[6] V. ancora Legittimità, interpretazione, merito, cit.
[7] Anche nel linguaggio comune una proposta chiama un’accettazione, di norma espressa e non per facta concludentia. L’art. 390 c.p.c. richiede la forma scritta per la rinuncia al ricorso principale o incidentale, che deve provenire dalla parte personalmente e dal difensore o anche soltanto da quest’ultimo se «munito di mandato speciale a tale effetto». L’adesione alla rinuncia, di cui all’art. 391, comma 4, c.p.c., presuppone anch’essa un atto scritto.
[8] Tiscini, Il filtro in Cassazione nella giurisprudenza della Corte, in Riv. dir. proc., 2019, 1028 ss.